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Sentenza — n. 18201/2026 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 18201/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18201/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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. 8, presso lo studio dell'avvocato Luigi Parenti che lirappresenta e difende.RICORRENTIcontroMARIA MADDALENA FESTA DEL SORDO, elettivamente domiciliata in Roma,Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'avvocato MassimilianoSilvetti, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Costantino.CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALERITA MASSELLI, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 53, Solostudio dell'avvocato Vito Narracci, che la rappresenta e difende con procuraspeciale in atti.CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALENumero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Agnusdei, che la rappresenta edifende con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-MARIA FILOMENA MASSELLI, GIOVANNI CARLO MASSELLI, LUCIANAMASSALLI, eredi di Luigi Masselli e Tedesco Vincenza, FILOMENA MASSELLI,VINCENZO MASSELLI, ANTONIO MASSELLI E VITTORIA MASSELLI, eredi diMasselli Raffaello e Petrucci Luigia, ANNA LUIGIA ORTOLANI, PETRUCCIRAFFAELLA ORTOLANI, eredi di Anna Masselli, LUIGI ESPOSITO,elettivamente domiciliati in Roma, via Mantegazza n. 10, rappresentati edifesi dall'avvocato Bartolomeo Della Morte.-controricorrenti\ricorrenti incidentali-MAGLIONE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in San Severo, alla via t.Masselli n. 8, Presso lo studio dell'avvocato Luca Vincenzo Castello, che lorappresenta e difende con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-nonché controRUSSO VINCENZA PATRIZIA, elettivamente domiciliate in Foggia alla via DeNittis n. 7 presso lo studio dell'avvocato Alessio Maria Viola, che larappresenta e difende con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-RUSSO ARMANDO E FIGLI SRL, in persona del legale rappresentante,RUSSO PELLEGRINO, RUSSO CONCETTA, RUSSO LUIGI, elettivamentedomiciliati in Foggia, alla via arpi n. 102 presso lo studio dell'avvocatoVincenzo di Cicco che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoRaffaele Taronna con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026RUSSO ARMANDO, detto ARMANDINO, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiacomo mescia ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Paisiello n.55 presso lo studio dell'avvocato Franco Gaetano Scoca.controricorrente\ricorrente incidentale-nonché controMAGLIONE MICHELE, SARACINO PIERINA, MASSELLI IOLANDA ENZA,MASSELLI MARIANNA PIA, MASSELLI ANTONIO fu CIRO, MASSELLIGIANDOMENICO BENEDETTO, MASSELLI MADDALENA, FRANCESCOESPOSITO, GRAZIA ESPOSITO, VINCENZO ESPOSITO, FERDINANDOESPOSITO, CARMELA ESPOSITO, ANNA MARIA ESPOSITO, MARIA ROSARIAESPOSITO, SOCCORSA ESPOSITO, DONATO MANGIACOTTI, GIUSEPPEMANGIACOTTI, ANTONIO MANGIACOTTI, PRIMIANO DI NAUTA, VINCENZODI NAUTA.INTIMATIavverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1672/2021, depositatail 29/09/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026e nella camera di consiglio in riconvocazione del 27/4/2026 dal ConsigliereGiuseppe Fortunato.Udito il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generaleMichele Di Mauro, che ha chiesto di respingere il ricorso principale e il ricorsoincidentale di Festa Del Sordo e di Francesco Maglione, di accogliere ilricorso della Russo Armando s.a.s. e degli eredi di Russo Armando, e gli altriricorsi incidentali limitatamente alla regolazione delle spese di appello.Uditi gli avvocati Giuseppe Agnusdei, Alessandra Bartolotta, Pier LuigiPellegrino, Raffaele Taronna, Luca Vincenzo Castello e DomenicoCostantino.1.

Regesto Legislator

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art. 1306 c.c, art. 2937 c.c, art. 2935 c.c, artt. 2697 c.c, art. 2945 c.c, art. 2697 c.c; Sentenza — n. 18201/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. 24808/2005; Cass.27352/2024).La successiva domanda, proposta dopo un quinquennio, nel 2001, nonaveva impedito l’estinzione del credito, potendo il risarcimento esserrichiesto ed esercitato ai sensi dell’art. 2935 c.c. non dal momento in cuiera divenuto definitivo l’accertamento della proprietà del bene in capo aGiandomenico Masselli e ai suoi eredi (accertamento che poteva essersvolto in via incidentale anche nel giudizio risarcitorio), ma dalla data dellavendita, atto lesivo della ragioni dei proprietari e di insorgenza del creditorisarcitorio, che sin da quella data poteva esser fatto valere.2.

Parole chiave

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fondo espropriato restituzione di fondo rivendicazione della proprietà acquisto di proprietà fondiaria bene acquisito in sostituzione degli acquisti assunzione di beni

Disposizioni normative citate

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art. 1306 c.c
art. 2937 c.c
art. 2935 c.c
24808/2005; Cass.27352/2024).La successiva domanda, proposta dopo un quinquennio, nel 2001, nonaveva impedito l’estinzione del credito, potendo il risarcimento esserrichiesto ed esercitato ai sensi dell’art. 2935 c.c.
artt. 2697 c.c
Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., degli artt.
art. 2945 c.c
La perizia,contestata, possedeva – secondo il ricorrente- piena valenza probatoria.Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2945 c.c.
art. 2697 c.c
47, 48, 76 del DPR 445/2000 edell’art. 2697 c.c., per aver la Corte di merito negato che Maria Masselli,madre del ricorrente incidentale, fosse erede di Giandomenico Masselli,nonostante la produzione della dichiarazione di successione e dell’atto diaccettazione dell’eredità e le risultanze della sentenza n.
art. 2909 c.c
87/2001.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c.
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Testo completo

. 8, presso lo studio dell'avvocato Luigi Parenti che lirappresenta e difende.RICORRENTIcontroMARIA MADDALENA FESTA DEL SORDO, elettivamente domiciliata in Roma,Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'avvocato MassimilianoSilvetti, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Costantino.CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALERITA MASSELLI, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 53, Solostudio dell'avvocato Vito Narracci, che la rappresenta e difende con procuraspeciale in atti.CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALENumero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Agnusdei, che la rappresenta edifende con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-MARIA FILOMENA MASSELLI, GIOVANNI CARLO MASSELLI, LUCIANAMASSALLI, eredi di Luigi Masselli e Tedesco Vincenza, FILOMENA MASSELLI,VINCENZO MASSELLI, ANTONIO MASSELLI E VITTORIA MASSELLI, eredi diMasselli Raffaello e Petrucci Luigia, ANNA LUIGIA ORTOLANI, PETRUCCIRAFFAELLA ORTOLANI, eredi di Anna Masselli, LUIGI ESPOSITO,elettivamente domiciliati in Roma, via Mantegazza n. 10, rappresentati edifesi dall'avvocato Bartolomeo Della Morte.-controricorrenti\ricorrenti incidentali-MAGLIONE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in San Severo, alla via t.Masselli n. 8, Presso lo studio dell'avvocato Luca Vincenzo Castello, che lorappresenta e difende con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-nonché controRUSSO VINCENZA PATRIZIA, elettivamente domiciliate in Foggia alla via DeNittis n. 7 presso lo studio dell'avvocato Alessio Maria Viola, che larappresenta e difende con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-RUSSO ARMANDO E FIGLI SRL, in persona del legale rappresentante,RUSSO PELLEGRINO, RUSSO CONCETTA, RUSSO LUIGI, elettivamentedomiciliati in Foggia, alla via arpi n. 102 presso lo studio dell'avvocatoVincenzo di Cicco che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoRaffaele Taronna con procura speciale in atti.-controricorrente\ricorrente incidentale-Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026RUSSO ARMANDO, detto ARMANDINO, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiacomo mescia ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Paisiello n.55 presso lo studio dell'avvocato Franco Gaetano Scoca.controricorrente\ricorrente incidentale-nonché controMAGLIONE MICHELE, SARACINO PIERINA, MASSELLI IOLANDA ENZA,MASSELLI MARIANNA PIA, MASSELLI ANTONIO fu CIRO, MASSELLIGIANDOMENICO BENEDETTO, MASSELLI MADDALENA, FRANCESCOESPOSITO, GRAZIA ESPOSITO, VINCENZO ESPOSITO, FERDINANDOESPOSITO, CARMELA ESPOSITO, ANNA MARIA ESPOSITO, MARIA ROSARIAESPOSITO, SOCCORSA ESPOSITO, DONATO MANGIACOTTI, GIUSEPPEMANGIACOTTI, ANTONIO MANGIACOTTI, PRIMIANO DI NAUTA, VINCENZODI NAUTA.INTIMATIavverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1672/2021, depositatail 29/09/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026e nella camera di consiglio in riconvocazione del 27/4/2026 dal ConsigliereGiuseppe Fortunato.Udito il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generaleMichele Di Mauro, che ha chiesto di respingere il ricorso principale e il ricorsoincidentale di Festa Del Sordo e di Francesco Maglione, di accogliere ilricorso della Russo Armando s.a.s. e degli eredi di Russo Armando, e gli altriricorsi incidentali limitatamente alla regolazione delle spese di appello.Uditi gli avvocati Giuseppe Agnusdei, Alessandra Bartolotta, Pier LuigiPellegrino, Raffaele Taronna, Luca Vincenzo Castello e DomenicoCostantino.1.

Giandomenico Benedetto Masselli, Francesco Masselli, MasselliMaddalena e Ruggieri Maria, eredi di Masselli Luigi, hanno convenuto inNumero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026giudizio (nel procedimento n. rg. 2745/2001) la Russo Armando e figli s.a.s.(ora Russo Armando e figli s.r.l.) e il socio accomandatario Armando Russo,deceduto il 16 maggio 2010, esponendo di essere eredi di Luigi Masselli,figlio di Masselli Giandomenico e di avere, in tale qualità, spiegatointervento nel giudizio di divisione ereditaria di Antonio Masselli, fratello diGiandomenico, per rivendicare la proprietà del fondo denominatoSansepolcro o Cappuccini, sito in Foggia, in catasto terreni alla partita 531,foglio 77, particella 26; che la Corte d'appello di Bari, con la sentenza n.87/2001 aveva stabilito che il fondo in oggetto apparteneva in proprietàesclusiva a Giandomenico Masselli dante causa di Luigi e, quindi, agli eredidi quest'ultimo; che detta sentenza era stata poi confermata in Cassazionema che, nella pendenza del giudizio di divisione ereditaria, gli eredi diAntonio Masselli avevano venduto alla Russo Armando e figli s.a.s. i dirittidi comproprietà loro spettanti sull'immobile sulla superficie di 10.500 mq.del terreno, per un corrispettivo di £. 696.400.000, dando atto nell'atto dicompravendita che la garanzia per evizione era stata prestata dai venditorisalvo gli effetti dell'esercizio delle azioni di cui alla formalità di trascrizionedell'atto di intervento.Hanno chiesto di essere dichiarati proprietari per la quota di un quinto delsuolo controverso quali eredi del defunto Giandomenico Masselli, dicondannare la società convenuta e il socio illimitatamente responsabile allarestituzione del bene, oltre al risarcimento di tutti i danni determinati dalleillegittima vendita del suolo alla società.Domande di identico contenuto sono state proposte nel giudizio n. RG.3339/2001da Maddalena Masselli fu Michele, altra avente causa diGiandomenico, nonché da Maria Masselli, Maria del Sordo, Maria MaddalenaMaddalena Maria Anna Rita Masselli, deceduta il 14 luglio 2011, nelprocedimento n. RG. 3581/2001.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Si sono costituiti nei diversi giudizi la Russo Armando e figli s.a.s. e ArmandoRusso, resistendo a tutte le domande e instando in via riconvenzionale perl’accertamento dell’usucapione del fondo da parte dei loro danti causa odella stessa società, oltre al risarcimento di tutti i danni e al rimborso dellesomme per le migliorie effettuate.Hanno citato gli eredi di Antonio Masselli affinché fosse annullata la clausolacon la quale la società aveva escluso la garanzia per evizione a favore deivenditori e per veder accolta l'azione di garanzia e di risarcimento.Hanno resistito alle domande Filomena Masselli, Saracino Pierina, EnzaIolanda Masselli, Maria Pia Masselli, che hanno chiesto di dichiarare laproprietà esclusiva del fondo in capo ad Antonio Masselli.I giudizi sono stati riuniti; dopo plurime interruzioni, il Tribunale, consentenza non definitiva n. 1499/2013 ha dichiarato il difetto dilegittimazione passiva dei soci accomandatari Maria Consalvo, PellegrinoRusso, Patrizia Vincenzo Russo e Concetta Russo; ha ritenuto inammissibilila domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della proprietà delfondo proposta dalla Russo Armando e figli SAS, perché coperta dalgiudicato di cui alla pronuncia n. 87/2001, e la domanda di condanna deivenditori per l’eventuale evizione, disponendo la prosecuzione del giudizio.Con sentenza definitiva n. 2496/2018, il tribunale ha pronunciatol'estinzione del giudizio n. 3581/2001 nei confronti di Pierina Saracino, EnzaIolanda Masselli e Marianna Pia Masselli; ha dichiarato il difetto dilegittimazione attiva di Sergio Miceli, Maddalena Masselli (nata nel 1942),Maria Masselli (nata nel 1936) e di Maria Maddalena Festa Del Sordo; hadichiarato la prescrizione delle azioni risarcitorie proposte nei confronti dellaRusso Armando s.r.l. e ha condannato gli eredi di Armando Russo alrisarcimento del danno in favore di Maddalena Masselli (nata nel 1942),Giandomenico Benedetto Masselli, Francesco Masselli, Maddalena Masselli eMaria Ruggeri, respingendo le azioni di rivendicazione e restituzione.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026La sentenza definitiva è stata parzialmente riformata in appello, con ilrigetto di tutte le domande, ad eccezione di quelle proposte versoArmandino Russo, erede di Armando Russo, affermando che gli altri eredidell’accomandatario, tenuti a rispondere del danno derivante dalla venditadel bene, potevano avvalersi dell’eccezione di prescrizione del creditorisarcitorio proposta dalla società e accolta in primo grado.Quanto ad Armandino Russo, la Corte di merito ha respinto l’appelloincidentale, disattendendo anche la successiva richiesta di correzione dellasentenza nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione del creditorisarcitorio a vantaggio dell’appellante incidentale.La cassazione della sentenza n. 1672/2021 è chiesta da Maddalena Massellie Sergio Miceli con ricorso affidato a quattro motivi illustrati con memoria;hanno resistito con controricorso e con ricorso incidentale:

a) MariaMaddalena Festa Del Sordo, che ha formulato quattro motivi di censura,illustrati con memoria, e che ha notificato controricorso ex art. 371, commaquarto, c.p.c.;

b) Francesco Maglione, che ha articolato quattro motivi diricorso;

c) Maria Filomena Masselli, Giovanni Carlo Masselli, LucianaMasselli, Filomena Masselli, Annaluigia Ortolani fu Anna Masselli, RaffaellaOrtolani, Vincenzo Masselli, Antonio Masselli, Vittoria Masselli, LuigiEsposito, che hanno proposto un unico motivo di ricorso e hanno replicatoai ricorsi incidentali con controricorso ex art. 371, comma quarto, c.p.c.; d)Rita Masselli che ha proposto due motivi di ricorso;

e) Filomena Masselli cheha proposto un unico motivo di impugnazione;

f) Armando Russo, dettoArmandino, che ha proposto tre motivi di ricorso;

g) Vincenza Patrizia Russoche ha formulato due motivi di censura;

h) La Russo Armando e Figli S.r.l.,Russo Pellegrino, Russo Concetta, Russo Luigi, che hanno formulato duemotivi di ricorso.Le altre parti sono rimaste intimate.Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere esaminato con priorità il primo motivo del ricorso diArmando Russo, detto Armandino, con cui si denuncia la violazione dell’art.1300, 1301, 13041305, 1308, 1309 c.c., sostenendo che erroneamente lasentenza abbia omesso di estendere gli effetti della eccezione diprescrizione sollevata da Russo Armando s.a.s. in favore del ricorrente,eccezione accolta a favore della società e degli altri eredi del socioaccomandatario.Il motivo è fondato.La soluzione adottata dal giudice distrettuale riguardo agli effettidell’eccezione di prescrizione nei confronti dei condebitori deve esserecondivisa.L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sollevata da un coobbligatosolidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favoredell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo,tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio neiconfronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per ilcondebitore "eccipiente" (Cass. 6934/2007;

Cass. 8837/2025; Cass.31071/2019; Cass. 15869/2015).Cass. 7987/2021 ha condivisibilmente affermato, a sostegno dell’effettoespansivo dell’eccezione, che a) il principio generale in materia diobbligazioni solidali è nel senso della comunicazione degli effetti favorevoli,sia pure con specifici temperamenti e riserve, caso per caso (art.1300,1301, 1304; art.1306), mentre non si comunicano gli effetti sfavorevoli(art.1308, 1309 c.c.);

b) l'art. 1306 c.c. esclude, al primo comma, effettialla sentenza ottenuta dal creditore comune contro uno dei condebitorisolidali e, al secondo comma, ammette i condebitori ad opporre al creditorecomune la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, purché nonfondata su eccezioni personali, a conforto del fatto che, salva la pur semprepossibile formazione separata di giudicati contrastanti, il condebitore - conNumero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026il limite del giudicato - può sempre opporre al creditore comune la sentenzaconseguita in altro processo da altro condebitore, fondata sull'accoglimentodell'eccezione (non personale) di prescrizione, a prescindere dal fatto chela prescrizione sia stata da lui tempestivamente eccepita;

d) l'art.1310,comma terzo, c.c. regola espressamente l'ipotesi della rinuncia sostanzialealla prescrizione, ex art. 2937 c.c., sanzionando- in quel solo caso - ilcondebitore «rinunziante» con la perdita del diritto al regresso verso isodali, mentre nulla prevede per il non rinunziante.La mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti delcondebitore può generare effetti pregiudizievoli per il condebitore«eccipiente» anche nei rapproti tra socio illimitatamente responsabile esocietà, potendo l’accomandatario rivalersi verso la società per aver dovutopagare un debito che resta della società , posta l’alterità soggettiva tra socioe società di persone (per l’esercizio dell’azione di regressodell’accomandatario, in motivazione, Cass SU 8337/2022;

Cass. 979/2021;Cass.7139/2018; Cass. 3163/2014).Resta da evidenziare che l’eccezione era stata tempestivamente propostadalla società nel termine perentorio concesso dal giudice ai sensi dell’art.180, comma secondo, c.p.c., nel testo all’epoca vigente, e che anchel’accomandatario e i suoi aventi causa l’avevano sollevata, sebbenetardivamente, così mostrando di volersene avvalere, non già di rinunciarvi.Non vi era – tuttavia – alcuna ragione per limitare l’effetto favorevoledell’eccezione sollevata tempestivamente della società a taluni soltantodegli eredi dell’accomandatario, escludendo Armandino Russo, essendociascuno di essi subentrato nella posizione sostanziale e processuale del decuius e potendo avvalersi dell’effetto estintivo del credito prodottosi nellasfera del comune dante causa.Quanto al merito, l’eccezione era meritevole di accoglimento.Sebbene gli eredi di Giandomenico Masselli avessero agito una prima voltacon citazione notificata nel giugno 1985 il processo si era estinto e pertanto,Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026la notifica della domanda aveva prodotto l’effetto interruttivo, ma non quellosospensivo della prescrizione, con l’effetto che il nuovo periodo diprescrizione era cominciato – nel caso in esame - dalla data della notificadella citazione (art. 2945, comma terzo, c.c.;

Cass. 24808/2005; Cass.27352/2024).La successiva domanda, proposta dopo un quinquennio, nel 2001, nonaveva impedito l’estinzione del credito, potendo il risarcimento esserrichiesto ed esercitato ai sensi dell’art. 2935 c.c. non dal momento in cuiera divenuto definitivo l’accertamento della proprietà del bene in capo aGiandomenico Masselli e ai suoi eredi (accertamento che poteva essersvolto in via incidentale anche nel giudizio risarcitorio), ma dalla data dellavendita, atto lesivo della ragioni dei proprietari e di insorgenza del creditorisarcitorio, che sin da quella data poteva esser fatto valere.2.

Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 112 e 287c.p.c. per aver la sentenza omesso di dichiarare la prescrizione del creditorisarcitorio vantato da Maddalena Masselli fu Michele, è inammissibile.La Corte di merito ha ritenuto che Maddalena Masselli non avessedimostrato di aver titolo nella successione di Giandomenico Masselli e deisuccessivi aventi causa, nulla potendo pretendere a titolo di risarcimentodel danno per la vendita del compendio immobiliare, ritenendo assorbita laquestione della prescrizione del credito azionato in causa.Di conseguenza, essendo il ricorrente totalmente vittorioso nei confrontidella originaria attrice, la censura è inammissibile per difetto di interesse,non potendo derivare alcuna utilità pratica dal suo accoglimento (Cass.33441/2025;

Cass. 22095/2017).2. Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 102 e 354 c.p.c.,sostenendo che, a seguito del decesso di Armando Russo, l’atto diriassunzione dei giudizi non gli era stato notificato prima che il tribunaleemettesse la pronuncia non definitiva n. 1499/2013 con cui era statarespinta la riconvenzionale di usucapione, essendo stata disposta laNumero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026rinnovazione della notifica con ordinanza adottata contestualmente allasentenza, è assorbito poiché proposto in via condizionata.4.

Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., degli artt. 110, 115 e 116 c.p.c.. e degliartt. 47, 48 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, lamentando che la pronuncia abbiaescluso che Sergio Miceli e Maddalena Masselli fossero eredi di MariaMaddalena Masselli, fu Salvatore, già erede di Giandomenico Masselli,reputando insufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cheIl secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909c.c., sostenendo che il giudice abbia omesso di rilevare che la qualità dieredi di Maddalena Masselli era provata dalla sentenza n. 87/2001, passatain giudicato.Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per non averla Corte di merito tenuto conto degli esiti della perizia di parte che avevastimato la porzione spettante agli attori in € 1.100.000,00 sulla base delvalore venale del bene in base alla sua vocazione edificatoria.

La perizia,contestata, possedeva – secondo il ricorrente- piena valenza probatoria.Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2945 c.c. sostenendo cheArmando Russo non aveva mai proposto un’eccezione di prescrizione delcredito risarcitorio e non poteva avvalersi dell’eccezione sollevata dallasocietà di cui era accomandatario.Il primo motivo del ricorso incidentale di Maria Maddalena Festa del Sordodenuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116, 324 c.p.c., 2697 e 2909c.c., lamentando la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 87/2001e alla sentenza non definitiva di primo grado n. 1499/2013, da cui il giudicedi appello avrebbe dovuto trarre piena conferma che la ricorrente avevapartecipato al giudizio di divisione dell’eredità di Antonio Masselli ed eraerede di Giandomenico Masselli, come risultante anche dai plurimi elementidocumentali acquisiti in giudizio.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il secondo motivo denuncia l’omessa e insufficiente motivazione su unpunto decisivo della controversia, per aver la Corte d’appello escluso che laricorrente fosse erede di Luigi Masselli senza dar conto delle ragioni per lequali ha ritenuto che la partecipazione della ricorrente al giudizio di divisionedinanzi alla Corte d’appello di Bari non risultasse dalla sentenza n. 87/2001.Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 167,115 c.p.c., 2938 e2935 c.c., lamentando la tardività dell’eccezione di prescrizione propostadalla Armando Russo s.a.s. e sostenendo che la prescrizione non potevadecorrere dal momento in cui gli eredi di Antonio Masselli avevano trasferitoil fondo Sansepolcro alla società, ma solo dal deposito della sentenza n.87/2001, che aveva accertato la titolarità del bene in capo agli eredi diGiandomenico Masselli.Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 1310, 2937c.c. e 180 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione proposta dallasocietà non poteva estendersi anche ai condebitori che non avevanoproposto tempestivamente l’eccezione.Il primo motivo del ricorso incidentale di Francesco Maglione denuncia laviolazione degli artt. 110, 115, 116, c.p.c. 47, 48, 76 del DPR 445/2000 edell’art. 2697 c.c., per aver la Corte di merito negato che Maria Masselli,madre del ricorrente incidentale, fosse erede di Giandomenico Masselli,nonostante la produzione della dichiarazione di successione e dell’atto diaccettazione dell’eredità e le risultanze della sentenza n. 87/2001.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. sostenendo cheil possesso della qualità di erede di Maria Masselli era provata dal giudicatodi cui alla pronuncia d’appello n. 87/2001.Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2945 c.c., per aver lasentenza dichiarato anche gli eredi di Armando Russo, che non avevaeccepito la prescrizione, potevano avvalersi dell’eccezione sollevata dallasocietà.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026I tre ricorsi sono assorbiti a seguito dell’accoglimento del ricorso diArmandino Russo e della conferma della prescrizione del credito risarcitorionei confronti di tutti i convenuti e dei loro aventi causa.6.

I due motivi del ricorso incidentale di Rita Masselli fu Ciro lamentano –rispettivamente - la violazione dell’art. 92 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c.contestando che la Corte d’appello abbia disposto l’integrale compensazionedelle spese processuali senza alcuna valida argomentazione e nonostantela totale soccombenza degli attori.L’unico motivo del ricorso incidentale di Filomena Masselli denuncia laviolazione degli artt. 91, 92 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. percarenza o illogicità della motivazione della sentenza che, dopo aver respintol’appello della controparti, ha illegittimamente compensato le spese dicausa, inclusa quelle di consulenza.I due ricorsi sono infondati.La causa di primo grado è stata introdotta prima dell’entrata in vigore dellaL. 69/2009 (4.7.2009), sicché il regime delle spese processuali eradisciplinato dall’art. 92, comma secondo, c.p.c..La norma – nella formulazione applicabile ratione temporis- consentiva lacompensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca,anche in presenza di giusti motivi.La compensazione non poteva essere adottata solo in presenza di gravi edeccezionali ragioni ai sensi della formulazione dell’art. 92 introdotta dallalegge n. 69/2009 o nel più restrittivo regime di cui al D.L. 132/2014, posteche entrambe le previsioni si applicano solo ai giudizi di primo gradoproposti successivamente con le scansioni temporali ivi previste.Le motivazioni della sentenza appaiono legittimamente focalizzate sugli esiticontrastanti della causa, sul rigetto delle riconvenzionali e delle domandeprincipali e sulla natura familiare della lite, configurandosi una soccombenzareciproca che rendeva di per sé ammissibile la compensazione, anche allaluce dei giusti motivi individuati in motivazione.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Diversamente da quanto sostiene Filomena Masselli, la liquidazione andavaeffettuata in base all’esito del giudizio e non sulla scorta delle sole decisioniadottate in appello (Cass. 23769/2024;

Cass. 15526/2024).7. Il primo motivo del ricorso incidentale della Russo Armando e Figli s.r.l.,di Pellegrino Russo, Concetta Russo e Luigi Russo denuncia la violazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver la sentenza disposto, con motivazionemeramente apparente la compensazione delle spese di giudizio benché iricorrenti fossero vincitori all’esito del giudizio.Il primo motivo è infondato per quanto già illustrato in precedenza.Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e laviolazione dell’art. 112 e 287 c.p.c., per aver la Corte di appello dichiaratola prescrizione dei crediti risarcitori azionati in via principale, ad eccezionedi quello vantato da Maddalena Masselli fu Michele.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, non essendo i ricorrentisoccombenti riguardo all’azione di risarcimento e non avendo interesse afar dichiarare la prescrizione del credito rispetto alle parti ritenuto prive dilegittimazione attiva.8.

Il primo motivo del ricorso di Vincenza Patrizia Russo denuncia l’omessoesame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 112 e 287 c.p.c. per averla Corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione del creditorisarcitorio preteso da Maddalena Masselli fu Michele.Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per averla sentenza disposto, con motivazione meramente apparente, lacompensazione delle spese di giudizio nonostante l’integrale rigetto delledomande principali.Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse per le ragioni giàillustrate; il secondo motivo è infondato, avendo la sentenza correttamentemotivato sulla sussistenza di giusti motivi di compensazione.9.

L’unico motivo del ricorso incidentale di Maria Filomena Masselli, GiovanniCarlo Masselli, Luciana Massalli, Filomena Masselli, Vincenzo Masselli,Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Antonio Masselli, Vittoria Masselli, Anna Luigia Ortolani, Petrucci RaffaellaOrtolani e Luigi Esposito denuncia la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. peraver la sentenza disposto, con motivazione carente o illogica, lacompensazione delle spese di causa nonostante il rigetto del gravame.Il motivo è inammissibile poiché, essendo i ricorrenti soccombenti all’esitodel giudizio, non hanno interesse a dolersi della compensazione, nonpotendo in alcun caso ottenere il rimborso delle spese sostenute per lacausa.In conclusione è accolto il primo motivo del ricorso incidentale di ArmandoRusso, detto Armandino, è respinto il secondo ed è assorbito il terzo; sonoassorbiti il ricorso principale e i ricorsi incidentali di Francesco Maglione e diMaria Maddalena Festa del Sordo e sono respinti tutti gli altri ricorsiincidentali.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e di quelli incidentali, ad eccezione di Armando Russo, dettoArmandino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso incidentale di Armando Russo, dettoArmandino, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, dichiara assorbitiii ricorso principale e quelli incidentali di Francesco Maglione e di MariaMaddalena Festa del Sordo e respinge tutti gli altri ricorsi incidentali;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette lacausa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 7502/2022Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 18201/2026Data pubblicazione 05/06/2026Dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e di quelli incidentali, ad eccezione di Armando Russo, dettoArmandino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 12.2.2026.Il Consigliere L a P r e s identeGIUSEPPE FORTUNATO MILENA FALASCHI