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Decreto — n. 21495/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 21495/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Raia Anna, filed a request for judgment extinction under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, which the court accepted as valid. Consequently, the appeal was deemed withdrawn by operation of law, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction forty day period automatic withdrawal litigation costs allocation Code of Civil Procedure insolvenza indennità per insolvenza estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
4544/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:RAIA ANNA, difesa come in atti;controRUBICONDO OSVALDO CARMINE, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 4544/2026Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 21495/2026Data pubblicazione 24/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 4544/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:RAIA ANNA, difesa come in atti;controRUBICONDO OSVALDO CARMINE, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensoriantistatari.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 23/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.

Mauro Mocci