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Ordinanza — n. 19381/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by plaintiff's withdrawal with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19381/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, representing a condominium, had challenged a lower court decision regarding the allocation of costs for replacing false shutters, while the respondent, Michele Bacchieri, resisted the appeal. The court ruled that the procedural requirements for extinguishing the proceedings were met, resulting in the termination of the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4, c.p.c.: The judgment is extinguished when the appellant declares withdrawal of the appeal with compensation of costs, and the respondent adheres to the withdrawal.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs condominium dispute cassation appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
con atto del 24.3.2026, il ricorrente, per mezzo del difensore costituitomunito di procura, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.con compensazione delle spese, facendo presente di non avere piùinteresse alla prosecuzione del giudizio;6.
Art. 391, comma 4, c.p.c.
non vi è pronuncia sulle spese, avendo le altre parti aderito allarinuncia, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.;Numero registro generale 12161/2021Numero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 19381/2026Data pubblicazione 12/06/20269.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02,inserito dall’art.
art. 1117 c.c
avverso la predetta pronuncia il Condominio proponeva ricorso percassazione sulla base di tre motivi: nullità della sentenza per omessapronuncia in ordine alla eccezione formulata dal ricorrente con riferimentoalla natura non deliberativa dell’impugnato punto dell’ordine del giorno;violazione dell’art. 1117 c.c.
art. 390 c.p
con atto del 24.3.2026, il ricorrente, per mezzo del difensore costituitomunito di procura, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.con compensazione delle spese, facendo presente di non avere piùinteresse alla prosecuzione del giudizio;6.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., n. 19976/2024

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Testo completo

sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LucaAmicabile-ricorrente-controGhilarducci Lorenzo, Ghilarducci Giacomo, Belfiore Federico, in qualità dieredi di Bacchieri Michele, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Pincione-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 44/2021 depositatail 14/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Arturo Pizzella.RILEVATO CHE1. con sentenza n. 44/2021, pubblicata il 14.1.2021, la Corte d’appello diGenova, in accoglimento dell’appello proposto da Michele Bacchieri neiconfronti della sentenza n. 2778/2017 del Tribunale di Genova, annullavaNumero registro generale 12161/2021Numero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 19381/2026Data pubblicazione 12/06/2026la delibera resa all’assemblea del 14.10.2015 del Condominio di Via S.Sforza n. 1 in Genova, relativamente al punto 7 dell’ordine del giorno, neitermini così riportati:

“Il signor Bacchieri chiede di definire la competenzadi spesa della sostituzione delle false persiane. L’Assemblea ribadisce chela spesa è di competenza del singolo condomino come da analoghiprecedenti occorsi nel passato”;2. avverso la predetta pronuncia il Condominio proponeva ricorso percassazione sulla base di tre motivi: nullità della sentenza per omessapronuncia in ordine alla eccezione formulata dal ricorrente con riferimentoalla natura non deliberativa dell’impugnato punto dell’ordine del giorno;violazione dell’art. 1117 c.c. in relazione alla natura condominiale dellafinestra cieca; omessi esame e valutazione della prova documentale circala proprietà esclusiva della finestra cieca;3. resisteva con controricorso Michele Bacchieri;4. in data 16.03.2026 si costituivano in giudizio Lorenzo Ghilarducci,Giacomo Ghilarducci e Lorenzo Belfiore, quali eredi universali delBacchieri, deceduto in Genova in data 13/01/2025;5. con atto del 24.3.2026, il ricorrente, per mezzo del difensore costituitomunito di procura, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.con compensazione delle spese, facendo presente di non avere piùinteresse alla prosecuzione del giudizio;6. con atto del 24.3.2026 i richiamati eredi di Michele Bacchieri, per iltramite di procuratore munito di appositi poteri, hanno aderito allapredetta rinuncia, “a spese legali compensate tra le parti”.CONSIDERATO CHE7. sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione diestinzione del giudizio;8. non vi è pronuncia sulle spese, avendo le altre parti aderito allarinuncia, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.;Numero registro generale 12161/2021Numero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 19381/2026Data pubblicazione 12/06/20269. non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02,inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misurariferibile alle sole pronunce di rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva oanalogica, come nel presente caso di rinuncia al ricorso (cfr.

Cass. Sez. U.,n. 19976/2024). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026Il PresidenteAntonio Scarpa