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Ordinanza — n. 19953/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19953/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19953/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cangela Campilongo-ricorrenti-controVignaroli Nazzareno, Pellegrini Lucia, rappresentati e difesi dall'avvocatoCarlo Abbate unitamente all’avvocato Sabrina Romano-controricorrenti-nonché controCasa Maurizio e De Marta Anna Maria, rappresentati e difesi dall'avvocatoStefano Ruggiero-ricorrenti incidentali-Numero registro generale 20698/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 19953/2026Data pubblicazione 15/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2389/2024depositata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere Rossana Giannaccari.1.Luca e Maria Cristina Castellano proposero opposizione di terzo, ai sensidell’art. 404 cod. proc. civ., avverso la sentenza n.1741/2011, emessadalla Corte d’Appello di Roma, con la quale erano stati regolati i confini traCasa Maurizio-De Marte Anna Maria e Vignaroli Nazzareno-Pellegrini Lucia.Gli opponenti dedussero:- di essere proprietari, in qualità di eredi di Raffaele Castellano e AnnaMaria Casa, del terreno sito in località Settebagni, distinto al Catastoal foglio 132, part. 1371;- tale immobile, acquistato da Raffaele Castellano e Anna Maria Casain comunione al 50%, con Maurizio Casa e Anna Maria De Marte, erastato diviso in due porzioni uguali, l’una con numero di mappale1122, attribuito ai coniugi Casa - De Marte e l’altro di proprietàCastellano - Casa, con numero di particella 1371;- a seguito di contestazioni sorte riguardo alla linea di confine tra ilfondo dei coniugi Casa-De Marte ed un altro fondo di proprietà deiconiugi Vignaroli-Pellegrini, non confinante con quello di loroproprietà, venne adito il Tribunale di Roma e, all’esito del giudizio, laCorte d’appello di Roma, con sentenza n. 1741/2011 aveva regolatoil confine tra i due fondi e disposto la demolizione del muro diconfine;- di essere successivamente venuti a conoscenza del giudiziointercorso tra i coniugi Vignaroli-Pellegrino e Casa-De Marte al qualenon avevano partecipato, pur rivestendo la qualità di litisconsortinecessari, poiché la decisione, avendo rideterminato l’estensione deiNumero registro generale 20698/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 19953/2026Data pubblicazione 15/06/2026lotti, aveva inciso anche sul proprio terreno riducendolo di circa diecimetri quadratiSulla base di tali premesse, gli opponenti chiesero dichiararsi la nullitàdella sentenza n. 1741/2011 e la rimessione della causa dinanzi al giudicedi primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.Si costituirono Nazzareno Vignaroli e Lucia Pellegrini per resistereall’opposizione mentre Maurizio Casa e Anna Maria De Marte,costituendosi, si associarono alle domande degli opponenti.1.1.

Regesto Legislator

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art. 404 cod. proc. civ, art. 950 cod. civ, art. 102 cod.proc. civ, art. 950 c.c; Ordinanza — n. 19953/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Resta assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale sideduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio costituiti dalla motivazione dellasentenza della Corte d’appello N.1741/2011, dagli elaborati grafici allegatial rogito del 1968 e dalla relazione del CTU del 18/11/2002, dai quali sievincerebbe che lo spostamento del confine tra le proprietà Casa- DeNumero registro generale 20698/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 19953/2026Data pubblicazione 15/06/2026Marte e Vignaroli- Pellegrini per circa un metro e 40 cm avrebbecomportato un ridimensionamento dell’originario fondo Castellano- Casa/De Marte.

Parole chiave

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confine particellare diritto fondiario frazionamento campo di applicazione territoriale dei trattati nuovo riparto accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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art. 404 cod. proc. civ
2389/2024depositata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere Rossana Giannaccari.1.Luca e Maria Cristina Castellano proposero opposizione di terzo, ai sensidell’art. 404 cod.
art. 950 cod. civ
art. 102 cod.proc. civ
e dell’art. 102 cod.proc. civ., in relazione all’art.
art. 950 c.c
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Testo completo

cangela Campilongo-ricorrenti-controVignaroli Nazzareno, Pellegrini Lucia, rappresentati e difesi dall'avvocatoCarlo Abbate unitamente all’avvocato Sabrina Romano-controricorrenti-nonché controCasa Maurizio e De Marta Anna Maria, rappresentati e difesi dall'avvocatoStefano Ruggiero-ricorrenti incidentali-Numero registro generale 20698/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 19953/2026Data pubblicazione 15/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2389/2024depositata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere Rossana Giannaccari.1.Luca e Maria Cristina Castellano proposero opposizione di terzo, ai sensidell’art. 404 cod. proc. civ., avverso la sentenza n.1741/2011, emessadalla Corte d’Appello di Roma, con la quale erano stati regolati i confini traCasa Maurizio-De Marte Anna Maria e Vignaroli Nazzareno-Pellegrini Lucia.Gli opponenti dedussero:- di essere proprietari, in qualità di eredi di Raffaele Castellano e AnnaMaria Casa, del terreno sito in località Settebagni, distinto al Catastoal foglio 132, part. 1371;- tale immobile, acquistato da Raffaele Castellano e Anna Maria Casain comunione al 50%, con Maurizio Casa e Anna Maria De Marte, erastato diviso in due porzioni uguali, l’una con numero di mappale1122, attribuito ai coniugi Casa - De Marte e l’altro di proprietàCastellano - Casa, con numero di particella 1371;- a seguito di contestazioni sorte riguardo alla linea di confine tra ilfondo dei coniugi Casa-De Marte ed un altro fondo di proprietà deiconiugi Vignaroli-Pellegrini, non confinante con quello di loroproprietà, venne adito il Tribunale di Roma e, all’esito del giudizio, laCorte d’appello di Roma, con sentenza n. 1741/2011 aveva regolatoil confine tra i due fondi e disposto la demolizione del muro diconfine;- di essere successivamente venuti a conoscenza del giudiziointercorso tra i coniugi Vignaroli-Pellegrino e Casa-De Marte al qualenon avevano partecipato, pur rivestendo la qualità di litisconsortinecessari, poiché la decisione, avendo rideterminato l’estensione deiNumero registro generale 20698/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 19953/2026Data pubblicazione 15/06/2026lotti, aveva inciso anche sul proprio terreno riducendolo di circa diecimetri quadratiSulla base di tali premesse, gli opponenti chiesero dichiararsi la nullitàdella sentenza n. 1741/2011 e la rimessione della causa dinanzi al giudicedi primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.Si costituirono Nazzareno Vignaroli e Lucia Pellegrini per resistereall’opposizione mentre Maurizio Casa e Anna Maria De Marte,costituendosi, si associarono alle domande degli opponenti.1.1.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4.4.2024, rigettòl’opposizione.Per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello rilevò che il terrenodegli opponenti non si trovava al confine con quello dei coniugi Vignaroli-Pellegrino poiché, in base alla divisione dei lotti risalente al 1982, e,quindi, in epoca precedente all’introduzione del giudizio, gli uniciproprietari confinanti con i medesimi erano i coniugi Casa-De Marte,proprietari della particella n. 1122.Per tale ragione, agli opponenti Luca e Maria Cristina Castellano nonpoteva essere riconosciuta la qualità di litisconsorti pretermessi poiché lacontroversia era attinente alla regolamentazione di confini tra altre edistinte proprietà.2.Luca e Maria Cristina Castellano hanno proposto ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo.Maurizio Casa e Anna Maria De Marte hanno resistito con controricorso edhanno proposto ricorso incidentale articolato in due motivi, cui hannoresistito, con distinti controricorsi, Nazzareno Vignaroli e Lucia Pellegrini.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20698/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 19953/2026Data pubblicazione 15/06/20261.Con l’unico motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc.civ.; i ricorrenti lamentano la mancata integrazionenei loro confronti del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, aventead oggetto il regolamento dei confini tra le proprietà appartenenti a CasaMaurizio-De Marte Anna Maria e Vignaroli Nazzareno-Pellegrini Lucia, inquanto lo spostamento del confine in favore di Vignaroli – Pellegriniavrebbe comportato la traslazione del confine di Casa- De Marte nel fondodi loro proprietà.

Secondo i ricorrenti, in ipotesi di incertezza di confine tradue fondi, se non è contestata la titolarità delle situazioni giuridiche, irispettivi proprietari possono chiedere che il confine sia stabilitogiudizialmente anche nel caso, come quello di specie, in cui la contiguitàinvesta le parti a due a due; in tale ipotesi, ciascuno dei proprietari dei trefondi avrebbe dovuto partecipare al giudizio perché, per effetto delregolamento dei confini dei fondi Vignaroli-Pellegrino e Casa-De Marte, ilfondo degli opponenti, seppur non direttamente confinante con uno diessi, avrebbe subito evidenti ridimensionamenti a seguito dellarideterminazione giudiziale dei lotti.

Avrebbe, quindi, errato la Corted’appello nel sostenere che la ‘non contiguità’ del fondo ‘C’ dei Castellanoal fondo ‘A’ dei Vignaroli-Pellegrino, in quanto proprietà distinte, avrebbeescluso il diritto dei primi ad intervenire nel giudizio pendente tra iproprietari dei fondi ‘B’ e ‘C’.2.Con il secondo motivo del ricorso incidentale, che per questioni logicheva valutato unitamente al motivo di ricorso principale, Maurizio Casa eAnna Maria De Marte hanno censurato la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e dell’art. 102 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., pernon avere la Corte d’appello disposto l’integrazione del contraddittorio neiconfronti degli odierni opponenti, Luca e Maria Cristina Castellano.Numero registro generale 20698/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 19953/2026Data pubblicazione 15/06/20263.Le censure svolte dai ricorrenti principali ed incidentali sono lemedesime perché entrambi si dolgono dell’omessa integrazione delcontraddittorio nei confronti di Luca e Maria Cristina Castellano nel giudiziodi regolamento dei confini intercorso tra Casa- De Marte e VignaroliPellegrini.3.1.I motivi sono fondati.3.2.In punto di fatto, la Corte d’appello ha accertato che CastellanoRaffaele e Casa Anna Maria, danti causa degli opponenti, avevanoacquistato con Casa Maurizio e De Marte Anna Maria, in quote uguali, unappezzamento di terreno di mq 1020.In data 19.12.1982, essi avevano proceduto alla divisione del fondo inporzioni uguali di mq 510 ciascuno.Nazzareno Vignaroli e Pellegrini Lucia, proprietari del fondo confinante conquello dei coniugi Casa-De Marte, ma non con quello degli opponenti,avevano adito il Tribunale di Roma per contestazioni in ordine ai confinitra le loro proprietà, senza estendere il contraddittorio nei confronti diCastellano Raffaele e Casa Anna Maria, i quali, a seguito della sentenzadel Tribunale di Roma, per effetto della traslazione del confine, avevanodedotto di aver subito la riduzione di superficie del loro terreno.3.3.

La Corte d’appello, sul rilievo che la proprietà degli opponenti non eraconfinante con quella di Nazzareno Vignaroli e Pellegrini Lucia, ha ritenutoche essi non rivestissero la qualità di litisconsorti necessari, atteso che lavicenda giudiziaria riguardava la regolamentazione dei confini traproprietà distinte e la rideterminazione del confine non ledeva la loroproprietà.3.4.La decisione è errata in quanto non tiene conto che laregolamentazione dei confini tra le due proprietà poteva portare allatraslazione del confine, con pregiudizio del fondo del terzo, che avrebbepotuto subire un ridimensionamento della superficie del suo terreno.Numero registro generale 20698/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 19953/2026Data pubblicazione 15/06/2026Al fine di evitare che il terzo sia pregiudicato, questa Corte ha affermatoche l’azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c. può essereesercitata, sussistendone i presupposti, anche nel caso in cui, per effettodella traslazione dei confini, i fondi interessati dalla situazione diincertezza siano a due a due contigui, ove, in base alle relazionigeometriche esistenti tra le rispettive giaciture dei confini, l'attore abbiainteresse a farli accertare tutti in un unico processo (Cass. n.20349/2017).Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui la contiguità investa le parti adue a due, il proprietario del fondo che confina solo con uno dei due fondiinteressati al regolamento dei confini, ha interesse a partecipare algiudizio perché l’eventuale traslazione del confine può incidere sulla suaproprietà.3.5.Nel caso di specie, sebbene la proprietà degli opponenti non confinicon quella dei coniugi Vignaroli-Pellegrino, la rideterminazione del confinedella proprietà di questi ultimi con quella di Casa-De Marte potrebbesubire ridimensionamenti in caso di traslazione del confine.Ha quindi errato la Corte d’appello nel sostenere che la ‘non contiguità’ delfondo degli opponenti con il fondo dei Vignaroli-Pellegrino, in quantoproprietà distinte, escluda il diritto dei primi ad intervenire nel giudiziopendente tra Vignaroli-Pellegrino e Casa – De Marte.Poiché gli opponenti erano litisconsorti necessari nel giudizio tra Vignaroli-Pellegrino e Casa – De Marte e sono stati pretermessi, la sentenza dellaCorte d’appello è nulla.4.

Resta assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale sideduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio costituiti dalla motivazione dellasentenza della Corte d’appello N.1741/2011, dagli elaborati grafici allegatial rogito del 1968 e dalla relazione del CTU del 18/11/2002, dai quali sievincerebbe che lo spostamento del confine tra le proprietà Casa- DeNumero registro generale 20698/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 19953/2026Data pubblicazione 15/06/2026Marte e Vignaroli- Pellegrini per circa un metro e 40 cm avrebbecomportato un ridimensionamento dell’originario fondo Castellano- Casa/De Marte.

Pertanto, lo spostamento del confine originario avrebbe inciso‘con effetto domino a cascata’ su tutti gli altri fondi limitrofi, ancorché nondirettamente confinanti con il terreno dei Vignaroli-Pellegrino.5. In conclusione, il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorsoincidentale devono essere accolti, mentre è assorbito il primo motivo delricorso incidentale.La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolticon rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale,dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci