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Ordinanza Interlocutoria — n. 20009/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to determine if individual condominium owners have standing to oppose enforcement decrees against the condominium entity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20009/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve conflicting precedents regarding individual condominium owners' standing to oppose enforcement decrees. While some rulings grant this standing when the decree becomes an enforceable title pro quota, others deny it based on the principle that the condominium is a complex contractual party represented solely by its administrator. The court identified these as questions of particular legal relevance requiring further examination before a final decision.

Regesto Legislator

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Art. 1667, 1668 c.c.; The Court must determine whether individual condominium owners possess direct standing to oppose enforcement decrees issued against the condominium entity, balancing the doctrine of complex contractual representation against the interest in preventing the decree from becoming an enforceable title pro quota.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium standing enforcement decree opposition complex contractual party pro quota enforceability administrative representation contractual warranty defects remittal to public hearing

Disposizioni normative citate

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Art. 1667 c.c.
Art. 1668 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 15567/2018
in tal senso Cass. n. 15567/2018, Cass.
Cass. n. 7053/2024
Cass. n. 7489/2025
n.Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/20267053/2024 e Cass. n. 7489/2025).
Cass. n. 40857/2021
Cass. n. 40857/2021 e Cass.
Cass. n. 22856/2017
40857/2021 e Cass. n. 22856/2017).
Cass. n. 5811/2022
Cass. n. 14829/2025
Cass. n. 10934/2019
Cass. n. 2984/2026
14829/2025), tesi alla quale si è opposto il mancatoconfronto con il principio enunciato dalle sezioni unite con la decisione n.10934/2019 (Cass. n. 2984/2026).
Cass. n. 11606/2022
1667 e 1668 c.c., ove ilavori siano stati commessi dall’amministratore di condominio, inesecuzione di deliberazione dell’assemblea, (Cass. n. 11606/2022; Cass.n.
Cass. n. 2774/2025
Cass. n. 4619/1996
2774/2025), tema che coinvolge pure il punto della decorrenza deltermine per la denuncia dei vizi e delle difformità (Cass. n. 4619/1996;Cass.
Cass. n. 4364/2015
4619/1996;Cass. n. 4364/2015).Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/20263.

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Testo completo

ZZI VIRGILIO, rappresentati e difesi dall'avvocato VincenzoBanfi;-ricorrenti-controNALLI UMBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Musa;-controricorrente-IMPRESA DI COSTRUZIONI CESARE FRANCO PATRIZI, rappresentata edifesa dall'avvocato Paolo Giampiero Pastorino;-controricorrente-nonché controDUEMME P. S.A.S. DI PIACENTINI CARLA C., DI RITA MASSIMO, DIRITA MARZIA, ROSSI MARIA TERESA, CUPINI ALESSANDRO, GRANDEROSSELLA, GRANDE STENO, DAINELLI PAOLA, IANNUCCI FERNANDO,Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/2026CALENDA GABRIELLA, PANICCIA SISTO, BALDANZI BARBARA, PANICCIA-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5191/2019,pubblicata il 30/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.PREMESSO CHE1.

I condomini Massimo, Marzia e Alessandro Di Rita, Maria Teresa Rossi,Rossella e Steno Grande, Paola Danielli, Fernando Iannucci, MariaGabriella Calenda, Barbara Baldanzi, Federica e Sisto Paniccia hannoproposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale difavore dell’impresa di costruzioni Patrizi di lire 145.253.891, quale saldodel corrispettivo dei lavori eseguiti nello stabile condominiale. Gliopponenti hanno dedotto che i lavori erano stati erroneamentecontabilizzati e che l’impresa non aveva tenuto conto di un ulteriorepagamento eseguito in suo favore.Altri condomini, tra cui gli odierni ricorrenti, hanno proposto autonomaopposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo; hanno contestatoanch’essi la contabilizzazione dei lavori e hanno poi eccepito una serie divizi dell’opera, chiedendo in via riconvenzionale la condanna alrisarcimento dei danni sia dell’impresa che del direttore dei lavori e dellasocietà che amministrava il Condominio, notificando anche a questi ultimila citazione in opposizione.2.

Riuniti i due giudizi ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, consentenza n. 737/2013 il Tribunale di Frosinone ha accolto l’opposizione eha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo all’impresa una sommaminore rispetto a quella richiesta in via monitoria.Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/20263. La sentenza è stata impugnata separatamente dai due gruppi dicondomini, nonché dall’impresa che ha chiesto di ottenere ilriconoscimento dell’intero credito fatto valere in via monitoria.

I dueappelli sono stati riuniti. Con la sentenza n. 5191/2019 la Corte d’appellodi Roma ha accolto il gravame di uno dei gruppi di condomini e, in parzialeriforma della sentenza impugnata confermata nel resto, ha modificato ilregolamento delle spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio.4. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i condomini GaetanoD’Ambra, Umberto Chiappini, Marina Merfi, Serena Petrillo e Virgilio Tozzi.Resistono con separati atti di controricorso Umberto Nalli e l’impresa dicostruzioni geometra Cesare Franco Patrizi.Gli intimati Duemme P. s.a.s., nonché Massimo e Marzia Di Rita, MariaTeresa Rossi, Rossella e Steno Grande, Alessandro Cupini, Paola Danielli,Sisto Paniccia non hanno proposto difese.CONSIDERATO CHE1.

La Corte d’ufficio rileva come si ponga anzitutto la questione dellalegittimazione alla proposizione della opposizione al decreto emesso neiconfronti del Condominio Colle San Pietro da parte dei singoli condomini,alcuni dei quali hanno anche fatto valere, con l’opposizione, la garanziaper vizi.2. Sulla questione la giurisprudenza di questa Corte non è univoca.Si è infatti affermato che i singoli condomini non sono legittimati aproporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti delcondominio, in base alla considerazione che nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantatodall’ingiungente nei confronti dell’ingiunto, così che le parti del processopossono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e coluicontro cui tale domanda è diretta, regola che non trova eccezione conriguardo al condominio (cfr. in tal senso Cass. n. 15567/2018, Cass. n.Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/20267053/2024 e Cass. n. 7489/2025).

Questa Corte si è però anche chiestase la controversia avente ad oggetto l’opposizione a un decreto ingiuntivoemesso a tutela del credito vantato da un terzo nei confronti delcondominio abbia peculiarità tali da potere giustificare una soluzionediversa, riconoscendo al singolo condomino il potere di agire in viaautonoma, sostituendosi al condominio che tale opposizione non abbiaproposto (v. Cass. n. 40857/2021 e Cass. n. 22856/2017). Si è cosìosservato che l’interesse diretto e immediato del condomino discende dalfatto che il decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti delcondominio acquista natura di titolo esecutivo pro quota nei confronti delsingolo condomino e si è riconosciuta al condomino, al quale sia intimato ilpagamento di una somma di danaro in base a un decreto ingiuntivo nonopposto ottenuto nei confronti del condominio, la legittimazione aproporre i rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva aldecreto (Cass. n. 5811/2022).Per quanto poi concerne, in particolare, il contratto d’appalto, si è direcente affermato che il condominio è parte contrattuale complessa,necessariamente rappresentata dall’amministratore, cosicché difetta nelsingolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, control’appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni(così Cass. n. 14829/2025), tesi alla quale si è opposto il mancatoconfronto con il principio enunciato dalle sezioni unite con la decisione n.10934/2019 (Cass. n. 2984/2026).

È venuto in rilievo altresì il profilospecifico della legittimazione dei singoli condomini a far valere la garanziaper difetti dell’opera appaltata, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., ove ilavori siano stati commessi dall’amministratore di condominio, inesecuzione di deliberazione dell’assemblea, (Cass. n. 11606/2022; Cass.n. 2774/2025), tema che coinvolge pure il punto della decorrenza deltermine per la denuncia dei vizi e delle difformità (Cass. n. 4619/1996;Cass. n. 4364/2015).Numero registro generale 9481/2020Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 20009/2026Data pubblicazione 15/06/20263.

Trattandosi di questioni di diritto di particolare rilevanza, il Collegioritiene di rinviare la causa alla pubblica udienza della sezione. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in udienzapubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa