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Sentenza — n. 21414/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax agency, ordering payment of court costs above statutory minimums.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21414/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the Rome Tax Agency regarding the liquidation of litigation costs. The appellant argued that the lower court had undervalued his legal fees by setting amounts below the mandatory minimums established by the Ministry of Justice. The court ruled that these minimum parameters are inderogable and apply retroactively to all pending cost liquidations, thereby invalidating the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.M. 55/2014; Art. 91, 132 c.p.c.: The minimum fee parameters established by the Ministry of Justice are inderogable and apply retroactively to all cost liquidations pending before the judge, ensuring the quality of justice and the right of defense.

Parole chiave

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mandatory minimum fees retroactive application litigation costs tax agency appeal Cassation procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 4 D.M. 55/2014
5-06-2025 -2-Numero registro generale 813/2021Numero sezionale 1680/2025Numero di raccolta generale 21414/2026Data pubblicazione 23/06/2026nuova formulazione dell'art. 4 D.M.
Art. 91 c.p.c.
37/2018 e delletabelle 1-2 dei parametri adesso allegate, nonché degli art. 91 e 132,comma 2, cod.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
3 del comma1 dell’art. 360 cod.
art. 378 cod. proc. civ
in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.STEFANO PEPE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, reiterando leconclusioni della requisitoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ.Con sentenza n.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., Serafino Memeo ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell'art.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., peravere il giudice d'appello operato la liquidazione delle spese, perentrambi i gradi di giudizio, in violazione dei minimi prefissati.1.1.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 14146 del 27/05/2025
Cass. Sez. 3, n. 9237 del 22/03/2022

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Testo completo

anluca Fontanella chelo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 16677/2020 del TRIBUNALE di ROMA,depositata il 25/11/2020;Numero registro generale 813/2021Numero sezionale 1680/2025Numero di raccolta generale 21414/2026Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del5/6/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.STEFANO PEPE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, reiterando leconclusioni della requisitoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ.Con sentenza n. 16677/2020, il Tribunale di Roma, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da Serafino Memeo avverso lasentenza del Giudice di pace di Roma n. 27173/2019, che avevadichiarato inammissibile la sua impugnazione degli estratti di ruoloacquisiti in data 21/3/2019 in relazione a cartelle di pagamento volteal recupero di crediti corrispondenti a sanzioni inflitte per violazioni delcodice della strada, ha dichiarato inefficaci le cartelle opposte (adeccezione di una), per prescrizione dei relativi crediti e condannatol’Agenzia delle entrate – riscossione al pagamento delle spese in favoredell’appellante, con distrazione in favore del procuratore antistatario,liquidandole per il primo grado in euro 400,00 e per il secondo gradoin euro 600,00, oltre accessori; ha motivato la liquidazione in taliimporti, al di sotto dei minimi, per la natura documentale dellacontroversia e la estrema celerità del giudizio.4.

Avverso questa sentenza Serafino Memeo ha proposto ricorsoper cassazione, affidandolo ad un motivo; l’Agenzia delle entrate –riscossione non ha svolto difese.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglionon partecipata.Il Collegio ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblicaudienza della controversia perché involgente la questione, di rilievonomofilattico, della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di speseprocessuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce dellaRic. 2021 n. 813 sez. 2 - ud. 5-06-2025 -2-Numero registro generale 813/2021Numero sezionale 1680/2025Numero di raccolta generale 21414/2026Data pubblicazione 23/06/2026nuova formulazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, introdotta dal d.m. n.37/2018;

è stata perciò fissata l’odierna udienza pubblica.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., Serafino Memeo ha lamentato laviolazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 delMinistero della Giustizia, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e delletabelle 1-2 dei parametri adesso allegate, nonché degli art. 91 e 132,comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., peravere il giudice d'appello operato la liquidazione delle spese, perentrambi i gradi di giudizio, in violazione dei minimi prefissati.1.1.

Il motivo è evidentemente fondato. Questa Corte ha ormaistabilito che i limiti tariffari non sono derogabili: il d.m. n. 37/2018 hamodificato, infatti, l’art. 4 d.m. n. 55/2014 precisando che la riduzione,rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore allamisura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentrel'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regolanell'80%. La novità della nuova formulazione della disposizioneconsiste nell’essere stato eliminato, quanto al potere di riduzione delgiudice, l’inciso «di regola» che aveva, invece, giustificatol’interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia purecon adeguata motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimitariffari (per tutte:

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, ove si ricostruisconopuntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema;conf. ex multis: Cass. Sez. 2, n. 12116 del 07.05.2025; Cass. Sez. 2,n. 9690 del 13.04.2021; Cass. Sez. 6-2, n. 38506 del 06/12/2021;Cass. Sez. 6-2, n. 1421 del 22/01/2021).Ric. 2021 n. 813 sez. 2 - ud. 5-06-2025 -3-Numero registro generale 813/2021Numero sezionale 1680/2025Numero di raccolta generale 21414/2026Data pubblicazione 23/06/20261.2. Questa interpretazione, si è detto, non viola i dettati dellanormativa eurocomunitaria perché comunque nel nostro ordinamentoè consentito all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorariod’importo inferiore al minimo stabilito dal regolamento adottatodall’organizzazione di categoria dell’ordine forense; nel nostroordinamento, inoltre, le tariffe forensi, seppure approntate a cura delConsiglio Nazionale Forense, sono sottoposte al vaglio ed al controllodell’autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di unatrasposizione in decreti ministeriali (v. d.m. n. 55 del 2014 e ss), conla formulazione di un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato(CGUE sentenza Macrino, C-202/04, cit., punti 49-52, 61;

Cass. n.10438/2023, cit.; Cass. n. 24993/2023, cit.).In conseguenza, la potenziale restrizione della libera prestazionedei servizi determinata dall’inderogabilità dei minimi tariffari in assenzadi un accordo tra le parti risulta giustificata – nel nostro ordinamento -da motivi imperativi di interesse pubblico e, in particolare, dallanecessità di garantire la tutela, da un lato, dei consumatori, inparticolare dei destinatari dei servizi giuridici forniti da professionistioperanti nel settore della giustizia e, dall’altro, della buonaamministrazione della giustizia (v.

CGUE sentenza Cipolla e Macrino,C-202/04, cit., punto 64).1.2.1. D’altro canto, l’assimilazione tra i minimi tariffari ed equocompenso (come si evince dall’interpretazione sistematica dell'art. 13-bis, della legge forense 31 dicembre 2012, n. 247, come inseritodall'art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148,conv. con modif. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) consente dipresidiare non soltanto l'interesse (privato) del professionista ad uncompenso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro dellaprofessione (art. 2230, comma 2, cod. civ.), ma anche l’interessegenerale di tutela della sua indipendenza e dell'autonomia, atto aRic. 2021 n. 813 sez. 2 - ud. 5-06-2025 -4-Numero registro generale 813/2021Numero sezionale 1680/2025Numero di raccolta generale 21414/2026Data pubblicazione 23/06/2026garantire la qualità e il livello della prestazione offerta, nonché la buonae corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabiliper assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto piùmeritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24Cost.).1.3.

L'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m.n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioniancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, altempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originariaformulazione; unico limite alla retroattività del principio diinderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendodiversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione conriferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando atale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata(Cass.

Sez. 2, n. 14146 del 27/05/2025).2. In accoglimento dell’unico motivo, pertanto, la sentenza deveessere cassata, risultando palesemente operata una liquidazione al disotto dei minimi tariffari.Non risultando necessari ulteriori accertamenti in merito, attesoche lo stesso ricorrente ha indicato in ricorso gli importi a lui spettantiin applicazione dei parametri minimi, la causa può essere decisa ex art.384, comma 2 cod. proc. civ. e in favore di Serafino Memeo possonoessere liquidati, a titolo di compensi, euro 633,00 per il primo grado edeuro 1.278,00 per il secondo grado, oltre accessori e con distrazione infavore del procuratore dichiaratosi antistatario.Le spese di legittimità, liquidate in dispositivo in relazione aldecisum, cioè al valore del credito differenziale riconosciuto (Cass.

Sez.3, n. 9237 del 22/03/2022) e, perciò, in applicazione dei parametri delprimo scaglione, seguono la soccombenza e sono pure poste a caricoRic. 2021 n. 813 sez. 2 - ud. 5-06-2025 -5-Numero registro generale 813/2021Numero sezionale 1680/2025Numero di raccolta generale 21414/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, in favore di Serafino Memeo econ distrazione in favore del suo avvocato dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata soltantoin punto di spese e, decidendo nel merito, condanna Agenzia delleentrate - Riscossione al pagamento, in favore di Serafino Memeo, dellespese del giudizio di primo grado, liquidandole in euro 633,00 e delsecondo grado, liquidandole in euro 1.278,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli esborsi, con distrazione infavore dell’avv.

Gianluca Fontanella, dichiaratosi antistatario;condanna Agenzia delle entrate - Riscossione al pagamento, infavore di Serafino Memeo, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 540,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori dilegge, con distrazione in favore dell’avv. Gianluca Fontanella,dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 5 giugno 2025.Il Consigliere rel. est.

Il PresidentePatrizia Papa Milena FalaschiRic. 2021 n. 813 sez. 2 - ud. 5-06-2025 -6-