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Ordinanza — n. 19114/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court voids inheritance division due to missing written form for alleged donations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19114/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the appellate court's decision regarding the inheritance division among the Solano siblings. The lower court had treated large cash transfers from the deceased father as valid donations subject to collation, but the Supreme Court found these transfers lacked the mandatory written form required by law. Consequently, the court remanded the case for a new evaluation of these transfers' impact on the estate and the heirs' shares.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 782, 785 c.c.; Art. 741, 809 c.c.: Donations, even obnuptial, require strict written form; absence of such form invalidates their qualification as donations for inheritance purposes, necessitating a re-evaluation of their effect on the estate.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance division collation of donations written form requirement obnuptial donation statutory formalities heirs' legitime appellate review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 782 c.c.
Art. 785 c.c.
Art. 741 c.c.
Art. 809 c.c.
Art. 336 c.p.c.

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Testo completo

o Panuccio e dall’avvocata Roberta Panuccio-ricorrente-controSolano Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocata Manuela MariaZoccali e dall’avvocato Vincenzo Papalia-controricorrente-nonché controSolano Grazia, Solano Rosa-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.139/2020 depositata il 12/02/2020.Numero registro generale 13815/2020Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 19114/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026dal Consigliere Tiziana Maccarrone.Vincenzo, Rosa e Grazia Solano avevano convenuto in giudizioavanti al Tribunale di Palmi Rosario Solano e Anna Pellicanò e,premettendo che i fratelli Solano erano eredi testamentari del padreAntonino, che aveva lasciato al solo Rosario la quota disponibile, echiedendo che fossero considerate nella determinazione delpatrimonio ereditario, oltre alle donazioni da loro ricevute -cheesplicitavano-, le donazioni che Rosario aveva ricevuto dal padre invita, avevano chiesto la divisione della comunione ereditaria e laregolamentazione dei rapporti di dare-avere tra le parti; gli attoriavevano chiesto che, ai fini della ricostruzione del patrimonio del decuius, fosse accertato che dissimulavano donazioni anche lecompravendite intervenute nel corso del tempo tra Antonino eRosario Solano.

I convenuti avevano contestato le domande dellecontroparti per i profili da ultimo evidenziati, non opponendosi alladivisione.Il Tribunale di Palmi aveva respinto la domanda di accertamentodella simulazione delle compravendite intervenute tra Rosario eAntonino Solano e, tenuto conto delle donazioni ricevute in vita daicomunisti, aveva proceduto alla divisione con imputazione delle speserelative e delle spese processuali.L’appello proposto da Vincenzo Solano era stato parzialmenteaccolto dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria che aveva fondato ladecisione, per quanto ancora interessa, sulle seguenti considerazioni:-l’appellante contesta la correttezza della ricomprensione nelprocedimento di collazione delle elargizioni in denaro ricevute dalNumero registro generale 13815/2020Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 19114/2026Data pubblicazione 11/06/2026padre, per £ 4.500.000 in occasione del matrimonio e per £2.176.000 per l’acquisto dell’automobile, perché si sarebbe trattato diliberalità in conformità degli usi e, in subordine, chiede che le stessesiano considerate secondo il principio nominalistico ex art.751 c.c.,senza tenere conto della rivalutazione monetaria; -come affermatodal primo Giudice, l’elargizione della somma di £ 4.500.000 fueffettuata dal padre nel 1971 in occasione del suo matrimonio perl’acquisto della casa di Gioia Tauro (come si legge nella schedatestamentaria) e dunque non può non essere considerata, a tuttigli effetti, nei rapporti tra donante e donatario, una donazioneobnuziale ai sensi dell’art.785 c.c., non riconducibile alla liberalitàd’uso, anche per il suo tutt’altro che modesto importo … e soggetta acollazione come ogni altra donazione, nonché ai sensi dell’art.741c.c., posto che, in assenza di una qualsiasi obbligazione civile alriguardo, essa deve ritenersi sorretta dall’animus donandi,funzionandone il matrimonio ed il fine di sovvenire ai relativi pesi soloda occasione o da motivo, ancorché essenziale ; -nemmenol’elargizione di £ 2.176.000 può essere considerata liberalità d’uso,dato il valore rilevante e l’assenza di prova che le condizionieconomiche del donante, coltivatore diretto, permettessero diriconoscerla proporzionata al suo reddito; anche questa elargizione èda definire donazione ed è soggetta a collazione; -è fondata invece lacritica riguardante il riconoscimento della rivalutazione monetariasulle somme donate, da collazionare, poiché il dato normativoemergente dall’art.751 c.c. come interpretato in sede di legittimità èunivoco nel senso che la collazione del denaro ricevuto in donazionedal de cuius soggiace al principio nominalistico, con esclusione diqualsiasi rivalutazione; -il progetto di divisione va rivisitato inNumero registro generale 13815/2020Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 19114/2026Data pubblicazione 11/06/2026quest’ottica, tenendo conto dell’incidenza dell’esclusione dellarivalutazione delle due elargizioni considerate e delle conseguenze sulvalore proporzionale delle quote dei condividenti.Rosario Solano e Antonia Pellicanò hanno proposto ricorso percassazione, affidandolo a sei motivi.Vincenzo Solano ha depositato controricorso, mentre Rosa Solanoe Grazia Solano sono rimaste intimate.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in terminirispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione in camera diconsiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di critica Rosario Solano e AntoniaPellicanò lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art.112c.p.c. in relazione al’art.360 n.3 c.p.c. .La Corte di merito avrebbe qualificato come donazioni obnuziali leelargizioni di £ 4.500.000 e di £ 2.176.000 effettuate dal defunto afavore di Vincenzo Solano, in assenza di domanda in tal senso.L’esame dei motivi di appello proposti dalla controparte escluderebbe,infatti, la proposizione di domande volte a far dichiarare obnuziali ledonazioni ricevute, con la conseguenza che la Corte avrebbe violato ildisposto dell’art.112 c.p.c.2.

Con il secondo motivo di critica i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art.785 c.c. in relazioneal’art.360 n.3 c.p.c. Rilevano i ricorrenti che Il presupposto della Corte d’Appello diReggio Calabria che si tratti di donazione obnuziale ex at.785 c.c.come sarebbe già stato accertato dal Tribunale di Palmi èmanifestamente erroneo , perché il primo Giudice non haNumero registro generale 13815/2020Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 19114/2026Data pubblicazione 11/06/2026qualificato le donazioni in contestazione come obnuziali.

Del resto,detto tipo di donazioni necessita di atto pubblico, assente nel caso dispecie, esse debbono essere effettuate in vista della celebrazionedelle nozze e sono incompatibili con le donazioni indirette. L’assenzadi atti formali esclude che si sia trattato di donazioni obnuziali.3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli art.741, 785, 769 e 809 c.c. inrelazione all’art.360 n.3 c.p.c. La decisione della Corte sarebbe manifestamente in violazionedegli art.785 e 741 c.c. e dei principi di diritto ripetutamenteaffermati dalla Suprema Corte: le elargizioni di cui si discutesarebbero da riportare nell’ambito della donazione indiretta.

Si trattòinfatti di elargizioni non di modico valore, per l’acquisto di unimmobile e di un’autovettura, quindi non di mere elargizioni di denaroma di donazioni indirette soggette a collazione ex art.741 c.c.4. Il quarto motivo di critica mette in discussione il deciso diappello per violazione e falsa applicazione dell’art.747 c.c. edell’art.751 c.c. in relazione al’art.360 n.3 c.p.c. .I ricorrenti contestano la correttezza dell’applicazione del principionominalistico, perché le donazioni di cui si discute non ebbero adoggetto somme di denaro -nel qual caso sarebbe stato effettivamenteapplicabile il disposto dell’art.751 c.c. in relazione all’art.785 c.c.-: nelcaso di specie il denaro non sarebbe stato dato dal padre a VincenzoSolano in quanto tale ma in sostituzione di altro bene e, trattandosi didonazioni indirette, correttamente il loro valore dovrebbe esseredeterminato ex art.747 c.c. tenendo conto del valore al momentodell’apertura della successione, determinato dal Tribunale con larivalutazione delle somme elargite.

Ne consegue che il valore dellaNumero registro generale 13815/2020Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 19114/2026Data pubblicazione 11/06/2026massa ereditaria non sarebbe quello accertato dalla Corte d’Appelloma quello che era stato accertato dal Tribunale di Palmi.5. Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano la violazione efalsa applicazione dell’art.346 c.p.c. in relazione al’art.360 n.3c.p.c. La Corte di merito avrebbe pronunciato statuizioni più favorevoli aGrazia e Rosa Solano, pur rimaste contumaci in appello, a danno diRosario Solano, in violazione dell’art.346 c.p.c.6.

L’ultimo motivo di critica riguarda la violazione e falsaapplicazione dell’art.91 c.p.c. in relazione al’art.360 n.3 c.p.c. La Corte d’Appello ha compensato le spese del giudizio, secondouna valutazione discrezionale: secondo i ricorrenti, la cassazione dellasentenza dovrà comportare anche una pronuncia sulle speseprocessuali favorevole al ricorrente.7. Si esaminano per primi, insieme perché connessi, il secondo eil terzo motivo di ricorso, che sono fondati per quanto di ragione.Si premette che il giudizio è stato introdotto per lo scioglimentodella comunione ereditaria, in essere tra i fratelli Solano dopo lamorte del padre Antonino, deceduto il 19.7.1998; il de cuius avevadisposto dei suoi beni con testamento olografo pubblicato (avevalasciato ai figli Vincenzo, Rosa e Grazia la sola quota di legittima,mentre a Rosario andava, oltre alla quota di legittima, la quotadisponibile): la divisione dei beni era stata richiesta previaricostruzione del patrimonio morendo dismesso dal de cuius, tenendoconto anche delle donazioni effettuate in vita dal defunto.Sono ancora oggetto di contestazione tra le parti due elargizioniricevute da Vincenzo Solano, nel 1971 per £ 4.500.000 inoccasione del suo matrimonio per l’acquisto della casa di GioiaNumero registro generale 13815/2020Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 19114/2026Data pubblicazione 11/06/2026Tauro -la sentenza riporta, in motivazione, l’indicazione inproposito contenuta nel testamento di Antonino Solano- e, ancora nel1971, per £ 2.176.000 per l’acquisto di un’autovettura -pure questarichiamata nel testamento con la giustificazione indicata-.Non può essere messa in discussione la rituale e tempestivaintroduzione, in giudizio, delle questioni relative alle elargizionieffettuate in vita dal defunto ai figli e della loro qualificazione, ai finidella valutazione della loro rilevanza per la considerazione nellaricostruzione del patrimonio del de cuius e per le modalità relative:

èpacifico, fin dalla introduzione del giudizio in primo grado, che leelargizioni, richiamate altresì nel testamento, ci furono e la loroqualificazione e valutabilità ai fini indicati (come donazioni, donazioniindirette o liberalità) è parte fin dall’inizio della domanda discioglimento della comunione ereditaria, che presuppone laricostruzione del patrimonio del de cuius (relictum più donatum)tenendo conto di tutto quanto i coeredi hanno ricevuto dal defunto -non solo ciò che abbia assunto esplicitamente forma e sostanza delcontratto di donazione-.Quanto alla possibilità di qualificare le elargizioni di denaro indiscussione quali donazioni indirette dei beni acquistati, si deveosservare che nel caso di specie esse sono specificamente richiamatenel testamento che regola la successione dei fratelli Solano: iltestatore crea una relazione tra la dazione di £ 4.500.000 e l’acquistodell’abitazione per Vincenzo -prossimo alle nozze- e tra la dazione di£ 2.760.000 e l’acquisto di un’autovettura.

Ne consegue che laquestione della qualificazione delle elargizioni in discussione comedonazioni indirette si deve considerare parte del giudizio fin dalla suaintroduzione -cfr. Cass. n.23403/2022 che, in conformità a Cass.Numero registro generale 13815/2020Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 19114/2026Data pubblicazione 11/06/2026n.19833/2019, afferma che In tema di divisione ereditaria,l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal"de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone ilconferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione,ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra ivari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da nonalterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraversola sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momentodell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorgeautomaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporreespressa domanda da parte del condividente, essendo a tal finesufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che siamenzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto dipregressa donazione ; la specificazione, contenuta nelle sentenzerichiamate, in ordine alla necessità che in caso di donazioneindiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione delladomanda di accertamento dell'esistenza della stessa cede, nelcaso di specie, dall’essere la successione di Antonino Solano regolatadal testamento, nel rispetto del quale i coeredi hanno agito per loscioglimento della comunione ereditaria, e dall’essere le dazioni dellesomme di denaro specificamente richiamate, in modo circostanziatodal de cuius-.Ora, la Corte d’Appello ha qualificato come donazioni le elargizionieffettuate nel 1971 dal padre a Vincenzo Solano, precisando che ladonazione di £ 4.500.000 era da qualificare come donazioneobnuziale, e donazione era da considerare anche la dazione dellasomma di £ 2.176.000, escludendo la loro valutabilità quali liberalitàd’uso per l’ingente valore di entrambe -soprattutto se rapportato alNumero registro generale 13815/2020Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 19114/2026Data pubblicazione 11/06/20261971- e, quanto alla donazione di £ 2.176.000, per l’assenza dielementi per affermarne la congruità con le condizioni economiche delde cuius.Ma per poter qualificare le elargizioni di cui si discute nei terminisopra indicati sarebbe stata necessaria la particolare forma scritta,richiesta ad substantiam per la donazione, anche obnuziale, exart.782 e 785 c.c.Nel caso di specie la forma scritta non c’è né per l’una, né perl’altra donazione: ne consegue che le elargizioni di cui si discutedebbono essere riconsiderate, ai fini della loro rilevanza per laricostituzione, e con quali modalità, del patrimonio ereditario e dellaindividuazione dell’entità economica della quota di legittima, nonchéai fini delle modalità di imputazione alla quota del beneficiato, anchetenendo conto del disposto degli art.741 c.c. e 809 c.c.8.

Gli altri motivi proposti sono assorbiti in senso improprio,quanto al primo, e in senso proprio quanto al quarto e al quinto,mentre il sesto motivo non può essere esaminato ai sensi dell’art.336c.p.c.9. In conclusione, debbono essere accolti il secondo e il terzomotivo di ricorso e assorbiti gli altri; la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria chedovrà rivalutare la controversia attenendosi alle indicazioni cheprecedono.Il Giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo diricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione aiNumero registro generale 13815/2020Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 19114/2026Data pubblicazione 11/06/2026motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, indiversa composizione, dovrà decidere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco