Italian Court declares appeal extinguished due to mutual written settlement and reciprocal renunciation of all claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual written settlement signed by all parties. The underlying dispute involved a challenge to a will and claims against a notary, which had previously resulted in a ruling of nullity. The court ruled that the parties' joint renunciation of their respective appeals satisfied the legal requirements for terminating the proceedings without further analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When parties mutually renounce their appeals and agree to terminate the litigation, the court must declare the judgment extinguished without ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rruccio Auletta, come daprocura in calce al ricorso;- ricorrente -controNucera Salvatore e Fazzolari Antonio, rappresentati e difesi dall’Avv. Prof.Romolo Donzelli, come da procura in calce alla memoria di costituzione dinuovo difensore;- controricorrenti e ricorrenti incidentali –Bassetti Remo;- intimato -- avverso la sentenza n. 776/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Torinoin data 06/07/2021 e notificata il 20/07/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraioNumero registro generale 24454/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 18019/2026Data pubblicazione 04/06/20262026 dal Consigliere Dott.
Andrea Penta;udite le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale in persona delSostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola (che diversamente dallamemoria depositata ex art. 378, primo comma, c.p.c., stante l’intervenutarinuncia del ricorso) ha chiesto dichiararsi l’estinzione del ricorso;uditi gli Avvocati Ferruccio Auletta per parte ricorrente e Romolo Donzelliper parte controricorrente.1. Salvatore Nucera e Antonio Fazzolari convenivano in giudizio CanditoDomenico dinanzi al Tribunale di Torino proponendo querela di falso avversoil testamento pubblico di Giuseppina Caridi datato 5.12.2007 redatto dalnotaio Remo Bassetti, nonché varie domande di nullità di tale testamento.2.
Chiamato in causa il notaio, nei cui confronti il convenuto, ritenendoloresponsabile dell’eventuale nullità del testamento, proponeva domanda dicondanna al risarcimento del danno causatogli, e costituitasi in giudizio, aseguito del decesso del Candito, l’erede Marinella Venegoni, il tribunale, consentenza del 26.4.2019, dichiarava la falsità ideologica e, quindi, la nullitàdel testamento impugnato (nelle parti in cui la de cuius apparentementechiedeva al notaio di riceverlo, nominava suo erede universale il figlioDomenico Candito ed approvava il testamento, dichiarandolo conforme allapropria volontà), dichiarava che il Nucera ed il Fazzolari erano ereditestamentari di Giuseppina Caridi in forza di un precedente testamentopubblico del 10.3.2003 e respingeva le domande proposte in viasubordinata dal convenuto nei confronti degli attori e di risarcimento deldanno dal medesimo formulata nei confronti del terzo chiamato.3.
Sull’impugnazione di Marinella Venegoni, la Corte d’appello di Torino, inparziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenzaimpugnata, che confermava nel resto, rigettava la querela di falso propostada Salvatore Nucera e Antonio Fazzolari avverso il testamento pubblico diGiuseppina Caridi datato 5.12.2007, sulla base delle seguenticonsiderazioni ancora rilevanti:Numero registro generale 24454/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 18019/2026Data pubblicazione 04/06/20261) gli originari attori avevano formulato le domande di nullità deltestamento, in primo luogo, perché la Caridi non aveva espresso la propriavolontà di istituire erede il Candito e, in particolare, non aveva espressoalcuna volontà;2) quale elemento di prova (posto anche alla base dell’altra domanda dinullità del testamento) era stato dedotto che la Caridi non potevaoggettivamente aver manifestato la propria volontà in quanto priva di vistae di udito;3) la querela di falso, come proposta, era risultata infondata, a differenzadi quanto sostenuto dal tribunale, in quanto era risultato pacificamenteescluso che la Caridi fosse rimasta silente;4) tuttavia, il tribunale aveva correttamente pronunciato la nullità deltestamento per la non spontaneità della manifestazione di volontà dellaCaridi e, siccome la detta non spontaneità rappresentava comunque unadelle possibili ragioni di nullità del testamento, la stessa, sebbene non postaa fondamento della domanda attorea, era stata legittimamente rilevatad’ufficio, sulla base delle risultanze della registrazione audio (utilizzabile invirtù del principio di acquisizione processuale), dal tribunale.4.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MarinellaVenegoni sulla base di cinque motivi. Salvatore Nucera e Antonio Fazzolarihanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorsoincidentale fondato su nove motivi, avverso il quale la ricorrente principaleha resistito con controricorso.Bassetti Remo non ha svolto difese.Il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione, Dott. Aldo Ceniccola, haconcluso oralmente in udienza per la declaratoria di estinzione del giudizioper cessata materia del contendere sulla base delle rispettive rinunce delleparti depositate in vista della pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONECon atto congiunto del 15 gennaio 2026, le parti, premesso di essereaddivenute alla totale composizione della controversia mediante accordoper scrittura privata, sottoscritto in data 14/01/2026, contenente espresseNumero registro generale 24454/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 18019/2026Data pubblicazione 04/06/2026rinunce agli atti e alle azioni reciprocamente promosse l’una nei confrontidell’altra e che, conseguentemente, è loro intendimento addivenireall’estinzione del presente giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 390 ess. c.p.c., rispettivamente, rinunciando ai ricorsi presentati (ossia al ricorsoprincipale, da parte di Venegoni, e al ricorso incidentale, da parte di Nucerae Fazzolari).Tanto premesso, Venegoni Marinella ha rinunziato, unitamente ai propridifensori, al ricorso principale, così come Salvatore Nucera e Antonioconferiti in procura, hanno rinunciato al ricorso incidentale aderendoreciprocamente e incondizionatamente alle dette rinunce.Pertanto, hanno chiesto che questa Corte voglia dichiarare l’estinzione delgiudizio, senza altra pronuncia sulle spese.Ricorrono senz’altro i presupposti di cui all’art. 391 c.p.c. per dichiarareestinto il presente giudizio.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine allespese di lite, avendo le parti aderito reciprocamente e personalmente,unitamente ai rispettivi difensori, alle rinunce formulate dalle controparti.L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia alricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025del 05/12/2023).
P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per intervenute rinunce.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile,tenutasi in data 12.02.2026.La PresidenteNumero registro generale 24454/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 18019/2026Data pubblicazione 04/06/2026Dott.ssa Milena Falaschi