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Ordinanza — n. 19516/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal, ruling property sale proceeds count as income for free legal aid eligibility. The court held that proceeds from selling an immovable property to third parties constitute income for the purpose of verifying whether the applicant exceeds the income threshold required for admission to the benefit of free legal aid under the State. The court emphasized that the concept of 'income' in this context is broader than the tax definition, encompassing all resources available to the applicant, including occasional windfalls from asset sales, as confirmed by constitutional and Supreme Court precedents. Consequently, the lower court's decision to include the €15,000 sale proceeds in the income calculation was upheld, and the appeal was rejected with the appellant ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19516/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by an heir against a lower court order denying free legal aid. The appellant argued that the €15,000 proceeds from selling a property should be considered an occasional windfall or merely a capital gain rather than taxable income. The court ruled that for free legal aid purposes, 'income' includes all resources available to the applicant, regardless of their occasional nature, aligning with constitutional jurisprudence and prior Supreme Court rulings on this specific issue. Therefore, the lower court correctly included the sale proceeds in the income verification, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002: The concept of income for free legal aid eligibility encompasses all resources available to the applicant, including proceeds from the sale of immovable property to third parties, which are not limited to tax-defined income or permanent earnings.

Parole chiave

Generato dall'IA
free legal aid eligibility income definition scope property sale proceeds state funded defense constitutional jurisprudence occasional windfall resources income threshold verification

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
Con la proposta di definizione accelerata del 17/3/2025 (ad opera diconsigliere delegato che non compone il presente collegio), questa Corteha osservato, tra l’altro, che in tema di patrocinio a spese dello Stato,l'art. 76, comma 1, del d.P.R.
Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Rigettata taleistanza, gli eredi del Nieddu hanno proposto opposizione ex art. 170 d.P.R.n.
Art. 15, d.lgs. 150 del 2011
115 del 2002 e art. 15, d.lgs.
Art. 111 Cost.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
380 bisc.p.c., deve farsi applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
(nellaformulazione ex d.lgs.149 del 2022, applicabile ratione temporis), per cuiil ricorrente deve altresì essere condannato al pagamento della somma di€ 1.000,00 in favore del controricorrente e di € 1.000,00 in favore dellacassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 co.
art. 111 Cost
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 382/1995
Corte Cost. n. 382/1995 e Corte Cost.
Corte Cost. n. 144/1992
Cass. pen. n. 10026/2025
Cass. pen. n. 10026/2025, che richiama ancheCass.
Cass. pen. n. 38486/2008

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Testo completo

avv. Francesco Pirari, giustaprocura in atti-ricorrente-Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato-controricorrente-Giulia Nieddu, Anna Loddo-intimate-avverso l’ordinanza del Tribunale di Nuoro n. 1136/2024 del 5/5/2024;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2026dal consigliere Francesca Pastore;Sandro Nieddu ha promosso giudizio civile presso il Tribunale di Nuorodefinito con sentenza del 26/10/2016. L’attore era ammesso al beneficiodel patrocinio a carico dell’Erario e, quindi, è stata chiesta la liquidazioneNumero registro generale 25891/2024Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19516/2026Data pubblicazione 12/06/2026dei compensi del difensore che lo aveva patrocinato.

Rigettata taleistanza, gli eredi del Nieddu hanno proposto opposizione ex art. 170 d.P.R.n. 115 del 2002 e art. 15, d.lgs. 150 del 2011, che si è conclusa conordinanza di rigetto che, per quanto qui d’interesse, ha ritenuto che ilprezzo della vendita di un immobile a terzi, per € 15.000,00, dovesserientrare nel reddito rilevante quanto alla soglia limite per la fruizione delbeneficio.Avverso questa decisione inappellabile propone ricorso per cassazioneex art. 111 Cost. il solo Paolo Nieddu, uno degli eredi.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.Gli altri eredi dell’originario attore sono rimasti intimati.In data 17/3/2025 è stata formulata proposta di definizione accelerataex art. 380 bis c.p.c.; il ricorrente ha formulato tempestiva istanza didecisione.Il solo ricorrente ha depositato memorie.Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 76, 79, 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per avereerrato il Tribunale di Nuoro nel ritenere che il ricavato della vendita a terzidi un immobile (pari a € 15.000,00) costituisse reddito da computare aifini della verifica del superamento della soglia fissata ex lege perl’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.Nello specifico, il ricorrente censura che possa considerarsi reddito, inquanto avente carattere occasionale, il ricavato della vendita di unimmobile e che, in subordine, dovrebbe al più considerarsi tale solo la“plusvalenza” rispetto al valore del bene venduto.Numero registro generale 25891/2024Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19516/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il Ministero ha richiamato al riguardo l’orientamento in tema dipatrocinio a spese dello Stato che attribuisce un significato più ampio alconcetto di reddito rispetto alla disciplina di settore tributario.2.

Con la proposta di definizione accelerata del 17/3/2025 (ad opera diconsigliere delegato che non compone il presente collegio), questa Corteha osservato, tra l’altro, che in tema di patrocinio a spese dello Stato,l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite direddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultimadichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, vainterpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1,lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presuppostosostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamentepercepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenereconto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perchéesenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione),nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione delladichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla suadefinizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissioneove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, afortiori, quando sia accertato il superamento della soglia nell'annoprecedente la presentazione dell'istanza (Sez. 2, n. 15458 del 21 luglio2020).

Inoltre, il motivo censura una violazione di legge, ex art. 360 n. 3c.p.c. Orbene, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione diun’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).

Tali principi non sonoNumero registro generale 25891/2024Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19516/2026Data pubblicazione 12/06/2026stati osservati dal ricorrente. In definitiva, la doglianza si risolve in unacritica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. E’ alloraopportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte,anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in viaesclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizioqualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si èformato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame delmateriale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreinterpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice dilegittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito(Sez.U., n. 20867 del 30 settembre 2020) .3.

Il motivo è infondato.Come osservato con la proposta di definizione accelerata, perorientamento consolidato, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art.76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di redditoper essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultimadichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, vainterpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1,lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presuppostosostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamentepercepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenereconto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perchéesenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione),nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione delladichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla suadefinizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissioneove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché,Numero registro generale 25891/2024Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19516/2026Data pubblicazione 12/06/2026"a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'annoprecedente la presentazione dell'istanza (Cass. n. 15458/2020).Il predetto orientamento, poi, si inquadra in un più ampioragionamento circa la ratio della disciplina speciale in materia: lanormativa che stabilisce i limiti reddituali per l’accesso al beneficio èispirata alla tutela del non abbiente, al quale lo Stato garantisce l’effettivoesercizio del diritto di difesa dando la possibilità di accedere al patrociniodi un avvocato facendo uso delle risorse della comunità, non avendone diproprie a sufficienza (v. in tal senso, diffusamente, Cass. n. 12577/2026,pur con riguardo alla questione della non computabilità delle detrazioni odeduzioni fiscali ai fini delle soglie reddituali in questione).

Ciò implica che,ai fini della verifica del rispetto delle soglie stabilite per l’accertamentodella non abbienza, deve apprezzarsi ogni entrata finanziaria utile adelineare le effettive possibilità economiche del richiedente, nel sensodella disponibilità di risorse liquide sufficienti a far fronte alle spese per ladifesa.Questo comporta che il concetto di reddito cui deve farsi riferimentonon corrisponde a quello adottato a base della disciplina del T.U.I.R., né ingenerale al concetto utilizzato in materia tributaristica, perché il fineultimo della normativa in oggetto è altro.D’altra parte, questa conclusione è desumibile anche dalla lettura delpercorso argomentativo delle pronunce della Corte costituzionale in temadi gratuito patrocinio (v.

Corte Cost. n. 382/1995 e Corte Cost. n.144/1992), allorché essa ha precisato che nel reddito utile a questi finirientrano tutte le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga,anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, inqualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, e che non c’èun'ineludibile corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al finedell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a speseNumero registro generale 25891/2024Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19516/2026Data pubblicazione 12/06/2026dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, giacché si trattadi accertamenti che hanno finalità diverse e possono avere esiti diversi.Infine, in questo senso si è già espressa la Suprema Corte in sedepenale, allorché ha ritenuto che quanto ricavato dalla vendita di immobilea terzi costituisca elemento che compone il reddito dell’alienante ammessoal beneficio anche ai fini della configurabilità del reato di falsità oomissione nelle dichiarazioni attestanti il reddito di cui agli artt. 95, 79comma 1, lett.

c) d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, 46 lett. o), 76 d.p.r.28.12.2000 n. 445 (v. Cass. pen. n. 10026/2025, che richiama ancheCass. pen. n. 38486/2008).In conclusione, è corretta e rispondente ai princìpi sopra esposti ladecisione del Tribunale di considerare anche il ricavato della vendita qualerisorsa componente il reddito, perciò il ricorso deve essere respinto e ilricorrente deve essere condannato alle spese di questo giudizio in favoredel Ministero.Atteso poi che la decisione è conforme alla proposta ex art. 380 bisc.p.c., deve farsi applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (nellaformulazione ex d.lgs.149 del 2022, applicabile ratione temporis), per cuiil ricorrente deve altresì essere condannato al pagamento della somma di€ 1.000,00 in favore del controricorrente e di € 1.000,00 in favore dellacassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto delsussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari alcontributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13cit.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna Nieddu Paolo alla refusione infavore del controricorrente delle spese che liquida in € 200,00 per esborsie € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come perlegge; nonché al pagamento in favore del controricorrente della somma diNumero registro generale 25891/2024Numero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19516/2026Data pubblicazione 12/06/2026€ 1.000,00 e al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma d’ulteriori € 1.000,00.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9/6/2026Il PresidenteGiuseppe Grasso