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Decreto — n. 18671/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18671/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18671/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 26577/2025Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 18671/2026Data pubblicazione 09/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 26577/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:PELUSO RICCARDO, difeso come in atticontroAGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, intimato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18671/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 26577/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:PELUSO RICCARDO, difeso come in atticontroAGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, intimato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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rimborso delle spese spese di sostentamento spese di assistenza spese legate all'invalidità mancato anticipo delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

!Numero registro generale 26577/2025Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 18671/2026Data pubblicazione 09/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 26577/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:PELUSO RICCARDO, difeso come in atticontroAGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, intimato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 03.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari