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Ordinanza — n. 18783/2026 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal judgment for omitted ruling on liquidator's unexplained fee reduction, remanding case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18783/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding a professional fee dispute between a liquidated company and a lawyer. While the lower court found the debt proven, the Cassation Court held that the appellate decision was flawed because it failed to explicitly rule on the liquidators' specific complaint about the unjustified reduction of the fee amount. Consequently, the case was remanded to a different panel of the Court of Appeal of Ancona to address the omitted issue and the subordinate claim.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 112 c.p.c.: A judgment is void if it fails to rule on a specific ground of appeal raised by the parties, even if the opposing party argues the issue is implicitly decided.

Parole chiave

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omitted ruling omessa pronuncia professional fees liquidation procedure remand to appellate court correspondence between claim and judgment legal representation compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., n. 3
Art. 112 c.p.c.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c.
art. 158 c.p
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per vizio di costituzionedel giudice ex art. 158 c.p.c., questione di legittimità costituzionale degliartt.
art. 360 c.p
art. 183 c.p
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Testo completo

nte-controRAFFAELLI COSTRUZIONUI NAUTICHE s.p.a. in liquidazione e inconcordato preventivo, in persona dei Commissari e liquidatori giudiziali,rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Giovannelli;-controricorrente-RAFFAELLI COSTRUZIONUI NAUTICHE s.p.a. in liquidazione, in personadel legale rappresentante pro tempore, e RAFFAELLI GIAMPIERO;-intimati-Numero registro generale 18570/2020Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18783/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1741/2019,depositata il 9 dicembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.1.

Con decreto il Tribunale di Pesaro ha ingiunto a Raffaelli CostruzioniNautiche, in liquidazione e in concordato preventivo, il pagamento di euro83.118,20 in favore di Michele Bertuccioli, a titolo di prestazioniprofessionali rese in favore della società in epoca antecedente all’aperturadella procedura concorsuale e risultanti da una dichiarazione ricognitivadel debito sottoscritta dal legale rappresentante della società, nonché daconforme liquidazione del competente ordine professionale.Il decreto è stato opposto con due distinti atti, proposti l’uno daicommissari e liquidatori giudiziali, che hanno chiesto la revoca del decretoprevia rideterminazione del credito nella misura di euro 28.000, sommariconosciuta dal giudice delegato in conseguenza della loro relazione, el’altro dal liquidatore civilistico della società Giampiero Raffaelli.

Leopposizioni sono state affidate a due giudici.In entrambi i processi si è costituito Bertuccioli, che ha chiesto che fossedisposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Raffaelli personafisica, al fine di sentirlo condannare in via subordinata al pagamento dei“compensi dovuti per le attività che dovessero essere ritenute svoltenell’interesse del terzo”.In uno dei due processi è stata autorizzata la chiamata in causa di Raffaellipersona fisica e l’atto di citazione del terzo gli è stato notificato; nell’altrogiudizio la richiesta di chiamata del terzo è stata negata.

I processi sonostati riuniti e si è costituito in giudizio Raffaelli persona fisica, deducendoche le attività delle quali è chiesto il pagamento sono state effettuate daBertuccioli in favore della società.Numero registro generale 18570/2020Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18783/2026Data pubblicazione 09/06/2026Con sentenza n. 65/2015 il Tribunale ha accolto l’opposizione, ha ritenutoprovato il credito nella misura di euro 28.000, così “come già individuatodai liquidatori giudiziali della procedura concordataria e dal giudicedelegato”, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’opponente alpagamento di euro 28.000.2.

La sentenza è stata impugnata dal Bertuccioli, che ha lamentato lamancata indicazione di Raffaelli quale parte del giudizio, nonostante sifosse regolarmente costituito, e nel merito l’errata valutazione delle prove,la riduzione immotivata del quantum delle prestazioni non contestate el’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di condanna di Raffaellipersona fisica.Con sentenza n. 1741/2019 la Corte d’appello di Ancona ha rigettato ilgravame.3. Avverso la sentenza ricorre Michele Bertuccioli con atto affidato acinque motivi.Resiste con controricorso la società Raffaelli Costruzioni Nautiche s.p.a. inliquidazione e in concordato preventivo, in persona dei Commissari eLiquidatori giudiziali.Gli intimati Raffaelli Costruzioni Nautiche s.p.a. in liquidazione, in personadel legale rappresentante pro tempore, e Giampiero Raffaelli non hannoproposto difese.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per vizio di costituzionedel giudice ex art. 158 c.p.c., questione di legittimità costituzionale degliartt. 62-72 del d.l. n. 69/2013: la sentenza impugnata è stata resa da uncollegio composto da due magistrati togati e da un giudice ausiliario,consigliere relatore ed estensore della sentenza.1.1. Il motivo non può essere accolto.Numero registro generale 18570/2020Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18783/2026Data pubblicazione 09/06/2026La questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente è stataaccolta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 41/2021), con efficacia peròdal 31 ottobre 2025, ben dopo lo svolgimento del giudizio d’appello,cosicché non sussiste, nel caso specifico, il denunciato vizio dellasentenza.2.

Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi:a) il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; con il primo motivo d’appelloil ricorrente aveva contestato la nullità della sentenza di primo grado pernon avere il Tribunale riportato in sentenza tutte le parti che avevanopartecipato in giudizio e, in particolare, Raffaelli persona fisica; la Corted’appello, affermando che è dirimente la negata autorizzazione dellachiamata in causa di Raffaelli in proprio con conseguente irregolarità dellasua costituzione in giudizio, avrebbe travisato gli atti di causa;b) il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte d’appello non si èpronunciata sul quarto motivo di gravame, con il quale si lamentaval’omessa pronuncia circa la domanda subordinata di condanna delricorrente nei confronti di Raffaelli persona fisica.2.1.

I motivi sono fondati.Essi lamentano, il primo, il mancato accoglimento del motivo di gravameche denunciava la nullità della sentenza per mancata indicazione di unaparte, Raffaelli persona fisica, e il secondo l’omessa pronuncia sul motivodi gravame che a sua volta contestava la mancata pronuncia delladomanda proposta nei confronti di tale parte.La Corte osserva che, in effetti, la mancata indicazione come parte diGiampiero Raffaelli persona fisica, e non solo quale liquidatore civilisticodella società Raffaelli Costruzioni Nautiche nella sentenza di primo grado,vizio che di per sé può non comportare la nullità della sentenza ove dalloNumero registro generale 18570/2020Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18783/2026Data pubblicazione 09/06/2026svolgimento del processo e dai motivi della decisione possa desumersi lasua partecipazione al giudizio (v. al riguardo Cass. 14106/2023), si è poiriflesso nella mancata decisione della domanda subordinata proposta dalricorrente nei confronti di Raffaelli persona fisica.La Corte d’appello ha rigettato il primo motivo di gravame, ritenendodirimente la negata autorizzazione della chiamata in causa di Raffaelli inproprio, per effetto di un’ordinanza del Tribunale di Pesaro, conconseguente irregolarità della sua costituzione in giudizio.Il rilievo della Corte d’appello, però, non è corretto.

Il giudice d’appellonon ha considerato che il decreto che aveva ingiunto a Raffaelli CostruzioniNautiche il pagamento del compenso in favore del ricorrente era statooggetto – come si è visto supra, sub 1 dei fatti di causa – di due distintisocietà e l’altro dal liquidatore civilistico Giampiero Raffaelli. Leopposizioni, affidate a due giudici diversi, sono state successivamenteriunite e in entrambi i giudizi si era costituito il Bertuccioli, chiedendo chefosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Raffaelli inproprio.

Ora, se in uno dei giudizi l’autorizzazione è stata negata, è statainvece concessa nell’altro e l’atto di citazione del terzo gli è statonotificato, cosicché validamente si è costituito in giudizio Raffaelli personafisica (v. pagg. 4 e 5 del ricorso e pag. 9 del controricorso). Nei suoiconfronti Bertuccioli ha proposto domanda subordinata di condanna alpagamento dei compensi per le attività svolte.L’omessa pronuncia su tale domanda è stata censurata in appello dalricorrente (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e sulla censura non si èpronunciata la Corte d’appello, probabilmente fuorviata dall’erroneoconvincimento della mancata autorizzazione della chiamata di Raffaellipersona fisica.Da tanto consegue l’evidente vizio di omessa pronuncia, conseguente adun inquadramento non corretto della vicenda processuale.Numero registro generale 18570/2020Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18783/2026Data pubblicazione 09/06/20263.

Il quarto motivo fa valere nullità della sentenza per motivazioneapparente, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: con il secondomotivo di gravame il ricorrente lamentava l’omessa considerazione daparte della sentenza di primo grado degli esiti dell’istruttoria, avendoposto a fondamento unicamente i documenti depositati dal ricorrenteinsieme al decreto ingiuntivo e la prova per interrogatorio formale diRaffaelli, senza considerare la copiosa documentazione depositata dalricorrente con la seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c. e ledichiarazioni di due testimoni, nonché la ricognizione di debito sottoscrittadal liquidatore; la motivazione data al riguardo della sentenza impugnataè meramente apparente.3.1.

Il motivo è inammissibile.In conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite di questa Corte con ledecisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, il sindacato di legittimitàsulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", con la conseguenzache risulta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Nel caso in esame la motivazione non può essere considerata apparente,in quanto il giudice d’appello ha argomentato il proprio convincimento,rilevando come “dall’esame della copiosa documentazione depositata nellafase oppositiva” emerga come “la maggior parte delle prestazioni nonsiano state eseguite nell’interesse della Raffaelli, ma per perseguire scopiNumero registro generale 18570/2020Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18783/2026Data pubblicazione 09/06/2026personali dello stesso Bertuccioli, del Raffaelli in proprio e di altri soggetti”(vedere pag. 5 della sentenza impugnata).4.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: come terzo motivo digravame si era contestato il non motivato avallo da parte del primogiudice della riduzione delle somme prospettata dai commissari liquidatori,che non avevano contestato l’applicazione della tariffa professionale mediaa tutte le prestazioni, ma in sede di concordato hanno poi ritenuto diridurre il compenso applicando il minimo tariffario, in assenza di accordocon il professionista; su tale censura la Corte d’appello non si èpronunciata.4.1.

Il motivo – che pure richiama anch’esso, come già il terzo motivo, ilparametro del n. 3 invece del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. in relazione al viziodi omessa pronuncia – è fondato.La Corte d’appello (v. pag. 3 della sentenza impugnata) ha indicato qualemotivo del gravame del ricorrente la contestazione della “immotivatariduzione del quantum delle prestazioni non contestate”, ma tale censuranon ha poi esaminato, così che la sentenza impugnata è sul punto viziatada omessa pronuncia, non potendosi ritenere, come sostiene lacontroricorrente, implicita la decisione sulla questione.5.

In conclusione, è rigettato il primo motivo di ricorso, è dichiaratoinammissibile il quarto, mentre sono accolti i motivi secondo, terzo equinto.La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti ela causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizionepersonale, che si pronuncerà sulla domanda proposta in via subordinatadal ricorrente e sulla censura da lui denunciata con il terzo motivo digravame, attenendosi alle indicazioni della presente decisione.Numero registro generale 18570/2020Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18783/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presentegiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, dichiarainammissibile il quarto e rigetta il primo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per lespese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione personale.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione SecondaCivile, in data 10 marzo 2026.Il Presidente