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Ordinanza — n. 21431/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative fine, ruling accounting books create a rebuttable presumption of cash transfer validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21431/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against an administrative fine imposed for violating the corporate crime law regarding cash transfers. The lower appellate court had annulled the fine by rejecting the accounting entries as mere errors rather than evidence of illicit cash movement. The Supreme Court reversed this, holding that accounting records create a simple presumption of truthfulness against the entrepreneur that cannot be dismissed solely by a likelihood assessment of clerical error.

Regesto Legislator

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Art. 2709 c.c.; Art. 2697 c.c.: Accounting books and records create a simple presumption of truthfulness against the entrepreneur, shifting the burden of proof to them to provide contrary evidence rather than relying on a judge's assessment of verisimilitude regarding clerical errors.

Parole chiave

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corporate crime liability accounting books presumption administrative fine reversal burden of proof shift cash transfer illicitness rebuttable presumption judicial assessment of evidence indennità e spese

Disposizioni normative citate

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Art. 2709 c.c.
Occorre richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza dilegittimità in riferimento ai libri e alle scritture contabili delle impresesoggette a registrazione, secondo cui l'art. 2709 cod.
Art. 2697 c.c.
civ., disponendoche le relative risultanze fanno prova contro l'imprenditore, stabilisceuna presunzione semplice, a sfavore di quest'ultimo, della veridicità diquanto ivi affermato, la quale comporta un'alterazione del regimegenerale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 cod.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
artt. 2709 c.c
civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2709 c.c.
art. 2709 cod. civ
Occorre richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza dilegittimità in riferimento ai libri e alle scritture contabili delle impresesoggette a registrazione, secondo cui l'art. 2709 cod.
art. 2697 cod. civ
civ., disponendoche le relative risultanze fanno prova contro l'imprenditore, stabilisceuna presunzione semplice, a sfavore di quest'ultimo, della veridicità diquanto ivi affermato, la quale comporta un'alterazione del regimegenerale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 22/05/2009, n. 11912
Cass., Sez. I, 5/02/1996, n. 936
Cass., Sez. V, 25/03/2003, n. 4329
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Testo completo

mpore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controZamparini Andrea Maurizio, rappresentato e difeso dall'avvocatoNicola Leone De Renzis Sonnino unitamente agli avvocati MicheleMonnini, Laura Castaldi-controricorrente-nonché contropro temporeNumero registro generale 20006/2023Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 21431/2026Data pubblicazione 24/06/2026-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4308/2023depositata il 14/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere Rossana Giannaccari.1.

Zamparini Andrea Maurizio e la Finzeta Due s.r.l. in liquidazioneproposero opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, ex art.22 L.689/1981 ed ex art.6 del D.lgs. n.150/2011, con la quale era statairrogata la sanzione amministrativa di € 730.000,00, in solido traloro, per la violazione dell’art.49, comma 1, del D. Lgs 231/2007, peravere Zamparini Andrea trasferito in contante, per l’importo di €7.189.070, senza il tramite di intermediari abilitati, nell’ambito dioperazioni effettuate tra società appartenenti al medesimo grupposocietario e segnatamente, la Nacom s.r.l., la Becom s.r.l. e la Gasdas.p.a.L’opposizione venne parzialmente accolta in primo grado,limitatamente alla riduzione della sanzione.La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14.6.2023, accolsel’appello di Zamparini Andrea Maurizio e della Finzeta Due s.r.l. e, perl’effetto, annullò l’ordinanza ingiunzione perché non ritennesufficientemente provato l’effettivo trasferimento di denaro contanteper l’ingente importo di oltre sette milioni di euro.Sebbene la movimentazione di tali somme risultasse per conto cassae fosse riportata nelle scritture contabili, la Corte distrettuale ritenneverosimile la difesa degli opponenti, secondo cui tali voci si riferivanoa compensazione e/o cessione di crediti tra le società coinvolteNumero registro generale 20006/2023Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 21431/2026Data pubblicazione 24/06/2026verosimilmente registrate per errore come trasferimenti di denaro, acausa del disordine contabile.2.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma sullabase di un unico motivo.Andrea Maurizio Zamparini ha resistito con controricorsoIl ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2709 c.c. e 2710 c.c., degli art.2697 c.c.,2727 c.c. e 2729 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.,per avere la Corte d’appello escluso la responsabilità di AndreaZamparini e della Finzeta s.r.l. in ordine all’illecito contestato,sebbene il trasferimento di denaro contante risultasse dai libri e dallescritture contabili, anche se non obbligatorie, che farebbero provacontro l’imprenditore.Il Ministero rileva che dalle scritture contabili risultavano le seguentioperazioni in conto cassa tra società collegate tra loro, sia pur aventiautonomia giuridica:

“Becom s.r.l. e Nacom s.r.l. trasferiscono percassa somme a Finzeta Due s.r.l., con la causale “incasso credito” perun totale di € 7.189.070,00; Finzeta Due s.r.l. trasferisce le sommeper cassa in contanti alla GASDA con causale “restituzionefinanziamento soci” – “conto cassa contanti sede”.A fronte della prova di tali trasferimenti in contanti, risultante dallescritture contabili, la Corte d’appello avrebbe superato la presunzionedi veridicità attraverso l’apodittica affermazione che verosimilmente sitrattava di operazioni interne di compensazione tra reciproci debiti eNumero registro generale 20006/2023Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 21431/2026Data pubblicazione 24/06/2026crediti tra le società del gruppo, nonostante le società avesseroautonoma soggettività giuridica.1.1.

Il motivo è fondato.1.2. Occorre richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza dilegittimità in riferimento ai libri e alle scritture contabili delle impresesoggette a registrazione, secondo cui l'art. 2709 cod. civ., disponendoche le relative risultanze fanno prova contro l'imprenditore, stabilisceuna presunzione semplice, a sfavore di quest'ultimo, della veridicità diquanto ivi affermato, la quale comporta un'alterazione del regimegenerale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 cod. civ., manon esclude l'ammissibilità di una prova contraria, liberamentevalutabile del giudice di merito, con apprezzamento sottratto alsindacato di legittimità, se congruamente motivato (cfr.

Cass., Sez. I,22/05/ 2009, n. 11912; 5/02/1996, n. 936; Cass., Sez. V,25/03/2003, n. 4329).La Corte d’appello di Roma, pur avendo accertato che i trasferimentiin denaro tra le società coinvolte erano stati annotati “per contocassa”, risultando pertanto dalle scritture contabili, ha ritenutoinattendibile tale indicazione, avendo ritenuto verosimile l’ipotesidell’errore, «in assenza di ogni diversa documentazione dellaprovenienza di un simile importo di contante [...], che, se frutto diillecito, giammai sarebbe stato riportato nella contabilità ufficiale dellesocietà coinvolte nel relativo trasferimento, secondo un criterio diverosimiglianza e ragionevolezza».Tale ragionamento si pone in contrasto con il principio sopraenunziato, traducendosi nell'esclusione dell'efficacia presuntiva delleannotazioni risultanti dalle scritture, non perché smentite da elementicontrari eventualmente emersi dall'istruttoria espletata, ma sulla baseNumero registro generale 20006/2023Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 21431/2026Data pubblicazione 24/06/2026di una valutazione di verosimiglianza “dell’erronea appostazione dellevoci registrate come trasferimento di denaro contanti, anziché comecompensazione e/o cessione di crediti”, valutazione fondata sullaconstatazione dell'assenza di “ogni diversa documentazione”, laddovela presunzione di veridicità che assisteva l'annotazione avrebbe infattiimposto alla società opponente di non limitarsi ad allegarnel'erroneità, ma di fornire la anche la prova dell’errore dedotto.Si deve segnalare infine che qesta Corte, decidendo sul ricorso percassazione proposto da Zamparini Andrea Maurizio, in proprio e qualelegale rappresentante della Nacom srl, avverso la sentenza dellaCorte d’appello, che, in quel caso, aveva rigettato l’opposizione, consentenza n.15245/2026, ha rigettato il ricorso e confermato ilprincipio dell’efficacia probatoria delle scritture private nei confrontidell’imprenditore.2.Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame allaCorte d’appello di Roma in diversa composizione.Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche perle spese di legittimità alla Corte d’appello di Roma in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco