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Decreto — n. 19124/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19124/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19124/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 27546/2021Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 19124/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 27546/2021DECRETOsul ricorso proposto da:MORI NATALE, BARCHI CLAUDINA, rappresentati e difesidall’avvocato GIOVANNI DANIELE TOFFANIN;- ricorrenti -controPAVAN ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato EZIOCONCHI;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2221/2021 pubblicata in data 31 agosto 2021;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da MORI NATALE, BARCHICLAUDINA, accettata dal controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19124/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 27546/2021DECRETOsul ricorso proposto da:MORI NATALE, BARCHI CLAUDINA, rappresentati e difesidall’avvocato GIOVANNI DANIELE TOFFANIN;- ricorrenti -controPAVAN ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato EZIOCONCHI;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2221/2021 pubblicata in data 31 agosto 2021;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da MORI NATALE, BARCHICLAUDINA, accettata dal controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali tacita revoca dell'opposizione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

!Numero registro generale 27546/2021Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 19124/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 27546/2021DECRETOsul ricorso proposto da:MORI NATALE, BARCHI CLAUDINA, rappresentati e difesidall’avvocato GIOVANNI DANIELE TOFFANIN;- ricorrenti -controPAVAN ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato EZIOCONCHI;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2221/2021 pubblicata in data 31 agosto 2021;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da MORI NATALE, BARCHICLAUDINA, accettata dal controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Numero registro generale 27546/2021Numero sezionale 573/2026Numero di raccolta generale 19124/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 10/06/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia