Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. Valentina Trani, the appellant, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated to her. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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!Numero registro generale 1798/2026Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 21314/2026Data pubblicazione 23/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 1798/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:TRANI VALENTINA, difesa come in atticontroCOMUNE DI ISCHIA, difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 268,00(duecentosessantotto) per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge;manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 11.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari