Italian Supreme Court dismisses appeal as both main and incidental lawsuits were voluntarily withdrawn by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the formal withdrawal of both the main appeal and the incidental cassation request. The parties, represented by their respective lawyers, submitted written acts of renunciation which were communicated to all constituted parties in accordance with the Civil Procedure Code. The court ruled that no further judicial action was necessary as the statutory requirements for declaring the case extinct were fully met by the parties' voluntary decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The court may declare civil proceedings extinguished by a decree when both the main and incidental appeals are validly withdrawn by the parties in compliance with procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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!Numero registro generale 16368/2022Numero sezionale 564/2026Numero di raccolta generale 19101/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 16368/2022DECRETOsul ricorso proposto da:ARDIGO’ ALESSANDRO, COTI ZELATI ROSA, MAGARINISILVANA, CASTIGLIONI ENRICO, MAGARINI WILMAGIOVANNA, FERRI ANNA ELISABETTA, rappresentati edifesi dagli avvocati LUIGI MANCA, ANDREA ANGELOCASTIGLIONI;- ricorrenti e controricorrenti al ricorsoincidentale -controGHISONI RINA, rappresentata e difesa dall’avvocatoANGELO RINALDI;- controricorrente e ricorrente incidentale –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBrescia n.497/2022 pubblicata in data 21 aprile 2022;Il Presidente titolareletti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorsoincidentale e le reciproche accettazioni;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 16368/2022Numero sezionale 564/2026Numero di raccolta generale 19101/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 10/06/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia