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Ordinanza — n. 19766/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19766/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19766/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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quale è rappresentato e difeso giustaprocura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controORTENZI RINALDO, elettivamente domiciliato in Roma, via A.Baiamonti, 10 int.19, presso lo studio dell'avv. Antonio Voci, dal qualeè rappresentato e difeso giusta procura in calce al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso l’ordinanza collegiale n. cronol. 2960/2022 della CORTED'APPELLO di ROMA, pubblicata il 1/6/2022;Numero registro generale 17846/2022Numero sezionale 2962/2025Numero di raccolta generale 19766/2026Data pubblicazione 14/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;lette le memorie delle parti.1.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. civ, art. 1709 cod. civ, art. 702 bis cod. proc.civ, art. 380 bis cod. proc. civ, art. 96 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 19766/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo laprevisione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., delterzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deveessere condannato al pagamento a favore del controricorrente di unasomma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo,nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez.

Parole chiave

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indennità di patrocinio indennità del perito indennità adeguata compenso per prestazioni controprestazione contrattuale indennità per la clientela

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli art.
art. 1709 cod. civ
civ.,dell’art. 1709 cod. civ.
art. 702 bis cod. proc.civ
art. 380 bis cod. proc. civ
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo laprevisione del comma terzo dello stesso art.
art. 96 cod. proc. civ
civ., delterzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.
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Testo completo

quale è rappresentato e difeso giustaprocura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controORTENZI RINALDO, elettivamente domiciliato in Roma, via A.Baiamonti, 10 int.19, presso lo studio dell'avv. Antonio Voci, dal qualeè rappresentato e difeso giusta procura in calce al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso l’ordinanza collegiale n. cronol. 2960/2022 della CORTED'APPELLO di ROMA, pubblicata il 1/6/2022;Numero registro generale 17846/2022Numero sezionale 2962/2025Numero di raccolta generale 19766/2026Data pubblicazione 14/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;lette le memorie delle parti.1.

Con ordinanza collegiale n. cronol. 2960/2022, la Corted'appello di Roma ha respinto il ricorso del 22/10/2021 propostodall'avv. Nicola Staniscia nei confronti di Rinaldo Ortenzi per ilpagamento della somma di euro 5.511,09 o «quanto meno» di euro1.100,00, asseritamente a lui spettante a titolo di compenso perl’attività professionale svolta in suo favore, consistita nella proposizionedi un ricorso, iscritto al n. 3439/2011 RG della Corte d’appello diPerugia, per equo indennizzo da irragionevole durata di unprocedimento presupposto; il ricorso era stato accolto con decreton.341/2013.2.

Per quel che qui rileva, la Corte d’Appello, pur dando atto chea margine del ricorso ex legge n. 89/2001 risultava una procura cheavrebbe potuto essere riferibile ad Ortenzi perché non impugnata nellenecessarie forme della querela di falso, ha tuttavia rigettato ladomanda sottolineando che era stata, invece, efficacemente contestatala sussistenza dell’invocato contratto di patrocinio e che dellaconclusione di questo contratto non era stata data alcuna prova.3. Avverso questa sentenza Nicola Staniscia ha proposto ricorsoper cassazione, affidandolo a un motivo, a cui Rinaldo Ortenzi haresistito con controricorso.3.1.

In data 4/10/2024 il Consigliere delegato ha proposto ladefinizione accelerata del ricorso.Con istanza del successivo 7/11, Nicola Staniscia ha chiesto ladecisione.La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Ric. 2022 n. 17846 sez. 2 - ud. 4-12-2025 -2-Numero registro generale 17846/2022Numero sezionale 2962/2025Numero di raccolta generale 19766/2026Data pubblicazione 14/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, Nicola Staniscia ha lamentato, inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli art. 83, 112, 115 e 324 cod. proc. civ.,dell’art. 1709 cod. civ. e dell’art. 2 del d.m. 585/94.In particolare, il ricorrente ha sostenuto, con un primo profilo dicensura, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente respinto la suadomanda sul presupposto della mancanza di prova dell'esistenza di uncontratto di patrocinio, atteso che, nel decreto che ha riconosciutol’equo indennizzo, la Corte di Appello di Perugia aveva già liquidato edistratto in suo favore un compenso e, perciò, aveva riconosciutol’esistenza di una valida procura.L’avvocato ha poi aggiunto, per altro profilo, che erroneamentela Corte territoriale avrebbe escluso la mancata indicazione dellaulteriore attività svolta, perché nel ricorso ex art. 702 bis cod. proc.civ. era stata descritta l’attività processuale posta in essere in forza delmandato alle liti.Con la memoria illustrativa, il ricorrente ha, quindi, richiamato ilprincipio per cui obbligato a corrispondere il compenso professionale aldifensore per l'opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessasia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato laprocura alle liti, potendo essere anche un soggetto diverso, cioè colui- anche un avvocato - che abbia affidato ad altro legale il mandato dipatrocinio e il principio per cui l’attività svolta dal difensore dev’esserecomunque retribuita e ha, quindi, sostenuto che sussisterebbe uncontrasto tra alcune pronunce, quali «ex multiis 2788/2023 –16748/2023» e quelle richiamate a motivazione nella proposta didefinizione anticipata, sicché si renderebbe necessaria la rimessionealle Sezioni unite di questa Corte.Ric. 2022 n. 17846 sez. 2 - ud. 4-12-2025 -3-Numero registro generale 17846/2022Numero sezionale 2962/2025Numero di raccolta generale 19766/2026Data pubblicazione 14/06/20261.1.

Il motivo è inammissibile. In particolare, il primo profilo dicensura non è conferente rispetto alla ratio decidendi.La Corte d’appello, pur dando atto dell’esistenza, a margine delricorso di cui alla legge n. 89/2001, di una procura riferibile ad Ortenziperché non impugnata, quanto alla sua autenticità, nelle necessarieforme della querela di falso, ha tuttavia sottolineato come lo stessoOrtenzi avesse, invece, specificamente contestato di avere altresìconferito un incarico professionale all’avv. Staniscia per la proposizionedi un ricorso per equa riparazione: in conseguenza, la Corte territorialeha negato, in difetto di prova di un contratto di patrocinio, che Ortenzirisultasse tenuto al pagamento di un compenso ulteriore rispettoall’importo determinato nel decreto di equa riparazione a titolo dispese, distratto in favore dello stesso avvocato dichiaratosianticipatario; ha, quindi, aggiunto che non risultava neppureun’analitica indicazione delle attività prestate in favore di Ortenzi e noncompensate.Con la sua censura, l’avv.

Staniscia ha insistito sullaincontrovertibilità dell’autenticità della procura alle liti e sulla spettanzadell’ulteriore compenso preteso, prospettando una possibilesovrapposizione tra l’acquisita certezza dell’avvenuto conferimentodella procura, lo svolgimento in concreto dell’attività processuale e laprova della conclusione del contratto di patrocinio; con questaargomentazione, tuttavia, non ha colto nel segno le ragioni del rigettodella sua domanda.La Corte d’appello, invero, ha correttamente differenziato laprocura alle liti dal contratto di patrocinio: la prima rileva, infatti, sulpiano processuale, legittima l’attività di rappresentanza giudiziale e,nella fattispecie, è stata presupposto anche della pronuncia didistrazione delle spese riconosciute al vincitore, che l’avrebbeconferita, in favore dell’avvocato rappresentante; il secondo è, invece,Ric. 2022 n. 17846 sez. 2 - ud. 4-12-2025 -4-Numero registro generale 17846/2022Numero sezionale 2962/2025Numero di raccolta generale 19766/2026Data pubblicazione 14/06/2026il negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con cui ilprofessionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e delcontratto d'opera, di svolgere la sua attività professionale in favoredella parte e che è titolo del diritto al compenso.Per queste evidenti differenze di genesi, struttura, funzione edeffetti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la procuraalle liti, quale negozio unilaterale endoprocessuale, non presupponenecessariamente l'esistenza - fra le medesime persone - di unsottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilateralegeneratore del diritto al compenso, perché i due negozi non sonoprevisti in corrispondenza biunivoca (tra le numerosissime, Cass.

Sez.2, n. 10454 del 18/07/2002; Sez. 2, n. 13963 del 16/06/2006; Sez. 3,n. 14276 del 08/06/2017; Sez. 2 n. 6905 del 11/03/2019; Sez. 3 n.16316 del 08/06/2023); la procura alle liti è, pertanto, soltanto unindice della possibile sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto dipatrocinio, ma non ne è prova, diversamente da quanto sostenuto inricorso; può, infatti, verificarsi che il conferimento della procuraavvenga in ragione di un mandato sostanziale rilasciato da altri, sicchéla contestazione, da parte dell’asserito cliente, della sussistenza di uncontratto di patrocinio - e perciò di un incarico professionale daretribuire - rileva per escludere la debenza del relativo compenso(diversamente da quanto dedotto in ricorso, questa contestazionecoincide per contenuto, evidentemente, con l’eccezione della mancanzadi prova dello stesso contratto).L’assunto si fonda proprio sulla certa autonomia del rapporto chesi instaura tra difensore e parte nel processo e rapporto tra mandantee professionista nel contratto di patrocinio.Ciò, in altri termini, significa che è vero che, tendenzialmente, inmancanza di contestazioni sul punto, procura alle liti e contratto dipatrocinio identificano lo stesso obbligato, ma è vero altresì che, comeRic. 2022 n. 17846 sez. 2 - ud. 4-12-2025 -5-Numero registro generale 17846/2022Numero sezionale 2962/2025Numero di raccolta generale 19766/2026Data pubblicazione 14/06/2026accaduto nella specie, l’incontrovertibilità della procura, rilevante sulpiano processuale, non è sufficiente ad individuare l’obbligato alpagamento del compenso ulteriore perché la sussistenza di uncontratto di patrocinio è stata negata dall’assistito e di questo contrattonon è stata fornita alcuna prova.1.2.

L’avv. Staniscia ha pure invocato in ricorso, a sostegno dellasua pretesa, la sua facoltà di rivolgersi al cliente, in ipotesi didistrazione delle spese, non soltanto per la parte del creditoprofessionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli siastata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere alproprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionalie spese, nonostante la distrazione disposta; ha richiamato ilprecedente di questa Corte n.14082/2021 che questo principio hacertamente ribadito.Il precedente invocato e il principio che vi è affermato, tuttavia,non rilevano in senso diverso per la decisione della controversia: comegià esposto al precedente punto, la mancata prova della sussistenza diun contratto di patrocinio implica che Ortenzi non possa essere ritenutoobbligato al pagamento.1.3.

Le considerazioni suesposte consentono di escludere lanecessità di una rimessione della questione alle Sezioni unite di questaCorte, perché, diversamente da quanto argomentato dall’avvocatoistante, non sussiste alcun contrasto sui principi qui richiamati e ancorprima applicati dalla Corte d’appello e ribaditi nella proposta didefinizione accelerata.È sufficiente sul punto considerare che l’ordinanza n. 2788 del31/01/2023, laddove prevede che l'avvocato abbia «diritto di ricevereil compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne vengaaccertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti»evidentemente presuppone che l’obbligato al pagamento risultiRic. 2022 n. 17846 sez. 2 - ud. 4-12-2025 -6-Numero registro generale 17846/2022Numero sezionale 2962/2025Numero di raccolta generale 19766/2026Data pubblicazione 14/06/2026certamente individuato da un contratto di incarico allo svolgimento diquell’attività, ciò che nella specie, invece, non sussiste; non si vede,pertanto, quale contrasto di giurisprudenza vi sia implicato.Ugualmente è a dirsi per l’ordinanza n. 16748/2023 (nonmassimata) in cui la questione della sussistenza di un contratto dipatrocinio non è proprio affrontata.1.4.

La mancanza di efficace censura della ratio principale dellasentenza impugnata, come autonomamente fondante il rigetto, implical’inammissibilità dell’ulteriore profilo di censura concernente lamancata allegazione dell’attività professionale svolta e noncompensata che, evidentemente, ha costituito soltantoun’argomentazione ulteriore (cfr. tra le numerosissime, Sez. 3 n. 5102del 26/02/2024).2. Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna diNicola Staniscia al rimborso delle spese processuali in favore di RinaldoOrtenzi, liquidate in dispositivo in relazione al valore.2.1.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo laprevisione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., delterzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deveessere condannato al pagamento a favore del controricorrente di unasomma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo,nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente cheRic. 2022 n. 17846 sez. 2 - ud. 4-12-2025 -7-Numero registro generale 17846/2022Numero sezionale 2962/2025Numero di raccolta generale 19766/2026Data pubblicazione 14/06/2026trovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve altresì dare attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna Nicola Staniscia alpagamento, in favore di Rinaldo Ortenzi, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge;condanna Nicola Staniscia, ex art. 96 comma III cod. proc. civ.,al pagamento di euro 1.000,00 in favore di Rinaldo Ortenzi e, ex art.96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori euro 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il PresidenteRic. 2022 n. 17846 sez. 2 - ud. 4-12-2025 -8-