Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21337/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes appeal judgment for lack of factual reasoning regarding document authenticity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21337/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy quashed the Court of Appeal's judgment, which had ruled in favor of the plaintiff, due to a complete lack of factual reasoning. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the authenticity of two payment receipts based on specific physical evidence. The Court held that the appellate decision was constitutionally insufficient because it offered no concrete justification for its findings on the documents' genuineness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111, comma 6, Cost.: A judgment is void if it lacks the minimum constitutional requirement of factual reasoning, rendering the decision arbitrary and unable to withstand constitutional review.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of factual reasoning constitutional minimum standard document authenticity payment receipts judicial motivation defect credito contestato fatture impagate competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 6, Cost.
5 c.p.c., non è più deducibile quale vizio dilegittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione; iprovvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost.
art. 132 c.p
e nelprocesso civile dall’art. 132, co.
art. 2697 c.c
art. 96 c.p
Il quarto motivo deduce l’erroneità della sentenza impugnataanche per non avere confermato la condanna di Ostellari alrisarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., come avrebbe fatto se nonfosse incorsa negli errori denunciati negli altri motivi.5.
art. 91 c.p
Il quinto motivo, infine, denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c.,e contiene la richiesta di riforma della sentenza d’appello in puntospese, quale conseguenza dell’accoglimento delle censureprecedenti.6.
art. 111 Cost
5 c.p.c., non è più deducibile quale vizio dilegittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione; iprovvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

sentante pro tempore Sandro Busatto,rappresentata e difesa dall’avv. Daniele A.M. Trento e dall’avv.Lorenzo Prosperi Mangili- ricorrente -controNumero registro generale 23160/2021Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21337/2026Data pubblicazione 23/06/2026OSTELLARI GIUSEPPE, titolare dell’impresa individuale SPECIALITÀIN GAMBA DI OSTELLARI GIUSEPPE, rappresentato e difesodall’avv. Angelo Maiolino e dall’avv. Massimo Filippo Marzi-controricorrente-BARIANI MATTEO, rappresentato e difeso dall’avv. AlessiaSantagata-controricorrente adesivo-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1705/2021,depositata in data 11 giugno 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17giugno 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.1.

Giuseppe Ostellari, titolare dell’impresa individuale Specialitàin Gamba di Ostellari Giuseppe, propose opposizione al decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza in favore di Punto FruttaBassano s.n.c. di Busatto Sandro C., per l’importo di euro6.324,52 oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura difrutta, sostenendo di aver già provveduto al pagamento.L’opponente produsse, al riguardo, un documento riepilogativodelle fatture emesse da Punto Frutta, a margine del quale MatteoBariani, dipendente della stessa, aveva sottoscritto due dichiarazionidi quietanza.La convenuta opposta si costituì chiedendo il rigettodell’opposizione; intervenne anche Matteo Bariani in proprio,disconoscendo le sottoscrizioni.Numero registro generale 23160/2021Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21337/2026Data pubblicazione 23/06/2026All’esito dell’istruttoria, il Tribunale respinse l’opposizione econfermò il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente alrisarcimento del danno per temerità nella lite.2.

Tale pronunzia fu integralmente riformata dalla Corted’appello di Venezia, adìta con gravame da Giuseppe Ostellari;dichiarò la Corte territoriale che Giuseppe Ostellari nulla doveva atitolo di prezzo alla società Punto Frutta Bassano.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Punto FruttaBassano s.n.c. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.Giuseppe Ostellari ha resistito con controricorso e Matteo Barianicon il proprio controricorso ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Tutte le parti hanno depositato memoria in prossimitàdell’udienza.In esito all’adunanza camerale del 17 giugno 2026 il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio.La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenutoche le sottoscrizioni attribuite a Bariani fossero tutte successive allescritture di quietanza.Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso dirilevare che il consulente nominato dal Tribunale aveva altresìaccertato «la mistificazione dell’importo di € 2.200,00»,evidenziando che la prima cifra e il punto erano stati appostisuccessivamente al resto dell’importo, con la probabilità che la cifraoriginaria fosse solo «200,00»; il controverso valore di quietanzaNumero registro generale 23160/2021Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21337/2026Data pubblicazione 23/06/2026della complessiva scritta era dunque stato affermato senzaconsiderare tale decisivo rilievo.2.

Con il secondo motivo, concernente il medesimo punto dellasentenza impugnata, è dedotta nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., per mancanza di motivazione.La Corte d’appello avrebbe ritenuto l’anteriorità della scritturaricognitiva alla firma per il semplice fatto, accertato dal consulente,che questa si sovrapponeva alla virgola interna alla cifra«3.500,00»; ma tale circostanza non escludeva la possibilità che inumeri precedenti fossero stati aggiunti in un secondo momento.In ogni caso, la consulenza tecnica non aveva in alcun mododimostrato che le due diciture, per esteso, fossero anteriori allesottoscrizioni apposte in calce; né sul punto la sentenza avevaevidenziato altre ragioni a suffragio di tale convincimento.3.

Con il terzo motivo, denunziando violazione dell’art. 2697 c.c.,la ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe erratoanche nel ritenere assolto, da parte di Ostellari, l’onere della provadell’avvenuto pagamento.Le due dichiarazioni di quietanza, in particolare, avrebberodovuto essere valutate nel contesto del complessivo comportamentodel debitore, il quale, dopo aver affermato nell’atto di citazione diaver estinto il proprio debito per intero, in prima udienza avevaofferto in pagamento un assegno di euro 612,05 (pari al residuo nonsaldato), contestualmente producendo il documento che riportavaun elenco di fatture, contenente le due scritture ricognitive inquestione.Detto documento, oltre ai rilievi esposti con le precedenticensure relativi ai suoi profili intrinseci, appariva altresìNumero registro generale 23160/2021Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21337/2026Data pubblicazione 23/06/2026contraddittorio nel raffronto con le complessive allegazioni ededuzioni del debitore.4.

Il quarto motivo deduce l’erroneità della sentenza impugnataanche per non avere confermato la condanna di Ostellari alrisarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., come avrebbe fatto se nonfosse incorsa negli errori denunciati negli altri motivi.5. Il quinto motivo, infine, denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c.,e contiene la richiesta di riforma della sentenza d’appello in puntospese, quale conseguenza dell’accoglimento delle censureprecedenti.6. Il secondo motivo, avente carattere dirimente in quantorelativo alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, vaesaminato con precedenza.6.1.

Come si evince dagli atti del giudizio di primo gradorichiamati in ricorso (pagg. 11 e 12), era stata oggetto di discussioneavanti al Tribunale la riferibilità delle firme di Matteo Bariani alledichiarazioni di quietanza alle quali esse erano poste in calce, oltreall’alterazione delle stesse da parte di una mano diversa da quelladell’autore delle firme stesse. Il Tribunale, sempre per quantoriportato nel ricorso, ritenne, sulla scorta della consulenzagrafologica esperita, che le dichiarazioni sottoscritte consistevano,in realtà, in «aggiunte a mano, non si sa da chi effettuate, néquando»; ciò che rendeva ben possibile che Bariani avesse «firmatoin relazione ad un altro contenuto il documento “originale” senzaaggiunte scritte a mano, venendo solo successivamente aggiunte lescritture indicanti la ricezione di € 3.500,00 e € 2.200,00».Nell’esaminare l’appello proposto avverso tale accertamento delTribunale, la Corte d’appello, ferma la paternità a Bariani delle firmeNumero registro generale 23160/2021Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21337/2026Data pubblicazione 23/06/2026poste in calce alle dichiarazioni di quietanza, ha attribuito almedesimo anche il contenuto di queste ultime, dopo avereconsiderato che, in relazione a una di esse, era stato accertato che«il tratto apicale dell’ansa della B della firma [era] continuo esoprastante al tratto terminale della virgola della cifra» (sentenzad’appello, pag. 5).

Di seguito, a pag. 6 la sentenza ha aggiuntosoltanto: «è lecito considerare dimostrato che anche le diciture“ricevo a saldo” e “ricevo” che precedevano, rispettivamente, lesomme di € 3.500 e 2.200, sebbene vergate da altra mano, sianocronologicamente precedenti o contestuali alla firma del Bariani,giacché scritte la prima con la medesima penna biro blu dellasottoscrizione e la seconda con la medesima biro nera rispetto allasottoscrizione».A fronte di tale contenuto della pronuncia, si richiama il principioacquisito secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazionedell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non è più deducibile quale vizio dilegittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione; iprovvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nelprocesso civile dall’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e il sindacato dilegittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto delminimo costituzionale; tale obbligo è violato, concretandosi nullitàprocessuale deducibile ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oviziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo dellasentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. 25 settembre 2018Numero registro generale 23160/2021Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21337/2026Data pubblicazione 23/06/2026n. 22598, per tutte). In particolare, la motivazione è apparentequando, benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento delgiudice per la formazione del suo convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie eipotetiche congetture (Cass., Sez.

Un., 30 gennaio 2023 n. 2767, inmotivazione, a pag. 10 e precedenti ivi richiamati; Cass. 3 aprile2026, n. 8309). Quindi, il vizio è integrato, fra l’altro, quando nonvi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcunadisamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819); ovvero,quando la motivazione sia meramente assertiva, vale a dire non diaconto, in modo comprensibile e coerente, rispetto alle evidenzeprocessuali, del percorso logico compiuto nel valutare le prove alfine di addivenire alla decisione (Cass. 30 maggio 2019, n. 14762;Cass. 15 febbraio 2024, n. 4166).Nella fattispecie la Corte d’appello è incorsa nel vizio descritto,in primo luogo laddove ha espresso un giudizio di mera «liceità» sulraggiungimento della prova, manifestando perplessità e facendotrasparire il concetto che fosse lecita anche una diversa conclusione.Inoltre, dalla lettura della sentenza non è dato trarre quali sianostate le basi argomentative di siffatta conclusione, se non, comedetto, per il fatto che una delle due sottoscrizioni si sovrappone al«tratto terminale della virgola» e per la coincidenza della pennautilizzata.

Il primo argomento, tuttavia, non solo non rendeminimamente una qualche concreta ragione delle contestazioniinerenti alla genuinità dell’intera dichiarazione; ancora prima,Numero registro generale 23160/2021Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21337/2026Data pubblicazione 23/06/2026l’argomento è fondato sul presupposto - a sua volta nonargomentato in alcun modo - che la sovrapposizione fosseeffettivamente alla virgola presente nella cifra, anziché (come purepossibile) a un segno poi utilizzato quale virgola nella scrittura dellacifra.

Il secondo argomento, relativo alle penne blu e nera utilizzate,non esplicitando in alcun modo se il riferimento fosse soltanto alcolore dell’inchiostro -e perciò allo stesso tipo di penna- o allamedesima penna utilizzata, è a sua volta del tutto inidoneo aesplicitare il ragionamento svolto; infatti, risulta evidente che, se laCorte avesse ritenuto di fare riferimento soltanto allo stesso coloredi inchiostro, e non all’utilizzo della medesima penna per scrivere laquietanza e la firma, avrebbe dovuto spiegare perché quell’elemento- in sé neutro, stante la facilità di trovare penne “biro” dello stessocolore - fosse decisivo per concludere che le quietanze erano stateapposte prima o nello stesso momento delle firme.Nel suo profilo decisivo, pertanto, la sentenza d’appello è privadi motivazione concreta, la motivazione risulta meramentetautologica, del tutto mancante del giudizio di fatto e inidonea aesprimere una valida ratio decidendi, tale da attingere la soglia del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto.7.

Nell’accoglimento del secondo motivo resta anzituttoassorbito l’esame del primo motivo, che denunzia l’omesso esamedi un fatto attinente il medesimo profilo di accertamento – lacomprovata, sulla base delle risultanze della consulenza d’ufficio,alterazione della scritta «€ 2.200» in seno a una delle duedichiarazioni di quietanza –; si tratta di questione compresa nellaNumero registro generale 23160/2021Numero sezionale 1588/2026Numero di raccolta generale 21337/2026Data pubblicazione 23/06/2026nuova disamina che dovrà essere svolta dal giudice del rinvio inragione dell’accoglimento del secondo motivo.Le restanti censure sono del pari assorbite, poiché attengono aprofili consequenziali a quello oggetto di statuizione.8.

In conclusione, accolto il secondo motivo e assorbiti i restanti,la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al giudice a quo per ilriesame della vicenda alla luce dei principi enunciati in punto dimotivazione della sentenza, nonché per la liquidazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche perla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 17 giugno 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino