Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by both parties under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinguished because both the plaintiffs and the defendant voluntarily withdrew their positions. The lower court had previously annulled the first-instance judgment due to defective service of process and remanded the case. Since the parties mutually abandoned the litigation before the Supreme Court could rule on the merits, the proceedings terminated without a substantive decision on the underlying debt dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When both parties in a cassation appeal voluntarily withdraw their positions, the judgment of legitimacy is extinguished without the regulation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
elis;- ricorrenti -controPAGANELLI Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli Avv.tiCarmelina Arditelli e Pierpaolo Andreoni;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n.1423/2023, pubblicata il 4 ottobre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5giugno 2026 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;visto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 9 aprile 2026, cui hafatto seguito l’accettazione della controricorrente, depositata il 13aprile 2026.Numero registro generale 19960/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 18479/2026Data pubblicazione 08/06/20261.– In accoglimento della domanda proposta da AntonioGnagnarella e Rosanna Di Nunzio, il Tribunale di Vasto, consentenza n. 20/2021, depositata il 20 gennaio 2021, nelladichiarata contumacia di Maria Teresa Paganelli, accertaval’inadempimento di quest’ultima all’obbligazione di pagamento delresiduo dovuto pari a euro 50.000,00, in forza del preliminare divendita concluso tra le parti il 25 gennaio 2006, relativo altrasferimento di alcuni terreni siti nel Comune di Pollutri, gravatida usi civici, dei quali la Di Nunzio aveva successivamenteottenuto l’alienazione in suo favore mediante convenzionestipulata con tale Comune; in conseguenza, condannava laPaganelli al pagamento della somma di euro 50.339,35, oltreinteressi, in favore degli attori.2.– Proponeva appello Maria Teresa Paganelli, lamentando: 1)la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per difettodi notifica della citazione introduttiva del giudizio;
2) nel merito, laprescrizione delle pretese fatte valere.Si costituivano nel giudizio d’appello Antonio Gnagnarella eRosanna Di Nunzio, i quali instavano per il rigettodell’impugnazione.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diL’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimentodell’impugnazione, dichiarava la nullità della notifica dell’atto dicitazione introduttivo del giudizio di primo grado e, per l’effetto,rimetteva la causa davanti al Tribunale di Vasto, condannando gliappellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.Numero registro generale 19960/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 18479/2026Data pubblicazione 08/06/20263.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo, Antonio Gnagnarella eRosanna Di Nunzio.Ha resistito, con controricorso, Maria Teresa Paganelli.4.– Con atto depositato il 9 aprile 2026, i ricorrenti hannorinunciato al ricorso e, con successivo atto depositato il 13 aprile2026, la controricorrente vi ha aderito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo proposto i ricorrenti denunciano, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 91, 92 e 112 c.p.c., per avere la Corte di meritoimmotivatamente condannato gli appellati al pagamento dellespese del doppio grado di giudizio, benché la controparte fosserimasta contumace nel giudizio di primo grado e non avessesostenuto alcuna spesa giudiziale.2.– Sennonché, come anzidetto, i ricorrenti hanno rinunciatoal ricorso con atto depositato il 9 aprile 2026, munito di procuraspeciale, cui ha fatto seguito l’adesione alla rinuncia, a cura dellacontroricorrente, con atto depositato il 13 aprile 2026.Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto dicui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzionedel giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese ditale giudizio.Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligodi versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002(Cass.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1,Numero registro generale 19960/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 18479/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n.19560 del 30/09/2015). P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 5 giugno 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino