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Decreto — n. 18968/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18968/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18968/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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i e difesi dall'avvocatoCostantino Murgia-ricorrenti-controComune Di Villacidro in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Marcialis-ricorrente incidentale-controPisano Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo CesareOttavio Massa unitamente all’avvocato Marcello Vignolo-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.233/2025depositata il 16/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 2664/2026Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 18968/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18968/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 2664/2026Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 18968/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali deduzione delle spese professionali ripetibili dell'avvocato recupero dei costi conseguenze del ritiro anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

i e difesi dall'avvocatoCostantino Murgia-ricorrenti-controComune Di Villacidro in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Marcialis-ricorrente incidentale-controPisano Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo CesareOttavio Massa unitamente all’avvocato Marcello Vignolo-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.233/2025depositata il 16/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 2664/2026Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 18968/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo