Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Antonelli Dante and others, represented by counsel, filed the appeal against Pellarchia Alberico and one other party. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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!Numero registro generale 5918/2026Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 21081/2026Data pubblicazione 22/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 5918/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:ANTONELLI DANTE + ALTRI, difesi come in atti;controPELLACCHIA ALBERICO + 1, difesi come in atti (controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 18/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Stefano Oliva