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Decreto — n. 21503/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21503/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21503/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 6037/2026Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 21503/2026Data pubblicazione 24/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 6037/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:MOLARO IMMOBILIARE S.R.L., difesa come in atti;controDI ROFI MARIA RITA + ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti);COSENTINO ANDREA + ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti);CONDOMINIO DI VIA BELARDINELLI N. 20 IN ROMA, difeso come in atti(controricorrente);CRÈDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., difesa come in atti (controricorrente);SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT – Società di Gestione del Risparmio –S.P.A., difesa come in atti (controricorrente);Q5 S.R.L. + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21503/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 6037/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:MOLARO IMMOBILIARE S.R.L., difesa come in atti;controDI ROFI MARIA RITA + ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti);COSENTINO ANDREA + ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti);CONDOMINIO DI VIA BELARDINELLI N. 20 IN ROMA, difeso come in atti(controricorrente);CRÈDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., difesa come in atti (controricorrente);SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT – Società di Gestione del Risparmio –S.P.A., difesa come in atti (controricorrente);Q5 S.R.L. + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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responsabilità solidale responsabilità fiscale solidale dei coniugi misura di assistenza giudiziaria solidarietà familiare contributo di mantenimento assistenza reciproca

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 6037/2026Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 21503/2026Data pubblicazione 24/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 6037/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:MOLARO IMMOBILIARE S.R.L., difesa come in atti;controDI ROFI MARIA RITA + ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti);COSENTINO ANDREA + ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti);CONDOMINIO DI VIA BELARDINELLI N. 20 IN ROMA, difeso come in atti(controricorrente);CRÈDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., difesa come in atti (controricorrente);SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT – Società di Gestione del Risparmio –S.P.A., difesa come in atti (controricorrente);Q5 S.R.L. + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con unicaliquidazione in favore delle parti controricorrenti Di Rofi Maria Rita + altri,Cosentino Andrea + altri e Condominio di Via Belardinelli n. 20 in Roma, in solidotra loro, in considerazione dell’identità del difensore e delle tesi difensiveprospettate;

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrentiDi Rofi Maria Rita + altri, Cosentino Andrea + altri e Condominio di Via Belardinellin. 20 in Roma, unitariamente considerate in ragione dell’identità del loro difensoreNumero registro generale 6037/2026Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 21503/2026Data pubblicazione 24/06/2026e delle tesi difensive da esse prospettate, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrenteCrèdit Agricole Italia S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrenteSavills Investment – Società di Gestione del Risparmio – S.p.A., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 23/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.

Stefano Oliva