Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Dulgheriu Corneliu, had not responded to the court's proposal for judgment termination, while the respondent, Italiane S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment extinction within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 6648/2026Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 21483/2026Data pubblicazione 24/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 6648/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:DULGHERIU CORNELIU + 1, difesi come in atti;controITALIANE S.P.A.), difesa come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 22/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Stefano Oliva