Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Pulina Roberto, had filed a challenge against IFIS NPL Investing S.p.A. and AMCO-Asset Management Company S.p.A., but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for definition of the case within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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!Numero registro generale 26242/2025Numero sezionale 529/2026Numero di raccolta generale 18685/2026Data pubblicazione 09/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 26242/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:PULINA ROBERTO, difeso come in atti;controIFIS NPL INVESTING S.P.A., difesa come in atti (controricorrente);AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., difesa come in atti(controricorrente);ZIRULIA LUCIA + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 06/06/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Mauro Mocci