Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Genilson Silva Lopes filed the appeal against the Comune di Cellatica, but remained silent on the proposed judgment. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant regarding the proposed decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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!Numero registro generale 1906/2026Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 21325/2026Data pubblicazione 23/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 1906/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:GENILSON SILVA LOPES, difesa come in atticontroCOMUNE DI CELLATICA, difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 744,00(settecentoquarantaquattro) per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 11.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari