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Decreto — n. 19141/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19141/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19141/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to Pier Luigi Usai-ricorrente-controCollu Francesco, Collu Luciano, Collu Maria Gisella, rappresentati e difesidall'avvocato Anna Lisa Collu-controricorrenti-controOrtu Carminetto, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio DeMontis unitamente all’avvocato Rita Sanna-controricorrente-nonché controCocco Amalia, Lussu Silverio, Lussu Elio, Floris Pietro Paolo, FlorisRossella, Murgia Fabiano, Murgia Massimo, Schirru Gigi, Saiu Maria,Cannas Marco, Cannas Luisa-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.230/2024depositata il 14/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 24192/2024Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 19141/2026Data pubblicazione 11/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19141/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore degli assistitidall’avv. Collu e dall’assistito dell’avvocato Sanna, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida per ogni gruppo controricorrente in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario, avv.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario ricalcolo delle prestazioni complementari rettifica del valore errore di calcolo spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

to Pier Luigi Usai-ricorrente-controCollu Francesco, Collu Luciano, Collu Maria Gisella, rappresentati e difesidall'avvocato Anna Lisa Collu-controricorrenti-controOrtu Carminetto, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio DeMontis unitamente all’avvocato Rita Sanna-controricorrente-nonché controCocco Amalia, Lussu Silverio, Lussu Elio, Floris Pietro Paolo, FlorisRossella, Murgia Fabiano, Murgia Massimo, Schirru Gigi, Saiu Maria,Cannas Marco, Cannas Luisa-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.230/2024depositata il 14/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 24192/2024Numero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 19141/2026Data pubblicazione 11/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore degli assistitidall’avv. Collu e dall’assistito dell’avvocato Sanna, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida per ogni gruppo controricorrente in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario, avv.

Sanna.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo