Court orders correction of ministerial error in lawyer's surname from Abate to Abbate in order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the correction of a ministerial error in a previous order regarding the spelling of the appellant's lawyer's surname. The parties argued that the document incorrectly listed 'Abate' instead of 'Abbate', as confirmed by the lawyer's tax code and other filed documents. The court ruled that the error was evident and material, mandating the correction to ensure the official record accurately reflects the appointed counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.: A ministerial error in a court order regarding a party's representative must be corrected when the discrepancy is evident and affects the identification of the legal representative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
5:nel giudizio tra le parti:Boccale Daniela, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando EmilioAbbate-già ricorrente-controMinistero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia,rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato-già controricorrenti-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n.10484/2025 depositata il 22/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere Davide De Giorgio.Numero registro generale 25339/2025Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 20158/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con ordinanza n. 10484/2025 pubblicata in data 22.04.2025, la Corte dicassazione, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 12492/2024, haaccolto per quanto di ragione il ricorso proposto da Daniela Boccale, e, perquanto di interesse in questa sede, ha condannato il Ministero dellaGiustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dellespese processuali in favore della ricorrente, disponendo la relativadistrazione in favore del suo difensore.A seguito di istanza presentata dal difensore costituito di Daniela Boccale,è stata disposta l’apertura del procedimento per la correzione di erroremateriale o di calcolo, con attribuzione di nuovo e autonomo numero diregistro generale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,l’adunanza camerale di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità R.G. n.12492/2024 risulta che il cognome del difensore della ricorrente è‘Abbate’, come emerge dallo stesso codice fiscale del soggetto inquestione, ivi indicato.Lo stesso dato risulta anche dai seguenti atti: - procura alle liti allegata alricorso per cassazione; - decreto impugnato con tale ricorso; -controricorso del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia edelle Finanze; - motivazione dell’ordinanza di cui è stata chiesta lacorrezione, a pag. 4, e relativo dispositivo, a pag. 5, nella parteriguardante la distrazione delle spese relative alla fase istruttoria delprimo giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Perugia e di quelle relativealla fase istruttoria del giudizio di rinvio.Al contrario, nel dispositivo dell’ordinanza innanzi indicata, a pagina 5, nelcapo relativo alla distrazione delle spese del giudizio di legittimità, ilNumero registro generale 25339/2025Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 20158/2026Data pubblicazione 16/06/2026cognome del predetto difensore risulta erroneamente indicato comesegue:
“Abate”.2. Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza di unerrore materiale nell’indicazione riportata nel dispositivo dell’ordinanza n.10484/2025, limitatamente al capo relativo alla distrazione delle spese delgiudizio di legittimità, deve disporsene la correzione come da dispositivo.Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, la Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previstidall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo essonatura sostanzialmente amministrativa e non essendo configurabile inrelazione allo stesso una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c. (cfr.:
Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass. n. 16032/2025). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 10484/2025 depositata daquesta Corte in data 22.04.2025, in modo che:- nel dispositivo, a pagina 5, nel capo relativo alla distrazione delle spesedel giudizio di legittimità, laddove è scritto «Abate», debba, invece,leggersi e intendersi «Abbate».Invariata la restante parte dell’ordinanza in questione.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quintocomma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa