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Ordinanza — n. 20870/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of a claim based on non-appealable procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20870/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the priority of transcriptions was not raised during the appellate proceedings. The appellant challenged the lower court's rejection of a claim for property recovery and damages, arguing that the buyer could benefit from the non-opposability of the simulated sale. The court ruled that this specific argument was entirely foreign to the ratio decidendi of the first-instance judgment and thus could not be examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the complaint concerns a ground not raised in the appellate judgment or is entirely foreign to the ratio decidendi of the first-instance decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal ratio decidendi procedural grounds simulated sale priority of transcriptions non-opposability property recovery

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
380-bis c.p.c., laricorrente ha richiesto la decisione collegiale.la Lloyd’s Insurance Company Sa e Franco Nasi.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c.
Art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
149del 2022), la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applicaai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art.
art. 1415 c.c
art. 380-bis c.p
Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c.
art. 2644 c.c

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 10955 del 23/04/2024

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Testo completo

ocato Alessandro Lupi;-ricorrente-controMaciariello Claudio, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Maciariello;-controricorrente-controLloyd’s Insurance Company Sa in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ferraro, con domiciliolegale ex lege;-controricorrente-controD'Onofrio Davide Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato PierluigiMoscarino-controricorrente-controNasi Franco, rappresentato e difeso dall'avvocato Isidoro SpertiNumero registro generale 17227/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 20870/2026Data pubblicazione 19/06/2026-controricorrente-nonché controAllianz Spa in persona del legale rappresentante pro tempore;Italiana Assicurazioni Spa, persona del legale rappresentante pro tempore,Cogemec Srl in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3288/2024 depositatail 13/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere Maria Ludovica Russo.Massimo Lucia convenne in giudizio Franco Nasi con azione di rivendica,al fine di far accertare l’esclusiva proprietà di un immobile da questioccupato e contestualmente condannarlo al rilascio immediato del bene,oltre al pagamento del risarcimento del danno.L’attore affermò di aver acquistato dalla MA.DA.

Immobiliare S.p.A., con3542, Racc. 921, un “appartamento sito nel settore B/4 in corso dicostruzione, distinto con l’int. 5 posto al primo piano, composto da duecamere con l’angolo cottura e bagno con sovrastante mansarda, confinantecon appartamento int. 6, int. 4 e appartamento int. 1 settore B/3”; l’atto diacquisto fu trascritto presso la competente conservatoria in data02.12.1983 al n. 14399 del R.P. dei RR.II., ma lo stesso immobile vennesuccessivamente venduto a Franco Masi, da soggetto non proprietario.Si costituì Franco Nasi, acquirente del medesimo immobile con attorogato dal Notaio Claudio Maciariello trascritto in data 1.06.1998,affermando di essere titolare del cespite, (per acquisto da Harmada Invest),e di averlo comunque usucapito, chiamando in causa il notaio rogante el’Harmata Invest.Numero registro generale 17227/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 20870/2026Data pubblicazione 19/06/2026Vennero chiamati in causa, oltre al Notaio Claudio Maciariello el’Harmada Invest, la precedente dante causa Futura s.r.l., nonché Futura2000 s.r.l.Il notaio Maciariello, a sua volta, venne autorizzato a chiamare in causala MA.DA.

Immobiliare S.r.l., la RAS e gli assicuratori dei Lloyd’s, oltre alvisurista Davide Antonio D’Onofrio di cui si era avvalso. Quest’ultimo venneautorizzato a chiamare in causa la Italiana Assicurazioni S.p.A.Il Tribunale di Latina rigettò, per quello che qui interessa, la domandadi rivendica di Massimo Lucia, constatando l’esistenza della pronuncia n.3574/1998, con cui il Tribunale di Roma aveva accertato la simulazioneassoluta della vendita effettuata dalla Somac in favore della SIRAimmobiliare e la conseguente inefficacia del successivo trasferimento infavore della Immobiliare Roma Antica 800, a sua volta dante causa dellaMada Immobiliare, che aveva venduto poi il cespite a Lucia Massimo.A fronte di ciò, la sentenza del Tribunale di Latina, ritenne l’attoresprovvisto della qualità di proprietario del bene, in quanto acquirente a nondomino, al quale non si applicava il disposto dell’art. 1415 c.c., nonpotendosi ravvisare la buona fede dello stesso nell’acquisto del cespite inoggetto.La decisione venne appellata da Massimo Lucia nella parte in cui avevaaccertato l’acquisto a non domino, senza rilevare, invece, la nullità dellacompravendita in favore del Nasi, occupante ancora l’immobile, e comunquenella parte in cui la decisione non aveva riconosciuto la buona fededell’appellante nell’acquisto del bene.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza del 13.05.2024, rigettò ilgravame, ritenendo che l’appellante non poteva ritenersi proprietaria delcespite oggetto di rivendica, avendolo acquistato a non domino (qualesuccessivo acquirente di un bene, oggetto di un contratto di compravenditaaccertato giudizialmente come simulato) ed in mala fede, con conseguenteopponibilità allo stesso dell’accertata simulazione.Numero registro generale 17227/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 20870/2026Data pubblicazione 19/06/2026Massimo Lucia propone ricorso per cassazione sulla scorta di un unicomotivo.Resistono con controricorso Franco Nasi, Claudio Maciariello, la Lloyd’sInsurance Company Sa e Davide Antonio D’Onofrio.Proposta la definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., laricorrente ha richiesto la decisione collegiale.la Lloyd’s Insurance Company Sa e Franco Nasi.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. la falsaapplicazione degli artt. 2644 e 2652 c.c.Nello specifico, si deduce che le decisioni di merito abbiano affermato lacarenza di titolarità del bene in capo al Lucia in base all’erronea applicazionedegli artt. 2644 e 2652 c.c., in quanto non poteva ascriversi valoreprenotativo alla domanda di simulazione trascritta in data antecedenteall’acquisto del ricorrente, ma non coincidente (per come risultante dallanota di trascrizione) con il dispositivo della sentenza che ha poi accertato lasimulazione della vendita tra i precedenti danti causa.Il motivo è inammissibile.Invero, come sottolineato nella proposta di definizione accelerata, intema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - laNumero registro generale 17227/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 20870/2026Data pubblicazione 19/06/2026norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.(Sez.

U., n. 23745 del 28 ottobre 2020).Nel caso in esame, il ricorrente, non cogliendo in alcun modo la ratiodecidendi della decisione impugnata, si duole dell’erronea applicazione didisposizioni che non sono state alla base della stessa.La sentenza impugnata, infatti, ha espressamente affermato che alLucia fosse opponibile la sentenza di simulazione, relativa al passaggio delbene tra due dei suoi precedenti danti causa, in quanto il ricorrente dovevaritenersi in mala fede al momento dell’acquisto.Invero, in tema di simulazione, l’art. 1415, comma 1, c.c., nel sancirel'impossibilità per le parti contraenti, e per gli aventi causa o creditori delsimulato alienante, di opporre la simulazione ai terzi, si riferisce, adifferenza del secondo comma, non ai terzi in qualche modo pregiudicatidalla simulazione stessa ma solo a quelli che, in buona fede, abbianoacquistato diritti dal titolare apparente e salvi gli effetti della trascrizionedella domanda di simulazione (Sez. 2, Sentenza n. 7470 del 11/08/1997).L’effetto prenotativo, assicurato dalla trascrizione della domanda disimulazione, è previsto dall’art. 2652, n. 4, c.c., che al secondo periodo,afferma che la sentenza di accoglimento della domanda non pregiudica idiritti acquistati dai terzi di buona fede, che abbiano trascritto o iscrittoanteriormente alla trascrizione della domanda.Dunque, il combinato disposto delle richiamate norme è oltremodoesplicito: la simulazione assoluta non è opponibile ai terzi a condizione cheessi abbiano acquistato in buona fede e in base ad un titolo trascritto primadella domanda di simulazione.Orbene, come si evince dalla decisione oggetto di ricorso, la carenza delrequisito della buona fede ha eliminato alla radice la possibilità chel’acquirente potesse beneficiare dell’inopponibilità prevista dal combinatodisposto degli artt. 1415 c. 1 e 2652 n.

4) c.c., al di là ed a prescindere daqualsiasi indagine sulla priorità delle trascrizioni (art. 2644 c.c.) e sullaNumero registro generale 17227/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 20870/2026Data pubblicazione 19/06/2026sussistenza dell’effetto prenotativo ascrivibile alla trascrizione delladomanda di simulazione.Pertanto, il ricorso, basato su una doglianza, inoltre non proposta insede di appello, pur nella convergenza totale del contenuto delle duedecisioni, del tutto estranea alla ratio decidendi della sentenza di merito,va dichiarato inammissibile, in piena aderenza al contenuto della propostadi decisione accelerata.3.

Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applicaai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n.10955 del 23/04/2024); pertanto, il ricorrente deve essere condannato alpagamento a favore della controricorrente di una somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento diun’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore dellaCassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo statoil ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano come segue: euro 7.000,00 per compensi edeuro 200,00 per esborsi, per ciascuno dei controricorrenti Nasi Franco eLloyd’s Insurance Company Sa, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento ed accessori di legge; euro 6.550,00 per compensi ed euroNumero registro generale 17227/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 20870/2026Data pubblicazione 19/06/2026200,00 per esborsi per ciascuno dei controricorrenti Davide AntonioD’Onofrio e Claudio Maciariello, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., condanna il ricorrente alpagamento in favore di ciascun controricorrente di euro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaledell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso