Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18896/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal after 40-day silence on proposed judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 18896/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation judgment was extinguished because neither party requested a decision on the proposed judgment within the statutory 40-day period. Both parties were in a state of reciprocal non-succumbence, leading the court to apply the rule of mutual withdrawal. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits, and litigation costs were fully compensated between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When the statutory period for deciding on a proposed judgment expires without a request from either party, the appeal is deemed withdrawn, and the judgment is extinguished with mutual compensation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal proposed judgment extinction of proceedings reciprocal non-succumbence statutory silence costs compensation cassation appeal ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
2498/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:NATOLI ELENA, difesa come in atti;controMORREALE ARTURO + 1, difesi come in atti (controricorrenti e ricorrentiincidentali);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 2498/2026Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 18896/2026Data pubblicazione 10/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 2498/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:NATOLI ELENA, difesa come in atti;controMORREALE ARTURO + 1, difesi come in atti (controricorrenti e ricorrentiincidentali);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la partericorrente incidentale, abbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, alla luce della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti percompensare integralmente tra le parti le spese processuali; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 06/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.

Mauro Mocci