Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19863/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19863/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19863/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o dall'avvocato RitaCarmone-ricorrente-controAlbrizio Tommaso-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1051/2024 depositata il03/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 24499/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 19863/2026Data pubblicazione 15/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19863/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 24499/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 19863/2026Data pubblicazione 15/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo

Parole chiave

Generato dall'IA
accollo delle spese procedurali procedimento in corso inattività successiva alla sospensione decisione pendente lite procedimenti e rimedi accessori spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o dall'avvocato RitaCarmone-ricorrente-controAlbrizio Tommaso-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1051/2024 depositata il03/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 24499/2024Numero sezionale 593/2026Numero di raccolta generale 19863/2026Data pubblicazione 15/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo