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Ordinanza — n. 19505/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal on procedural costs, eliminating one party's liability and ordering others to pay solidarily.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19505/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Giovanna Vicinanza's appeal regarding the allocation of litigation costs in a property dispute. While the substantive merits were not re-examined, the court corrected an erroneous cost order from the lower court that unfairly burdened the appellant. Consequently, the court eliminated Giovanna Vicinanza's liability for costs and ordered Luisa Vicinanza and Maria De Rosa's heirs to pay solidarily the second-instance expenses.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 384 comma 2° c.p.c.: When a party appeals against a judgment involving multiple defendants and loses on costs, the costs incurred by other defendants who were merely notified for 'litis denuntiatio' are irrecoverable; the appellant must be indemnified by the remaining litigants solidarily.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs allocation litis denuntiatio principle solidary payment obligation procedural expenses multiple defendants appeal costs of second instance indemnification of appellant

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 384 comma 2° c.p.c.
art. 332 c.p
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28032/2025
Cass. n. 19985/2024
Cass. n. 8491/2023
Cass.n.19985/2024; Cass. n. 8491/2023; Cass.
Cass. n. 4352/2019
8491/2023; Cass. n. 4352/2019; Cass.n.5508/2016; Cass.
Cass. n. 5508/2016
Cass. n. 2208/2012
4352/2019; Cass.n.5508/2016; Cass. n. 2208/2012).

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Testo completo

nte-controVicinanza Luisa e Vicinanza Domenico (classe 1953) in proprio e qualeerede di De Rosa Maria, rappresentati e difesi dall'avvocato Maura DeAngelis,-controricorrenti-nonché controVicinanza Antonio, Vicinanza Domenico (classe 1978) e VicinanzaMarianna quali eredi di De Rosa Maria e Santoro Giovanna,-intimati-Numero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 691/2024depositata il 18.7.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.6.2026 dalConsigliere Vincenzo Picaro.Giovanna Santoro, premettendo di essere proprietaria di un terreno inSalerno, località Giovi, e di due unità immobiliari ivi situate, confinanti conquelle di Giovanna Vicinanza e Luisa Vicinanza e di cui Maria De Rosa erausufruttuaria, domandava al Tribunale di Salerno nel 2010 di condannarele predette all’arretramento ovvero alla demolizione di quanto da esseseparatamente edificato in violazione delle distanze legali tra fabbricati,modificando lo stato dei luoghi anche mediante apertura di luci e veduteillegittime, oltre che al risarcimento dei danni.Si costituivano in giudizio Luisa Vicinanza, concludendo per il rigetto delledomande attoree, nonché l'usufruttuaria Maria De Rosa, domandando lapropria estromissione dal giudizio, non essendo ella titolare di alcun dirittodi proprietà sugli immobili oggetto di causa.Si costituiva altresì Giovanna Vicinanza, contestando quanto ex adversodedotto e domandando, in via riconvenzionale, la condanna della Santoroalla demolizione o all’arretramento delle opere intraprese sul fondo di suaproprietà, consistite nella trasformazione di un tetto con copertura ategole in una mansarda abitabile, con sopraelevazione del tetto edaumento della sua volumetria, avente luci e vedute sulla proprietà dellaconvenuta.Con la sentenza n. 2475/2022, previo espletamento di CTU, il Tribunale diSalerno respingeva le domande articolate dall’attrice nei confronti di LuisaVicinanza e Maria De Rosa ed accoglieva parzialmente quelle proposte neiconfronti di Giovanna Vicinanza; riteneva, parimenti, meritevoli diaccoglimento la domanda riconvenzionale, in relazione all’apertura divedute a distanza illegale rispetto alla proprietà di Giovanna Vicinanza, e,Numero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026nei soli confronti di quest’ultima, la domanda risarcitoria avanzatadall’attrice.

Infine, disponeva la compensazione delle spese processuali traGiovanna Santoro e Giovanna Vicinanza, in virtù della reciprocasoccombenza, mentre condannava la Santoro alle spese processuali infavore delle vittoriose Luisa Vicinanza e Maria De Rosa.Avverso la predetta sentenza interponeva appello Giovanna Vicinanza.Si costituivano in secondo grado, con distinti atti, Giovanna Santoro, LuisaVicinanza e Domenico Vicinanza (nato nel 1953), quest’ultimo in proprio equale erede della defunta Maria De Rosa, nonché Antonio Vicinanza,Marianna Vicinanza e Domenico Vicinanza (nato nel 1978), anch'essi qualieredi di Maria De Rosa.Per quanto ancora qui di interesse, la Corte d'Appello di Salerno, con lasentenza n. 691/2024 del 18.7.2024, respingeva il gravame e poneva lespese del grado a carico dell’appellante, in favore dell’originaria attrice.Inoltre, riconosceva la posizione di litisconsorti meramente processuali diLuisa Vicinanza, Domenico Vicinanza (classe 1953) e degli altri eredi diMaria De Rosa e condannava l’appellante al pagamento delle spese delgrado di appello anche in loro favore, con distrazione a favore deirispettivi legali antistatari.Avverso tale sentenza Giovanna Vicinanza ha proposto ricorso a questaCorte, articolato su un’unica doglianza.

Luisa Vicinanza e DomenicoVicinanza (nato nel 1953), quest’ultimo in proprio e quale erede di MariaDe Rosa, hanno resistito con controricorso.Giovanna Santoro, Antonio Vicinanza, Marianna Vicinanza e DomenicoVicinanza (nato nel 1978) quali eredi a loro volta di Maria De Rosa sonorimasti intimati.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambe le parti costituite hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/20261) Con un unico motivo, la ricorrente lamenta l’erronea applicazioneovvero violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., el’erronea interpretazione dell’art. 332 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1°, n.

3) c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamentecondannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite anche a favore diLuisa Vicinanza e degli eredi di Maria De Rosa, che, in quanto litisconsortimeramente processuali – come in effetti riconosciuto dal Giudice diseconde cure – erano stati destinatari della notifica dell’atto di appello exart. 332 c.p.c. con funzione di litis denuntiatio, ossia al solo scopo digarantire loro la possibilità di impugnare a loro volta gli autonomi capidella sentenza che li riguardavano nell'ambito dello stesso giudizio diappello, e non erano divenuti, per ciò solo, parti del giudizio di secondecure ai quali fosse applicabile, per le spese, il principio della soccombenza,versandosi in ipotesi di cause scindibili.Preliminarmente vanno respinte le eccezioni dei controricorrenti LuisaVicinanza e Domenico Vicinanza (classe 1953), di difetto di procuraspeciale e di difetto di specificità del motivo perché all'impugnazione dellacondanna alle spese di secondo grado pronunciata a favore di LuisaVicinanza e degli eredi di Maria De Rosa non si sarebbe accompagnatal'impugnazione della sottostante decisione di merito del giudice di primogrado.Quanto alla prima, al di là dell'errato richiamo nell'intestazione del ricorsoalla procura all'avvocato Antonio Cammarota allegata all'atto di appello, alricorso è allegata in calce al n. 1), e fin dall'iscrizione a ruolo della causa,la procura speciale rilasciata il 10.10.2024, conferente a detto legalespecificamente il potere di impugnare per Vicinanza Giovanna la sentenzan. 691/2024 della Corte d'Appello di Salerno, per cui è evidente che sullabase di essa è stato proposto dall'avvocato Antonio Cammarota il ricorso aquesta Corte contro tale sentenza, dato che quest'ultima non era ancoraidentificabile quando dalla stessa cliente gli fu rilasciata la procura perNumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026proporre impugnazione contro la sentenza di primo grado, per cuinell'intestazione del ricorso vi è un mero refuso relativamente alla procurarichiamata.L'eccezione di difetto di specificità del motivo, è infondata, perché a favoredei controricorrenti e degli altri eredi di Maria De Rosa ed a carico diGiovanna Vicinanza, a conclusione del giudizio di appello, non c'era alcunaltro capo di sentenza, diverso da quello sulle spese processuali disecondo grado, che potesse essere impugnato, e non poteva quindiformarsi alcun giudicato interno preclusivo alla rivalutazione dellapronunciata condanna alle spese a favore dei litisconsorti processuali.Nel merito, l'unico motivo di ricorso proposto è fondato, perché gli attualicontroricorrenti e gli altri eredi di Maria De Rosa rimasti intimati nonavevano alcun rapporto processuale con Giovanna Vicinanza, ed avevanovisto respinte le domande avanzate nei loro confronti dall'originariaprocessuali di primo grado in loro favore, risultando altresì estranei alledomande riproposte con l'appello da Giovanna Vicinanza contro GiovannaSantoro, che a sua volta non aveva proposto impugnazione incidentale,per cui, come peraltro riconosciuto anche dalla sentenza impugnata (vedipagina 6 terzo capoverso), gli originari convenuti diversi da GiovannaVicinanza erano stati destinatari della notificazione dell'atto di appello diquest'ultima solo in quanto litisconsorti processuali ex art. 332 c.p.c.,ossia per essere posti in grado di fare eventualmente valere le proprieimpugnazioni contro gli autonomi e scindibili capi della sentenza di primogrado che li riguardavano, nell'ambito del medesimo giudiziod'impugnazione introdotto dall'appello principale.

In assenza di rapportoprocessuale, evidentemente non risultava applicabile tra GiovannaVicinanza ed i controricorrenti diversi da Giovanna Santoro il principio dicausalità, che porta alla determinazione della condanna alle speseNumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026processuali secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., per le speseprocessuali del giudizio di secondo grado.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, in tema diliquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso controuna sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrenterisulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dalcontroricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di"litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente erimanendo indifferente all'esito della lite (Cass. n. 28032/2025;

Cass.n.19985/2024; Cass. n. 8491/2023; Cass. n. 4352/2019; Cass.n.5508/2016; Cass. n. 2208/2012). Si è, per vero, anche evidenziato chel’avvisato proprio perché non è portatore d’interesse a un risultato dellalite piuttosto che un altro non ha diritto a rimborso alcuno (cfr. cass. nn.28032/2025, 19985/2024 e 8491/2023).Ne consegue che il ricorso va accolto, e decidendo nel merito ex art. 384comma 2° c.p.c., in quanto non occorrono ulteriori accertamenti di fatto,va disposta l'eliminazione della condanna di Giovanna Vicinanza alle speseprocessuali degli appellati diversi da Giovanna Santoro, che era statadisposta con la distrazione in favore dei legali antistatari.In base al principio della soccombenza, Luisa Vicinanza e gli eredi di MariaDe Rosa vanno condannati in solido al pagamento in favore di GiovannaVicinanza delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate indispositivo, dal momento che per effetto dell'errata condanna alle spesepronunciata a carico della ricorrente e a favore dei meri litisconsortiprocessuali per il giudizio di secondo grado, si è venuto a determinare traessi in questo grado di giudizio un rapporto processuale controverso,mentre le spese processuali della ricorrente sono irripetibili nei confrontidell'intimata, Giovanna Santoro, estranea all'unico thema decidendumancora controverso, quello delle spese processuali dei litisconsortiNumero registro generale 21953/2024Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 19505/2026Data pubblicazione 12/06/2026processuali che Giovanna Vicinanza era stata condannata a pagare per ilgiudizio di secondo grado.

P.Q.MLa Corte accoglie l'unico motivo di ricorso di Giovanna Vicinanza, cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e decidendo nelmerito, elimina la condanna di Giovanna Vicinanza alle spese processualidegli appellati diversi da Giovanna Santoro, che era stata disposta con ladistrazione in favore dei legali antistatari, e condanna in solido LuisaVicinanza e gli eredi di Maria De Rosa, ossia Vicinanza Domenico (classe1953), Vicinanza Antonio, Vicinanza Marianna e Vicinanza Domenico(classe 1978), al pagamento in favore di Giovanna Vicinanza delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 2.500,00per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.6.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso