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Decreto — n. 19880/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19880/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19880/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 3054/2026Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 19880/2026Data pubblicazione 15/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3054/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo in favoredell’erario, stante che il Fallimento controricorrente è ammesso alpatrocinio a spese dello Stato;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 19880/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 3054/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo in favoredell’erario, stante che il Fallimento controricorrente è ammesso alpatrocinio a spese dello Stato;

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio condono delle spese procedurali estinzione della rendita d'invalidità abbandono del procedimento desistenza dall'azione sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
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Testo completo

!Numero registro generale 3054/2026Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 19880/2026Data pubblicazione 15/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3054/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo in favoredell’erario, stante che il Fallimento controricorrente è ammesso alpatrocinio a spese dello Stato;

P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore delloStato, delle spese di tale giudizio, che liquida in complessivi euro3.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi.Roma, 11 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano