Italian Supreme Court dismisses appeal on property co-ownership and easement rights regarding a shared courtyard and gate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the appeal filed by the Pisacane heirs against the Second Instance Court's judgment regarding property co-ownership and easement rights. The plaintiffs claimed co-ownership of a courtyard and gate, while the defendants asserted a right of way established by historical deeds. The Court rejected the arguments, ruling that the lower court correctly applied the law to determine the nature of the servitudes and property shares.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The appeal is inadmissible as a 'non-motive' when it challenges the allocation of litigation costs based on the non-realization of the hoped-for outcome of the main proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
UIGIANASTASIO, giusta procura in atti;– ricorrenti–GIOVANNA BUONOCORE, in proprio e quale erede di BARTOLO MAMMATO,MARIANTONIA MAMMATO, ANNA MAMMATO e LOREDANA MAMMATO,tutte in qualità di eredi di BARTOLO MAMMATO, ALFONSO MAMMATO eROSANNA INFANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNICATTIVERA, giusta procura in atti;-controricorrenti -nonché controANDREA MAMMATO, FRANCA DE SANCTIS, FRANCESCO MAMMATO, ROSASANTELIA, rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO A.SORRENTINO, giusta procura in atti;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 667/2021 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO,depositata il 6/05/2021;Numero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;OsservaTribunale di Salerno–Sezione Distaccata di Amalfi, Paolo Ruocco, Andrea,Bartolo, Francesco e Alfonso Mammato, Giovanna Buonocore, RosaSantelia, Rosanna Infante e Franca de Santis.Gli attori avevano affermato di essere proprietari di talune unitàimmobiliari e, inoltre, Francesco, dei 3/6 indivisi del portone, androne ecortile;
Mariarosaria, di 1/6 del portone, androne e cortile; Paolo Ruocco,proprietario di altre unità immobiliari, di 1/6 delle anzidette aree; AndreaMammato, proprietario di altre unità immobiliari, di 1/6 sempre dellerichiamate aree. Nel cortile era stato abusivamente realizzato un deposito,catastato a nome di Andrea Mammato, che, ricadendo su area comune,doveva essere dichiarato di proprietà di Francesco e Mariarosaria Pisacaneper 4/6, di Paolo Ruocco per 1/6 e di Andrea Mammato per 1/6. Gli altriconvenuti godevano del solo diritto di passaggio attraverso il portone,l’androne e il cortile, al fine di raggiungere un deposito e una stalla facentiparte di altro fabbricato.
Per contro, costoro, unitamente ad AndreaMammato (quest’ultimo quale comproprietario della stalla) pretendevanodi utilizzare appieno le riferite aree comuni con autoveicoli e quant’altro,senza averne diritto.Sulla base dell’esposte premesse, gli attori avevano chiesto: (a)accertarsi la di loro comproprietà, nella misura dei 4/6, del locale depositoedificato nel cortile, con diritto alla consegna delle chiavi; (b) dichiararsiche del cortile erano comproprietari, ciascuno per 1/6, sciogliersi lacomunione e destinare al passaggio un apposito corridoio; (c) affermarsiche i convenuti Giovanna Buonocore, Rosa Santelli, Rosanna Infante,godevano di diritto di proprietà sul cortile del fabbricato Pisacane, ma diNumero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026un semplice diritto di passaggio, al fine di poter accedere alle loroproprietà esclusive; (d) dichiararsi l’inesistenza di servitù, fatta eccezioneper quella di passaggio; (e) ordinarsi la cessazione dalle turbative.via riconvenzionale che fosse dichiarato il loro diritto, acquisito perusucapione o destinazione del padre di famiglia, di occupare conautoveicoli e quant’altro il cortile antistante i locali deposito e stalla di loroproprietà; che fosse, inoltre, accertato il diritto di comproprietà di AndreaMammato di un vano abusivo realizzato da Mariarosaria Pisacane sulterrazzo di copertura sovrastante l’atrio d’ingresso.Paolo Ruocco, dichiaratosi privo di legittimazione passiva quanto allocale deposito costruito nel cortile, poiché il cortile non era divisibile,chiese rigettarsi la domanda attorea.Alfonso Mammato e Rosanna Infante chiesero, a loro volta, rigettarsile pretese degli attori riguardanti il cortile, di proprietà comune, ai sensidell’art. 1117 cod. civ.L’adito Tribunale dichiarò: (I) che il cortile e il deposito che su essoinsisteva era di proprietà comune di Francesco Pisacane per 3/6, diMariarosaria Pisacane per 1/6, di Paolo Ruocco per 1/6 e di AndreaMammato per 1/6; (II) condannò Andrea Mammato a consegnare unacopia delle chiavi di accesso al deposito agli attori, al fine di consentirnel’uso nella misura di 4 mq.; (III) rigettò la domanda di divisione delcortile; (IV) dichiarò che Giovanna Buonocore, Rosa Santelli, RosannaInfante, Franca De Santis, Alfonso e Francesco Mammato, nonché gli eredidi Bartolo e Andrea Mammato, non vantavano alcun diritto di proprietà sulcortile, godendo del solo diritto di passaggio pedonale, al fine di poteraccedere ai rispetti locali deposito e stalla, facenti parte di altro edificio;(V) rigettò le domande riconvenzionali.Numero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026Avverso tale decisione proposero appello Giovanna Buonocore, inproprio e quale erede di Bartolo Mammato, Mariantonia, Anna, Loredana eAlfonso Mammato, nella qualità di eredi di Bartolo Mammato nonchéRosanna Infante.Con separato e successivo atto appellarono Andrea e FrancescoMammato, nonché Rosa Santelia.Riuniti i processi, la Corte di appello di Salerno, con sentenza n.667/2021, in riforma parziale di quella di primo grado, rigettò le domandedegli attori indicate in motivazione con i punti 1, 3, 4, 5 e 6 ,confermando nel resto.In sintesi, è utile in questa sede riprendere i seguenti passaggiargomentativi della sentenza d’appello.(a) Gli attori, riassume la decisione, avevano domandato: (1) neiconfronti di Paolo Ruocco e Andrea Mammato, previo accertamento chenel cortile di proprietà indivisa del palazzo era stato realizzato un localedeposito, ordinare che essi attori potessero utilizzarlo nella misura di 4/6(corrispondente alla quota di loro proprietà), ordinarsi ad AndreaMammato di consegnare loro la chiave d’accesso; (2) dichiarare che ilcortile si apparteneva per 4/6 agli attori, per 1/6 ad Andrea Mammato eper 1/6 a Paolo Ruocco e dividerlo, secondo le rispettive quote, lasciandolibero un corridoio di passaggio al fine di accedere al deposito; (3) neiconfronti di Bartolo, Francesco, Alfonso e Andrea Mammato, GiovannaBuonocore, Rosa Santella, Rosanna Infante e Franca De Santis, dichiarareche costoro non avevano alcun diritto di proprietà sul cortile (…), ma unsemplice diritto di passaggio al fine di raggiungere il deposito e la stalla,che insistevano sotto altro fabbricato ; (4) dichiararsi l’inesistenza diqualsivoglia servitù sul cortile a favore del deposito e della stalla, fattaeccezione per il semplice passaggio; (5) ordinare ai convenuti lacessazione di ogni turbativa e molestia; (6) condannare i convenuti allespese di causa.Numero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026(b) Il c.t.u. aveva tratto dall’atto di divisione dell’eredità di AndreaPisacane il convincimento che il portone d’ingresso, ossia l’androne, edil cortile di pertinenza dell’originaria casa palazziata sono risultati attribuitiin comune (ciascuno al 50% pro indiviso) agli assegnatari del primo e delsecondo piano , vale a dire Filippo e Francesco Pisacane.
A differenza diquel che si leggeva nella relazione di consulenza, precisa il Giudiced’appello, non vi era alcun androne in relazione a quell’edificio. L’androne,nell’atto di divisione riguardava altro immobile fatto oggetto, del pari, didivisione. Pertanto, il diritto di transitare per il cortile del palazzo,diritto che appare assumere il connotato della servitù di passaggio, nonriguarda i proprietari del palazzo di corso Reginna [poi divenuta piazzaCitarella], che hanno un diritto di comproprietà sul cortile e non disemplice transito, ma riguarda i proprietari della seconda e della terzaquota [della divisione] .
Ciò trovava conferma già nell’atto di divisionedel 1927 dell’eredità di Filippo Pisacane e, ancora più indietro, nel titolo diprovenienza del 1899, nel quale Francesco e Filippo Pisacane risultavanocomproprietari del cortile.(b) Con atto del 1972 Carmela e Rosa Baldi avevano venduto ad AndreaMammato abitazione con annesso sottoscala, al quale si accedevadall’atrio d’ingresso dell’edificio; il c.t.u. aveva precisato che nelladivisione del 1927 non risultava descritto il deposito che insisteva nelcortile comune, le cui chiavi erano nel possesso di Andrea Mammato e,sulla base di una pluralità di considerazioni, egli aveva concluso nel sensoche il locale deposito non potesse identificarsi col cespite accessoriodescritto nell’atto; deposito che, secondo il consulente, edificato tra il1927 e il 1940, insisteva sulla parte comune.
Tuttavia, conclude il Giudiced’appello, poiché come chiarito dallo stesso consulente, i riferimenticatastali di tale titolo [quello di acquisto di Andrea Mammato] (…)corrispondono appunto a tale locale, prevalgono, in base agli artt. 2659 n.4 e 2826 cc, sulla erronea descrizione dell’oggetto della proprietà,Numero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026contenuta nello stesso titolo ; la regola dell’accessione della costruzioneal suolo (art. 934 cod. civ.) fa salvo quanto risulta dal titolo, che inquesto caso stabilisce che il locale appartiene a Mammata Andrea .Avverso la sentenza della Corte di Salerno propongono ricorsoMariarosaria e Filippo Pisacane sulla base di sette motivi.Andrea e Francesco Mammato, Franca De Santis e Rosa Santellaresistono con controricorso.Con separato controricorso resistono altresì Giovanna Bonocore,anche quale erede di Bartolo Mammato, Mariantonia, Anna, LoredanaMammato, tutte nella qualità di eredi di Bartolo Mammato, AlfonsoMammato e Rosaria Infante.I ricorrenti e i controricorrenti Giovanna Buonocore, in proprio equale erede di Bartolo Mammato, Mariantonia Mammato, Anna Mammatoe Loredana Mammato, tutte in qualità di eredi di Bartolo Mammato,Alfonso Mammato e Rosanna Infante hanno depositato memorie.1.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 99, 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., per vizio di extra, nonchéultrapetizione e inammissibilità di domande nuove in appello.Secondo l’assunto, la sentenza d’appello, a fronte della domandadegli attori di “negatoria servitutis”, aveva spostato inammissibilmente iltema della decisione, affermando che il cortile era in comproprietà con gliappellanti, così riformando anche la statuizione del Tribunale con la qualeera stato accertato il diritto di comproprietà esclusiva dei ricorrenti.2.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., deducendo l’acquiescenza degli appellantiGiovanna Bonocore, Mariantonia, Anna, Loredana, Alfonso Mammato eRosanna Infante alle statuizioni dei punti 1), 3), 5) e 6) deldispositivo di primo grado, essendosi costoro doluti soloNumero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’accoglimento della domanda di “negatoria servitutis” a riguardo deldiritto di passaggio carrabile.3.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112 e329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ.,deducendo l’acquiescenza parziale di Andrea Mammato non rilevata dallaCorte d’appello.In particolare, sostengono i ricorrenti che Andrea Mammato nonaveva impugnato il rigetto della sua domanda riconvenzionale, con laquale aveva chiesto nei confronti di Mariarosaria Pisacane, accertarsi lacostruzione di un vano abusivo edificato sopra l’atrio d’ingresso, cheavrebbe dovuto considerarsi di proprietà comune, o disporsenel’abbattimento.Le doglianze svolte con i tre primi motivi sono prive di fondamentopoiché attribuiscono alla decisione d’appello un “decisum” diverso daquello effettivo.Dispone testualmente la sentenza d’appello:
“1. Rigetta le domande,di cui all’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, diPisacane Francesco e Pisacane Mariarosaria, indicate in motivazione con inumeri:1, 3, 4, 5 e 6”.Il rinvio, non è dubbio, dato il tenore letterale e logico deldispositivo, opera a riguardo di cinque delle sei domande attoree, riportatenella parte motiva della sentenza di secondo grado alle pagg. 6 e 7(numerate da 1 a 6) e giammai direttamente alle statuizioni di primogrado, sopra richiamate a pag. 3 (numerati da “I” a “V”).Di conseguenza, resta ferma la statuizione di cui al p. 1 deldispositivo di primo grado:
Dichiara che il cortile del palazzo Pisacaneed il locale deposito su questo insistente (…) appartengono in comunioneed indiviso a Pisacane Francesco per la quota di 3/6 a PisacaneMariarosaria per la quota di 1/6, a Ruocco Paolo per la quota di 1/6 e aMammato Andrea per la quota di 1/6 .Numero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026Per la stessa ragione, per ogni altra domanda diversa da quelleespressamente disattese dalla Corte di Salerno la sentenza del Tribunalenon ha subìto riforma.4.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, 4e 5, cod. proc. civ.I ricorrenti deducono decadenza e inammissibilità della domandariconvenzionale di servitù di passaggio carrabile e di quelle nuoveproposte in appello da Alfonso Mammato e Rosanna Infante, che con la prima difesa tardiva , rappresentata dall’atto costitutivo in appello,avevano proposto la domanda nuova di accertamento della servitù dipassaggio carrabile. La sentenza d’appello, riformando quella di primogrado aveva illegittimamente travolto il diniego di una tal servitù, essendostata in primo grado riconosciuta solo quella pedonale.5.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art.345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc.civ., deducendo la circostanza secondo la quale la Corte locale avrebbeaccolto domanda nuova.Si precisa che Andrea, Francesco, Bartolo Mammato, FrancaDesantis, Rosa Santelia e Giovanna Bonocore in primo grado avevano, invia riconvenzionale, chiesto che fosse loro riconosciuto il diritto dioccupare il cortile con automezzi, nell’area antistante il deposito e AndreaMammato aveva chiesto accertarsi la costruzione di un vano abusivoedificato sopra l’atrio d’ingresso, che avrebbe dovuto considerarsi diproprietà comune, o disporsene l’abbattimento.
Per contro, in appellocostoro avevano avanzato la domanda nuova e diversa diretta alriconoscimento del diritto di passaggio carrabile. Avendo la sentenza disecondo grado riformato la sentenza di primo grado, deve reputarsi cheessa, concludono i ricorrenti, abbia statuito in violazione della normaevocata.Numero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il quarto e il quinto motivo, tra loro correlati, risultanomanifestamente destituiti di giuridico fondamento.In primo grado, in via riconvenzionale, per vero, era stato avanzatoil diritto di parcheggiare veicoli in una certa zona del cortile; pretesa,questa, riproposta con l’impugnazione.
Il transito con veicoli a motorecostituisce, non solo un “minus” rispetto all’originaria pretesa coltivata conl’impugnazione, ma, addirittura, un antecedente logico-materialeineludibile: non si può certo occupare una parte del cortile con veicoli senon si accede allo stesso.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1061 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata si sia posta incontrasto con la disciplina richiamata per avere riconosciuto la servitùcarrabile, in assenza di un titolo di acquisto, reputando un tal passaggiocon mezzi meccanici acquisito per usucapione, in assenza di operedestinate a un tale esercizio.
Peraltro, si soggiunge, la servitù di passaggiocon mezzi meccanici non può desumersi “tout court” da quella dipassaggio a piedi, a motivo della sua maggiore ampiezza e in difetto di unaccertamento in loco che dimostri la sostenibilità di un tal traffico.Il motivo deve essere rigettato.La sentenza, a pag. 11, dà conto del titolo posto a fondamento dellaservitù di passaggio carrabile attraverso la ricognizione degli atti negoziali: dalla lettura dei titoli di acquisto dei locali terranei si proprietà deisignori Mammato Bartolo/Mammato Francesco e MammatoAndrea/Mammato Alfonso, si evince il diritto di passaggio attraverso ilportone del cortile del Palazzo Pisacane, che è l’unica via di accesso aglistessi, la costituita servitù di passaggio desumibile anche dagli atti diprovenienza invocati dal consulente (atto di divisione del 1899 e del 1927)Numero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026non poteva che essere carrabile poiché i locali all’epoca della costituzionedella servitù medesima erano adibiti a stalla e rimessa .7.
Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censurando la statuizione, che avevacompensato le spese di lite, stante che l’auspicata (sperata) fondatezzadel ricorso avrebbe imposto un ben diverso assetto.Trattasi di “motivo-non motivo” inammissibile: i ricorrentirivendicano il diritto al rimborso delle spese quale conseguenza, auspicatama non realizzatasi, che ad essi in questa sede si sarebbe data ragione.Rigettato nel suo complesso il ricorso, il regolamento delle spesesegue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valoree della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome indispositivo, in favore delle due parti controricorrenti.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.
P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alpagamento, in favore dei controricorrenti Giovanna Buonocore, in proprioe quale erede di Bartolo Mammato, Mariantonia Mammato, AnnaMammato e Loredana Mammato, tutte in qualità di eredi di BartoloMammato, Alfonso Mammato e Rosanna Infante delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, in solido fraNumero registro generale 30573/2021Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 19047/2026Data pubblicazione 11/06/2026loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti Andrea Mammato,giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori di leggeAi sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio di giorno 25 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci