Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, TATANGELO ORAZIO, had not responded to the court's proposal for judgment termination, while the opposing party, the Abruzzo Region, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment termination within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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!Numero registro generale 957/2026Numero sezionale 621/2026Numero di raccolta generale 21149/2026Data pubblicazione 22/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 957/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:TATANGELO ORAZIO, difeso come in atticontroREGIONE ABRUZZO, difesa come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00(settecentoquarantatre) per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessoridi legge e spese generali nella misura del 15%.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 11.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari