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Decreto — n. 21461/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing judicial extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 21461/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision on the proposal within the statutory 40-day period. The applicant, Oscar, had filed the appeal against the controricorrente, Dussin Amanzia, but remained silent regarding the procedural proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and order the applicant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period renunciation of appeal costs allocation procedural default judicial extinction compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
5138/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:SIGNOR OSCAR, difeso come in atti;controDUSSIN AMANZIA, difesa come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 5138/2026Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 21461/2026Data pubblicazione 24/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 5138/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:SIGNOR OSCAR, difeso come in atti;controDUSSIN AMANZIA, difesa come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 23/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.

Mauro Mocci