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Ordinanza Interlocutoria — n. 19343/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 19343/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19343/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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é controin persona del curatore, rappresentato e difeso dall’avv. GianpaoloCorsini;-controricorrente-nonché controDE ROSA DARIO, BARZOCCHINI ENRICO e FALCIANI ALESSANDRO;intimatiNumero registro generale 21587/2022Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 19343/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza n. 1314/2022 della Corte d’Appello di Firenze,depositata il 22-6-2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5-2026 dal Consigliere Linalisa Cavallino;udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.

Regesto Legislator

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art. 2932 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 19343/2026 — snciv · Corte di Cassazione: GianpaoloCorsini;-controricorrente-nonché controDE ROSA DARIO, BARZOCCHINI ENRICO e FALCIANI ALESSANDRO;intimatiNumero registro generale 21587/2022Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 19343/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza n. 1314/2022 della Corte d’Appello di Firenze,depositata il 22-6-2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5-2026 dal Consigliere Linalisa Cavallino;udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate ritiro dell'istanza giudiziaria tempestività dell'istanza di ricusazione documenti mancanti finzione di notifica postale violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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art. 2932 cod. civ
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Testo completo

é controin persona del curatore, rappresentato e difeso dall’avv. GianpaoloCorsini;-controricorrente-nonché controDE ROSA DARIO, BARZOCCHINI ENRICO e FALCIANI ALESSANDRO;intimatiNumero registro generale 21587/2022Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 19343/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza n. 1314/2022 della Corte d’Appello di Firenze,depositata il 22-6-2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5-2026 dal Consigliere Linalisa Cavallino;udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.

Rosa Maria Dell’Erba, laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. Lionello Mazzoni per i controricorrenti Fedi e Casine Spinellis.r.l.RILEVATO CHE:Giuseppina Rinaldi ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe.Ha resistito con controricorso Riccardo Fedi in proprio e in qualità dilegale rappresentante di Casine Spinelli s.r.l. e con separatocontroricorso ha resistito la Curatela Fallimentare FraschettiImmobiliare s.r.l.Sono rimasti intimati Dario De Rosa, Enrico Barzocchini e AlessandroIl ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 21-5-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositatomemoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativala ricorrente e i controricorrenti.Nella sua memoria il Fallimento controricorrente ha dichiarato,allegando i relativi documenti, che Giuseppina Rinaldi, dopo laproposizione del ricorso per cassazione, ha preso atto delloscioglimento del contratto preliminare da parte del curatorefallimentare di Fraschetti s.r.l., a seguito della dichiarazione di nullitàdella trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. con pronunciapassata in giudicato, e il credito relativo al corrispettivo pagato in forzadel contratto preliminare è stato insinuato al passivo fallimentare.Numero registro generale 21587/2022Numero sezionale 1377/2026Numero di raccolta generale 19343/2026Data pubblicazione 11/06/2026CONSIDERATO CHE:Si impone, in via preliminare, il rilievo della mancanza di prova delperfezionamento della notifica del ricorso, avvenuta a mezzo posta, aEnrico Barzocchini e Alessandro Falciani, contumaci in appello, inquanto non sono stati rinvenuti in atti i necessari avvisi di ricevimento.I predetti soggetti risultano litisconsorti necessari nel giudizio dilegittimità e non emergono neppure i presupposti di inammissibilità odi infondatezza prima facie del ricorso che rendano superflue ulterioriSez. 6-3, 17-6-2019 n. 16141;

Cass. Sez. 2, 21-5-2018 n. 12515, pertutte. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, dando alla ricorrente terminedi sessanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dellapresente ordinanza, per depositare gli avvisi di ricevimento attestantiil regolare perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso aEnrico Barzocchini e Alessandro Falciani e, in mancanza, per rinnovarela notificazione del ricorso, unitamente alla presente ordinanza, aipredetti soggetti.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 21 maggio 2026 e, a seguito diriconvocazione, il 5 giugno 2026.La PresidenteMilena Falaschi