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Decreto — n. 18681/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 18681/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Thomas Bertozzi, had not responded to the court's proposal for case termination, while the opposing party, the Regional Office of the Government of Rimini, had not contested the procedural default. The court ruled that the silence of the appellant constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, necessitating the extinction of the proceedings. Consequently, no further substantive review occurred, and the case was formally closed without a ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond deadline renunciation by silence Civil Procedure Code procedural default dismissal ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori materiali da costruzione azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
23726/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:BERTOZZI THOMAS, difeso come in atticontroUFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIMINI C/O AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO DI BOLOGNA, intimato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

!Numero registro generale 23726/2025Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 18681/2026Data pubblicazione 09/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 23726/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:BERTOZZI THOMAS, difeso come in atticontroUFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIMINI C/O AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO DI BOLOGNA, intimato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 03.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari