Decreto — n. 20663/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAricorrente-controModitech Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Anastasio Puglieseunitamente agli avvocati Antonella Salvatori, Roberta Ferrazza-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n.170/2024depositata il 01/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20663/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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ricorrente-controModitech Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Anastasio Puglieseunitamente agli avvocati Antonella Salvatori, Roberta Ferrazza-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n.170/2024depositata il 01/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 27382/2024Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 20663/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Mauro Criscuolo