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Decreto — n. 20387/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20387/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20387/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 4182/2026Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 20387/2026Data pubblicazione 17/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 4182/2026DECRETOsul ricorso per regolamento di competenza proposto da:AGOSTO FRANCESCO GIUSEPPE, rappresentato e difesodall’avvocato PAOLO DE PAOLA;- ricorrente -ControMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;- intimato –avverso il Provvedimento del Presidente del Tribunale diGenova, n.prot. 168/2026 del 20 gennaio 2026;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da AGOSTO FRANCESCOGIUSEPPE;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20387/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 4182/2026DECRETOsul ricorso per regolamento di competenza proposto da:AGOSTO FRANCESCO GIUSEPPE, rappresentato e difesodall’avvocato PAOLO DE PAOLA;- ricorrente -ControMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;- intimato –avverso il Provvedimento del Presidente del Tribunale diGenova, n.prot. 168/2026 del 20 gennaio 2026;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da AGOSTO FRANCESCOGIUSEPPE;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato anticipi delle spese conseguenze del ritiro opposizione tardiva ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

!Numero registro generale 4182/2026Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 20387/2026Data pubblicazione 17/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 4182/2026DECRETOsul ricorso per regolamento di competenza proposto da:AGOSTO FRANCESCO GIUSEPPE, rappresentato e difesodall’avvocato PAOLO DE PAOLA;- ricorrente -ControMINISTERO DELLA GIUSTIZIA;- intimato –avverso il Provvedimento del Presidente del Tribunale diGenova, n.prot. 168/2026 del 20 gennaio 2026;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da AGOSTO FRANCESCOGIUSEPPE;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Numero registro generale 4182/2026Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 20387/2026Data pubblicazione 17/06/2026Roma, 11/06/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia