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Ordinanza — n. 19122/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to parties' mutual withdrawal of litigation in civil tort case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19122/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the mutual withdrawal of the main appeal, incidental appeal, and counter-appeal by all parties. The appellants, representing the deceased's estate, and the respondent agreed to terminate the dispute over damages without further litigation. Consequently, the court ordered the litigation costs to be shared equally between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties mutually withdraw their appeals and counter-appeals during ongoing proceedings, the process is extinguished and litigation costs are shared.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings shared litigation costs civil tort liability deceased estate representation recupero di crediti credito contestato azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
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Testo completo

lise Lucienne e De Col Isabelle, rappresentate e difese dall’Avv.Michele Busetti;-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonchéDe Col Fabienne, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Mainardi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3563/2019 del 9settembre 2019.Numero registro generale 12235/2020Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 19122/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 3563/2019, ha, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Belluno, n. 431/2015, accolto l’appello diElise Lucienne Lanfried e di Isabelle De Cole, revocato il decreto opposto econdannato le due appellanti e Fabienne De Col a corrispondere la somma di €6.336,74, oltre accessori e interessi a Marco De Ciutiis.Marco De Ciutiis ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.Landfried Elise Lucienne e De Col Isabelle si sono difese con controricorso ehanno proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.La Procura generale della Corte di cassazione, in persona del SostitutoProcuratore generale Stefano Pepe, ha chiesto di rigettare i ricorsi.Il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali hanno presentato delle notedi deposito.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Nelle more del giudizio sono stati depositati atti datati 19 marzo 2026 conil quale Marco De Ciutiis e Isabelle De Col (erede, assieme a Fabienne De Col, diLandfried Elise Lucienne) hanno rinunciato, rispettivamente, al ricorso principalee al controricorso e al ricorso incidentale.Tali atti risultano sottoscritti da tutte le parti e dai loro difensori peraccettazione, con richiesta di compensazione delle spese.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo con riferimento siaal ricorso principale sia al ricorso incidentale.2) Il processo è dichiarato estinto per intervenuta rinuncia delle parti.Numero registro generale 12235/2020Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 19122/2026Le spese di lite sono compensate fra le parti, stante l’accordo fra di loroData pubblicazione 11/06/2026intervenuto.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrentee delle ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,se dovuto, attesa la ragione della decisione.

P.Q.M- dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia;- compensa fra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco