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Decreto — n. 18955/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18955/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18955/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Manlio, MarascoStefania, Marasco Teresa Ida, Marasco Aldo, Marasco Rosalia, MarascoCetty Maria Pompea, Marasco Cesare, rappresentati e difesi dall'avvocato-ricorrenti-controPonticiello Claudia, Anzellotti Marcella, Ponticiello Flavio, rappresentati edifesi dall'avvocato Enrico Petrucci-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4260/2025 depositatail 04/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 18955/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4151/2026Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 18955/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

Manlio, MarascoStefania, Marasco Teresa Ida, Marasco Aldo, Marasco Rosalia, MarascoCetty Maria Pompea, Marasco Cesare, rappresentati e difesi dall'avvocato-ricorrenti-controPonticiello Claudia, Anzellotti Marcella, Ponticiello Flavio, rappresentati edifesi dall'avvocato Enrico Petrucci-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4260/2025 depositatail 04/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4151/2026Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 18955/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo