Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal after 40-day silence on proposed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation judgment was extinguished because neither party requested a decision on the proposed judgment within the statutory 40-day period. Both parties were in a state of reciprocal non-succumbence, leading the court to apply the rule of mutual withdrawal. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits, and litigation costs were fully compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When the statutory period for deciding on a proposed judgment expires without a request from either party, the appeal is deemed withdrawn, and the judgment is extinguished with mutual compensation of costs.
Parole chiave
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!Numero registro generale 2498/2026Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 18896/2026Data pubblicazione 10/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 2498/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:NATOLI ELENA, difesa come in atti;controMORREALE ARTURO + 1, difesi come in atti (controricorrenti e ricorrentiincidentali);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la partericorrente incidentale, abbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, alla luce della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti percompensare integralmente tra le parti le spese processuali; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 06/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Mauro Mocci