Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of notification to a guarantor and orders public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal and ordered a remand to a public hearing to ensure procedural regularity. The appellant sought to impute a prior payment as a confirmatory deposit, while the respondent argued the contract was simulated to evade creditors. The court ruled that the guarantor, who was a party to the original trial, had not been notified of the cassation appeal, violating the principle of contradictory proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: The court must ensure the contradictory principle is respected by notifying all parties, including guarantors, before deciding on cassation appeals; failure to do so requires remand for public hearing.
Parole chiave
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OCCO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. RoccoStrangi-controricorrente-avverso la sentenza n. 1042/2021 della Corte d’appello di Bologna,depositata il 5-5-2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-6-2026 dalla dott. Linalisa Cavallino.RILEVATO CHE:1.Rocco Antonio Baglio ha convenuto avanti il Tribunale di ModenaMaria Gaiani e Giovanni Segalini, esponendo di essersi rivolto a CarloModica, titolare di C.S.G. s.r.l., società di mediazione immobiliare, e diavere sottoscritto il 30-4-2012 contratto preliminare di compravenditadi podere agricolo sito in Bardi, di proprietà di Maria Gaiani; la venditaera da eseguire entro il 30-7-2012, il bene era promesso in venditaNumero registro generale 31466/2021Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 18463/2026Data pubblicazione 08/06/2026libero da ogni vincolo e il prezzo era pattuito in euro 100.000,00, di cuieuro 65.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, già versati inprecedenza dal promissario acquirente alla promittente venditrice perestinguere un suo debito verso Carlo Modica, che pure sottoscriveva ilcontratto; alla sottoscrizione del contratto l’attore versava ulteriorieuro 15.000,00 a titolo di deposito fiduciario nelle mani di Carlo Modica,da imputarsi a ulteriore caparra confirmatoria da consegnare allapromittente venditrice all’esito della positiva verifica dei registriimmobiliari, mentre il saldo avrebbe dovuto essere versato al rogito;successivamente, veniva a conoscenza che l’immobile promesso invendita era gravato da ipoteca volontaria del 29-3-2006 e da ipotecalegale del 25-5-2011 a favore di Equitalia per complessivi euro498.861,52 e quindi aveva invitato Carlo Modica a non versare allapromittente venditrice l’importo di € 15.000,00; aveva acconsentitoche il marito della promittente venditrice Giovanni Segalini prestassefideiussione a garanzia della restituzione del doppio della caparra, ilche avveniva il 30-7-2012; nell’ottobre 2012 i patrimoni dei coniugicoobbligati erano oggetto di sequestro conservativo per cui, essendostata inutile la richiesta stragiudiziale, ha chiesto la condanna deiconvenuti in solido al pagamento dell’importo di euro 160.000,00, parial doppio della caparra.La convenuta Maria Gaiani ha allegato che il contratto preliminare erasimulato, in quanto con esso l’attore aveva imposto con minacce didissimulare e garantire un prestito usuraio, poi non perfezionatosi; ilconvenuto Giovanni Segalini è rimasto contumace.Con sentenza n. 854/2017 depositata il 25-5-2017 il Tribunale diModena ha rigettato la domanda.Avverso la sentenza Rocco Antonio Baglio ha proposto appello, che laCorte d’appello di Bologna, nella resistenza di Maria Gaiani e nellacontumacia di Giovanni Segalini, ha parzialmente accolto con sentenzaNumero registro generale 31466/2021Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 18463/2026Data pubblicazione 08/06/2026n. 1042/2021 pubblicata il 5-5-2021; ha condannato Maria Gaiani eGiovanni Segalini in solido al pagamento in favore di Rocco AntonioBaglio di euro 130.000,00, con gli interessi legali dal I-8-2012.La sentenza, esclusa la necessaria contestualità tra la conclusione delcontratto e la dazione della caparra confirmatoria, ha evidenziato che,diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risultava dal contrattopreliminare che la promittente venditrice aveva dato atto dellaconsegna della caparra per euro 65.000,00, anche se avvenuta in unmomento precedente e nell’ambito del regolamento dei vari rapportiche intercorrevano tra le parti contrattuali e Carlo Modica.
Haconsiderato che l’appellata aveva dedotto la simulazione assoluta delcontratto, in quanto finalizzato a evitare che il bene fosse aggredito daisuoi creditori e ha dichiarato che la prova dell’accordo simulatoriodoveva essere fornita per iscritto e non era stata data. Ha rilevato cheil termine fissato nel preliminare per la stipula del contratto definitivonon era essenziale e risultava l’inadempimento, di non scarsaimportanza, della promittente venditrice, per non essere addivenutaalla stipula del definitivo, nonostante l’invito formulato dal promissarioacquirente il 26-2-2013, e per essere il bene gravato da vincolipregiudizievoli.2.Maria Gaiani ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.Rocco Antonio Baglio ha resistito con controricorso.All’esito della camera di consiglio del 5-6-2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.CONSIDERATO CHE:1.Si impone la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti diGiovanni Segalini, fideiussore di Maria Gaiani, parte in entrambi i gradidel giudizio di merito, al quale non risulta essere stato notificato ilricorso per cassazione.Numero registro generale 31466/2021Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 18463/2026Data pubblicazione 08/06/20262.Nel contempo, la questione posta dal primo motivo di ricorso, sottoil profilo della possibilità o meno di imputare a caparra una somma giàversata ad altro titolo, per le sue particolarità e la mancanza diprecedenti di legittimità specifici, merita la trattazione in pubblicaudienza.
P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, con la fissazione del ricorso inpubblica udienza, ordinando l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di Giovanni Segalini, con termine di giorni sessanta -decorrenti dalla comunicazione di deposito della presente ordinanza –per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione, il 5-6-2026La PresidenteLinalisa Cavallino