Decreto — n. 19119/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 4090/2026Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 19119/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 4090/2026DECRETOsul ricorso proposto da:SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA “BORGO VENEZIA1822”, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SEVERANO 32, pressolo studio dell’avvocato ANDREA FAVARO, che li rappresenta edifende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PATTA;- ricorrenti -ControPAONE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALEREGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocatoMAURIZIO GUGLIOTTA, che lo rappresenta e difendeunitamente all’avvocato MARCO FERRARO;ARREDO 3 SRL, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCABUSETTO;- controricorrenti –nonché controZUGNO EMANUELA, SPAGNOLO UGO;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2402/2025 pubblicata in data 4 luglio 2025;Il presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposta da FAVARO LORENZO,AGRICOLA “BORGO VENEZIA 1822”, accettata da PAONEROBERTO;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aiNumero registro generale 4090/2026Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 19119/2026Data pubblicazione 11/06/2026sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che occorre provvedere sulle spese in mancanza diaccettazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19119/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 4090/2026DECRETOsul ricorso proposto da:SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA “BORGO VENEZIA1822”, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SEVERANO 32, pressolo studio dell’avvocato ANDREA FAVARO, che li rappresenta edifende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PATTA;- ricorrenti -ControPAONE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALEREGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocatoMAURIZIO GUGLIOTTA, che lo rappresenta e difendeunitamente all’avvocato MARCO FERRARO;ARREDO 3 SRL, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCABUSETTO;- controricorrenti –nonché controZUGNO EMANUELA, SPAGNOLO UGO;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2402/2025 pubblicata in data 4 luglio 2025;Il presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposta da FAVARO LORENZO,AGRICOLA “BORGO VENEZIA 1822”, accettata da PAONEROBERTO;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aiNumero registro generale 4090/2026Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 19119/2026Data pubblicazione 11/06/2026sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che occorre provvedere sulle spese in mancanza diaccettazione;
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!Numero registro generale 4090/2026Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 19119/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 4090/2026DECRETOsul ricorso proposto da:SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA “BORGO VENEZIA1822”, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SEVERANO 32, pressolo studio dell’avvocato ANDREA FAVARO, che li rappresenta edifende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PATTA;- ricorrenti -ControPAONE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALEREGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocatoMAURIZIO GUGLIOTTA, che lo rappresenta e difendeunitamente all’avvocato MARCO FERRARO;ARREDO 3 SRL, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCABUSETTO;- controricorrenti –nonché controZUGNO EMANUELA, SPAGNOLO UGO;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2402/2025 pubblicata in data 4 luglio 2025;Il presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposta da FAVARO LORENZO,AGRICOLA “BORGO VENEZIA 1822”, accettata da PAONEROBERTO;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aiNumero registro generale 4090/2026Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 19119/2026Data pubblicazione 11/06/2026sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che occorre provvedere sulle spese in mancanza diaccettazione;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio afavore della ARREDO 3 SRL che liquida in euro 3.000,00 percompensi oltre euro 200,00 per esborsi.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 10/06/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia