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Decreto — n. 19098/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19098/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19098/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 6978/2026Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 19098/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 6978/2026DECRETOsul ricorso proposto da:MARCO CAPPELLETTO;- ricorrente -controDOLOMITI ROCCE SRL, in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, VIA CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocatoagli avvocati ANTONIO GIROLAMO ALBARELLO, ELENABONOLLO;- controricorrente –nonché controAUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAREADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA ECHIOGGIA, NAUTILUS SRL, ARCH INSURANCE (EU)DAC, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2762/2025 pubblicata in data 8 settembre 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da FONTOLAN CIRILLO,accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 6978/2026Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 19098/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19098/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 6978/2026DECRETOsul ricorso proposto da:MARCO CAPPELLETTO;- ricorrente -controDOLOMITI ROCCE SRL, in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, VIA CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocatoagli avvocati ANTONIO GIROLAMO ALBARELLO, ELENABONOLLO;- controricorrente –nonché controAUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAREADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA ECHIOGGIA, NAUTILUS SRL, ARCH INSURANCE (EU)DAC, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2762/2025 pubblicata in data 8 settembre 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da FONTOLAN CIRILLO,accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 6978/2026Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 19098/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Parole chiave

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abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali sospensione della procedura di fallimento conseguenze del ritiro ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;Numero registro generale 6978/2026Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 19098/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

!Numero registro generale 6978/2026Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 19098/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 6978/2026DECRETOsul ricorso proposto da:MARCO CAPPELLETTO;- ricorrente -controDOLOMITI ROCCE SRL, in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, VIA CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocatoagli avvocati ANTONIO GIROLAMO ALBARELLO, ELENABONOLLO;- controricorrente –nonché controAUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAREADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA ECHIOGGIA, NAUTILUS SRL, ARCH INSURANCE (EU)DAC, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diVenezia n.2762/2025 pubblicata in data 8 settembre 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da FONTOLAN CIRILLO,accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 6978/2026Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 19098/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 10/06/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia