Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, SANSIVERI GAETANO, filed a request for judgment against the contrari-recurrents BIANCO ANNIBALE GIOVANNI VINCENZO and Scurria Nino, but did not follow up. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, silence after this deadline constitutes a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the notification of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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!Numero registro generale 6119/2026Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 20815/2026Data pubblicazione 19/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 6119/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:SANSIVERI GAETANO + 1, difesi come in atti;controBIANCO ANNIBALE GIOVANNI VINCENZO, difeso come in atti(controricorrente);SCURRIA NINO, difeso come in atti (controricorrente);BIANCO ROSALIA ERMINIA MARIA, difesa come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione, quanto alle parti controricorrenti Bianco Annibale Giovanni Vincenzoe Scurria Nino, in favore dei rispettivi difensori antistatari.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 18/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Stefano Oliva