Cassation court dismisses appeal and orders full cost compensation due to late withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants formally withdrew their lawsuit forty days before the hearing. The lower court had rejected the appeal against a property division judgment, and the opposing parties contested the withdrawal. The Supreme Court ruled that the withdrawal justified full cost compensation for the respondent, overriding standard rules on litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c., comma 2; Art. 391 c.p.c., comma 4: The Court of Cassation may award costs to the non-respondent when the appellant withdraws late, as the withdrawal extinguishes the dispute and precludes a standard loss determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
L NLS 63M67 G479C), BERLONIMASSIMO (Codice Fiscale: BRL MSM 65E25 G479O) e BERLONI PAOLO(Codice Fiscale: BRL PLA 75C26 G479X), rappresentati e difesi dall’avv.Michele Pratelli (Codice Fiscale: PRT MHL 61S12 I459V) ed elettivamentedomiciliati presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrenti -controINDUSTREE S.p.A. (Codice Fiscale: 02071750356), rappresentata edifesa dall’avv. Alberto Gambetti (Codice Fiscale: GMB LRT 65H12 H294I)ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrente -nonchéBANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. (Codicequale procuratrice speciale di BERENICE SPV S.r.l., IMOCO S.p.A.(Codice Fiscale: 02360180265), BANCA POPOLARE VALCONCA COOP.P.A. (Codice Fiscale: 00125680405), BERLONI MARCELLO (CodiceNumero registro generale 20974/2020Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 19694/2026Data pubblicazione 13/06/2026BRL LRN 48M01 I670P), BERLONI ROBERTO (Codice Fiscale:
BRL RRT65H15 G479D), BERLONI KATIA (Codice Fiscale: BRL KTA 67E49G479O), BERLONI ANDREA (Codice Fiscale: BRL NDR 68M31 G479P),BERLONI LUCA (Codice Fiscale: BRL LCU 85E29 F205G) e BERLONI- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 375/2020,pubblicata il 4 maggio 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28aprile 2026, dal Consigliere relatore dott. Francesco Graziano.1.- La società Industree S.p.A. eseguì un pignoramento immobiliare neiconfronti di Berloni Marcello su alcuni beni oggetto di comproprietà indivisatra quest’ultimo e Berloni Antonio, Berloni Annalisa, Berloni Massimo,Berloni Paolo, Berloni Almerino, Berloni Roberto, Berloni Katia, BerloniAndrea, Berloni Luca e Berloni Francesca.
Nell’ambito del procedimentoesecutivo si innestò, quindi, il giudizio divisorio ai sensi dell’art. 600 c.p.c.in cui si costituirono, oltre al creditore procedente, altri creditori e aconclusione del quale il Tribunale di Pesaro dispose procedersi alla venditadei beni indivisi, con condanna dell’esecutato e dei comproprietari alpagamento delle spese di lite.2.- Il debitore Berloni Marcello e i comproprietari dei cespiti hannointerposto gravame che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Ancona,con condanna degli appellanti alle spese del grado.3.- Avverso tale sentenza d’appello, Berloni Antonio, Berloni Annalisa,Berloni Massimo e Berloni Paolo propongono ricorso per cassazione affidatoa cinque motivi.4.- La società Industree S.p.A. resiste con controricorso.5.- Il debitore esecutato Berloni Marcello e gli altri comproprietariBerloni Almerino, Berloni Roberto, Berloni Katia, Berloni Andrea, BerloniLuca e Berloni Francesca sono rimasti intimati.Numero registro generale 20974/2020Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 19694/2026Data pubblicazione 13/06/20266.- Anche le società Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.,Guber S.p.A., Imoco S.p.A. e Banca Popolare Valconca Coop. p.a. sonorimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto regolarmentedepositato, cosicché va dichiarata senz’altro l’estinzione del presentegiudizio di legittimità.2.- La rinuncia al ricorso è stata depositata dal difensore dei ricorrentiin data 19 marzo 2026 e, quindi, quaranta giorni prima della camera diconsiglio, fissata (e tenutasi) in data 28 aprile 2026.
La rinuncia, dunque,ha senz’altro avuto l’effetto di sollevare la società controricorrentedall’onere di verificare l’eventuale deposito di memorie dei ricorrenti, ondeessere pronta anch’essa a procedere al deposito di eventuale memoriaillustrativa.3.- Il Collegio rileva, a questo punto, che trova applicazione il secondocomma dell’art. 391 c.p.c., a mente del quale, nell’ipotesi in cui - comenella specie - la rinuncia non risulti accettata, la Corte di cassazione, qualeche sia la forma in cui provvede, può statuire sulle spese. Tale specificaformulazione usata dal legislatore, ad avviso del Collegio, assegna allanorma il significato di attribuire alla Corte un potere di statuizione sullespese del tutto particolare, che la sottrae alla necessità di osservare, comeregola, i principi emergenti dalle disposizioni sulle spese processuali di cuiagli artt. 91 e 92 c.p.c., basate sul principio cardine della soccombenza esulle sue possibili deroghe, emergenti da entrambe le norme appenamenzionate (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 30148 del15 novembre 2025).Nell’esercizio del potere di cui al comma 2 dell’art. 391 c.p.c., infatti,il «può» appare implicare un potere della Corte di cassazione di cui nonvengono indicati espressamente eventuali limiti e che, quindi, spetta allaCorte medesima esercitare, sebbene spiegando, in ossequio al doverecostituzionale di motivazione, il contenuto che al suo esercizio essa ritienedi attribuire.
Tale potere incontra come unico limite - per evidenti ragioniNumero registro generale 20974/2020Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 19694/2026Data pubblicazione 13/06/2026di coerenza, ravvisabili nella circostanza che con la rinuncia partericorrente abbandona la pretesa esercitata con l’impugnazione e dunquesottrae il processo alla funzione di individuare la soccombenza dellacontroparte tramite la decisione - l’impossibilità di far gravare il costodell’attività processuale svolta a carico della parte controricorrente.La ricerca dei diversi contenuti del potere della Corte, ai sensi delcomma 2 dell’art. 391 c.p.c., a questo punto deve avvenire in coerenzacon quanto emerge dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c., che assegnasolo all’atteggiamento della parte controricorrente di accettazione dellarinuncia il valore di escludere che la S.C. debba pronunciare sulle spese.Se, dunque, il comma 4 dell’art. 391 c.p.c., letto a contrario, assegnaalla mancata accettazione della parte controricorrente il valore di nonescludere che si debba tenere conto della sopportazione da parte sua dellespese, il comma 2 risulta necessariamente riempito di contenuto quantoall’espressione «può», nel senso che la Corte ha il potere o di addebitarele spese sostenute dal controricorrente, in tutto od in parte, a carico delricorrente rinunciante, o di astenersi dal farlo, in tutto o in parte,Orbene, con espresso riguardo al caso di specie, il Collegio,esercitando il potere di cui al citato comma 2 nei sensi indicati, ritiene chela rinuncia al ricorso, essendosi realizzata ben quaranta giorni primadell’adunanza camerale, giustifichi senz’altro la compensazione integraledelle spese del presente giudizio di legittimità.4.- La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018).
P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità e compensa perintero le spese di tale giudizio.Numero registro generale 20974/2020Numero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 19694/2026Data pubblicazione 13/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 aprile 2026.Il Presidente