Suspension of proceedings for pre-judiciality between different judges is invalid; case must be remitted to the court head for consolidation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the suspension order issued by a judge in a different section of the same tribunal regarding a will dispute. The appellants argued that the judge lacked the authority to suspend proceedings for pre-judiciality when the related case was before a different judge within the same office. The court held that such suspension is illegal in this scenario and requires the case file to be sent to the court head for consolidation under specific procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 273, 274 c.p.c.: When identical or connected proceedings involve different judges within the same office, the judge cannot suspend the case for pre-judiciality but must refer the file to the court head for consolidation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
miciliati presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrenti -controTRANI DOMENICO (Codice Fiscale: TRN DNC 81L18 E396Z),rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Trani (Codice Fiscale: TRN NCL80R27 E329E) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- resistente -nonchéERRERA EMILIA FRANCESCA (Codice Fiscale: RRR MFR 54P51 A617D),TRANI ROSA (Codice Fiscale: TRN RSO 76R52 E329N), TRANIVINCENZO (Codice Fiscale: TRN VCN 78D07 E396S) e PETTORINOMARIO (Codice Fiscale: PTT MRA 42H16 E329E);- intimati -Numero registro generale 26337/2025Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 21187/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso l’ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., del Tribunale diNapoli - Sezione Distaccata di Ischia (NA) -, pronunciata il 13 novembre2025, pubblicata il 25 novembre 2025, nel giudizio iscritto al n. 125/2025R.G.;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere relatore dott.
Francesco Graziano.1.- I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 295 c.p.c. per carenza delpresupposto della pregiudizialità.Dagli atti si desume che i due procedimenti pendono davanti almedesimo ufficio giudiziario [e, cioè, dinanzi al Tribunale di Napoli -Sezione Distaccata di Ischia (NA)], seppure dinanzi a giudici diversi, intesiquali persone fisiche.In particolare, con l’instaurazione del giudizio sospeso, gli attoriPettorino Ubaldo e Pettorino Michele hanno impugnato per falsità iltestamento olografo del nonno materno Errera Vincenzo, contenenteun’unica disposizione con la quale è stato lasciato alla loro zia, Errera Emiliaubicato in Napoli, al Vico Lungo Trinità degli Spagnoli n. 70.Nel giudizio di cui si tratta sono stati convenuti anche gli altrisuccessibili ex lege.
Tuttavia, solo Errera Emilia Francesca e TraniDomenico si sono costituiti in giudizio, mentre gli altri sono rimasti tutticontumaci.La convenuta Errera Emilia Francesca, nel costituirsi in giudizio, oltre acontestare le avverse pretese, ha altresì invocato la sospensione delgiudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggettol’impugnazione del testamento di Errera Elvira con cui l’attore ed odiernoricorrente Pettorino Ubaldo è stato designato erede universale diquest’ultima.Il giudice onorario del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia,con l’ordinanza impugnata ha sospeso il giudizio, sulla base della seguentemotivazione:
«ritenuto che nella fattispecie per cui è causa ricorrono iNumero registro generale 26337/2025Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 21187/2026Data pubblicazione 22/06/2026presupposti di cui all’art. 295 cpc, in quanto l’accertamento della veridicitàdel testamento posto a fondamento della domanda di cui al giudiziopendente dinanzi alla Dott. Schiattarella con rg. 755/2024, in quantopresupposto della legittimazione attiva dell’attore».2.- Avverso tale ordinanza, Pettorino Ubaldo e Pettorino Michele,propongono regolamento di competenza, affidato a tre motivi.Trani Domenico resiste con memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c..Errera Emilia Francesca, Trani Rosa, Trani Vincenzo e Pettorino Mariosono rimasti intimati.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, chiedendo accogliersiil primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti e disporsi laprosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Napoli, SezioneDistaccata di Ischia (NA), con fissazione del termine di mesi tre dallacomunicazione del deposito dell’ordinanza, per la riassunzione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano l’erronea applicazionedell’art. 295 c.p.c. in luogo della riunione ex art. 274 c.p.c. traprocedimenti pendenti innanzi al medesimo Tribunale, con conseguenteinsussistenza del presupposto della pregiudizialità necessaria.2.- Con il secondo motivo, si denuncia l’erronea e superficialericostruzione dei fatti di causa e delle posizioni soggettive delle parti, contravisamento della legittimazione attiva degli attori, i quali hanno agito ingiudizio quali eredi della madre Errera Angela Assunta Errera, titoloautonomo e sufficiente a fondare l’azione e con conseguente esclusione diqualsiasi rischio di giudicati contrastanti rispetto al giudizio relativoall’impugnazione del testamento di Errera Elvira iscritto al n. 755/2024R.G. del medesimo Tribunale, anche in relazione all’art. 115 c.p.c..3.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano il difetto assoluto (e lamera apparenza) di motivazione dell’ordinanza di sospensione,sostenendo che essa risulterebbe estremamente sintetica e assertiva,priva di un’effettiva disamina dei presupposti applicativi dell’art. 295Numero registro generale 26337/2025Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 21187/2026Data pubblicazione 22/06/2026c.p.c., delle posizioni delle parti e delle alternative processuali previstedall’ordinamento.4.- È certamente fondato il primo motivo di ricorso che, pertanto, deveessere accolto, con conseguente assorbimento dei restanti.Giova, infatti, ricordare la regola, ripetutamente dettata dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’esistenza di un rapportod’identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti pendentirispettivamente dinanzi a giudici diversi o sezioni diverse del medesimoufficio giudiziario non giustifica l’adozione di un provvedimento disospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., dovendo in tal caso il giudicedella causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell’ufficio, affinchéprovveda ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c..
Pertanto, se il giudice dimerito, quando ha adottato il provvedimento, si trovava in una situazionein cui avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio, il provvedimento disospensione dev’essere considerato illegittimo, a meno che, in relazioneallo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non debbaescludersi la possibilità di adottare il modus procedendi imposto dallenorme citate.Tale indirizzo nomofilattico è stato affermato, anche di recente, daCass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 11634 del 16 giugno 2020, e, da ultimo,ha trovato ulteriore continuità in Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 461 dell’8gennaio 2026, per la quale, ai fini della sospensione per pregiudizialità,«occorre che le cause siano state proposte davanti a giudici diversi,mentre nell’ipotesi in cui cause identiche o connesse pendano dinanzi almedesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 cod.proc. civ., ma deve (o può) disporre la riunione dei procedimenti,rispettivamente ai sensi dell’art. 273 e 274 cod. proc. civ., salvo che essisi trovino irrimediabilmente in fasi diverse, come nel caso in cui una causasia già stata rimessa in decisione mentre l’altra si trovi ancora nellaprecedente fase di trattazione o in fase istruttoria (ex aliis, Cass.23/09/2013, n. 21761;
Cass. 24/09/2014, n. 20149; Cass. 17/09/2015,n. 18286; Cass. 17/05/2017, n. 12436; Cass. 17/04/2023, n. 10183)».Numero registro generale 26337/2025Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 21187/2026Data pubblicazione 22/06/2026Nella specie, dunque, come evidenziato dal P.M., l’affermata esistenzadel rapporto di pregiudizialità non consentiva al giudice che ha emessol’ordinanza impugnata di disporre la sospensione del giudizio, dovendo eglitrasmettere gli atti del giudizio pendente dinanzi a sé al Presidente delTribunale, perché quest’ultimo designasse un unico magistrato per latrattazione di entrambi i procedimenti.5.- In conclusione, dev’essere accolto il primo motivo di ricorso, conassorbimento dei restanti e, cassata l’ordinanza di sospensione oggettodel presente regolamento, deve altresì disporsi la prosecuzione delprocesso dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, ilquale provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative alpresente regolamento di competenza.
P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l’ordinanzaimpugnata e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale diNapoli, Sezione Distaccata di Ischia, anche per la regolamentazione dellespese del presente regolamento di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 14 maggio 2026.Il Presidente