Decreto — n. 19141/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto Pier Luigi Usai-ricorrente-controCollu Francesco, Collu Luciano, Collu Maria Gisella, rappresentati e difesidall'avvocato Anna Lisa Collu-controricorrenti-controOrtu Carminetto, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio DeMontis unitamente all’avvocato Rita Sanna-controricorrente-nonché controCocco Amalia, Lussu Silverio, Lussu Elio, Floris Pietro Paolo, FlorisRossella, Murgia Fabiano, Murgia Massimo, Schirru Gigi, Saiu Maria,Cannas Marco, Cannas Luisa-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.230/2024depositata il 14/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 24192/2024Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 19141/2026Data pubblicazione 11/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19141/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore degli assistitidall’avv. Collu e dall’assistito dell’avvocato Sanna, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida per ogni gruppo controricorrente in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario, avv.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to Pier Luigi Usai-ricorrente-controCollu Francesco, Collu Luciano, Collu Maria Gisella, rappresentati e difesidall'avvocato Anna Lisa Collu-controricorrenti-controOrtu Carminetto, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio DeMontis unitamente all’avvocato Rita Sanna-controricorrente-nonché controCocco Amalia, Lussu Silverio, Lussu Elio, Floris Pietro Paolo, FlorisRossella, Murgia Fabiano, Murgia Massimo, Schirru Gigi, Saiu Maria,Cannas Marco, Cannas Luisa-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.230/2024depositata il 14/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 24192/2024Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 19141/2026Data pubblicazione 11/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore degli assistitidall’avv. Collu e dall’assistito dell’avvocato Sanna, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida per ogni gruppo controricorrente in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario, avv.
Sanna.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo