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Decreto — n. 21482/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 21482/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The plaintiff, a diocesan institute, sued Sebastian Musmechi, while the appellant remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the cassation appeal within forty days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment of judgment failure to request decision forty-day period deemed withdrawal legal costs allocation Civil Procedure Code prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
4465/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLADIOCESI DI CATANIA, difeso come in atti;controMUSMECI SEBASTIANO + 1, difesi come in atti (controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 4465/2026Numero sezionale 634/2026Numero di raccolta generale 21482/2026Data pubblicazione 24/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 4465/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLADIOCESI DI CATANIA, difeso come in atti;controMUSMECI SEBASTIANO + 1, difesi come in atti (controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 23/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.

Mauro Mocci