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Decreto — n. 20633/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring litigation extinguished.

Numero d'incarto Decreto — n. 20633/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished after 40 days of silence from the appellant. The procedural outcome resulted in the automatic waiver of the appeal rights under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs of 2,400 euros.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If no party requests a decision on an appeal within 40 days of the proposal's communication, the appeal is deemed waived and the litigation is extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal silence waiver extinguishment of litigation Civil Procedure Code litigation costs termine di comunicazione istanza di ricusazione tardiva inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

!Numero registro generale 3519/2026Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 20633/2026Data pubblicazione 18/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3519/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore delresistente, delle spese di tale giudizio, che liquida in complessivieuro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori comeper legge.Roma, 16 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano