Cassation court dismisses appeal, ruling jurisdiction belongs to the court of the estate's opening location.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed against the Teramo Tribunal's order regarding inheritance disputes. The appellant argued for jurisdiction in Monza, but the court held that all claims between co-heirs concerning the universal estate fall under the special forum of the place where the succession opened. Consequently, the case must be remitted to the Monza court only if it lacks jurisdiction, but the primary rule points to the opening location.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: Jurisdiction for disputes between co-heirs regarding the universal estate is exclusively vested in the court of the place where the succession opened, treating ancillary claims as accessory to the main division action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
h Aliano, comeda procura in calce al ricorso;– ricorrente –controPavoni Spurghi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. Lucio Capanna, come da procura su foglioallegato in calce al controricorso;– controricorrente –Alonzo Francesco e Alonzo Pierpaolo;- intimati -avverso l’ordinanza n. 17684/2025 del Tribunale di Teramo depositata il23/10/2025 e non notificata.Numero registro generale 24993/2025Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 17984/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere Andrea Penta;1.
Carmine Alonzo conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Teramo,accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramoadito, contrariis rejectis accertare e dichiarare che la dante causa sig.raAlonzo Antonia non ha redatto alcuna disposizione testamentaria; accertatae dichiarata l'apertura della successione della sig.ra Alonzo Antonia in data01/05/2017 in Milano; accertare e dichiarare che l'asse ereditario dellasig.ra Alonzo Antonia è costituito dai beni meglio indicati in premessa e neidocumenti allegati salvo altri beni al momento sconosciuti e cheemergeranno in corso di causa anche a seguito di CTU oltre che dalle sommeindicate in premessa e/o di quelle che verranno accertate come detenutedal de cuius e/o acquisite/prelevate/gestite dai sig.ri Alonzo Francesco eAlonzo Pierpaolo, come sopra riportato, salvi altre al momento sconosciute;accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativae per le motivazioni esposte, dichiarare la nullità o pronunciarel'annullamento in ogni caso dichiarare l'inefficacia ex tunc, dell'atto notariledi compravendita immobili rogato dal notaio Luigi De Galitis il 04/12/2017e trascritto il 15/12/2017 al numero 152424 reg. gen. e al numero 98279reg. part., ordinando la cancellazione della relativa trascrizione; accertati ipresupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa e per lemotivazioni esposte, dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento, inogni caso dichiarare l'inefficacia ex tunc, dell'atto notarile di cessione diquote di compartecipazione sociale rogato dal notaio Luigi De Galitisl'8/03/2018 ordinando la cancellazione della relativa trascrizione; accertaree dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento, in ogni caso dichiararel'inefficacia ex tunc, degli atti di elargizione e le deleghe, i mandati, leautorizzazioni emessi dal sig.
Alonzo Carmine in favore del sig. Pierpaolo2 di 7Numero registro generale 24993/2025Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 17984/2026Data pubblicazione 04/06/2026Alonzo anche nella qualità di socio ed amministratore della Pavone SpurghiS.r.l. e Alonzo Francesco relativamente alla gestione dei denari del de cuiused ai conti correnti intestati al medesimo signor Alonzo Carmine; in ognicaso accertare e dichiarare il carattere indebito delle elargizioni e della dettagestione e l'obbligo dei signori Alonzo Francesco e Alonzo Pierpaolo anchenella qualità, di restituire tutte le somme dai medesimi ricevuti, prelevate,gestite, introitate ed appartenenti al sig.
Alonzo Carmine, come sopraindicate o nella misura che sarà accertata in corso di causa; pronunciarel'esclusione del sig. Alonzo Francesco e del sig. Alonzo Pierpaolo dallasuccessione della sig.ra Alonzo Antonia in quanto indegni a succedere perle circostanze suesposte e ai sensi e per gli effetti dell'art. 463, n. 4, c.c.;in subordine accertare e dichiarare la titolarità pro quota in capo agli eredidei fondi di cui era titolare il de cuius nella misura che verrà accertata;accertare e dichiarare, in ogni caso e per tutte le ragioni enucleate, previoaccertamento di tutto il patrimonio ereditario il diritto del sig.
AlonzoCarmine ad ottenere la divisione giudiziale di tutti i beni mobili ed immobilicaduti in successione e lasciati dalla dante causa meglio indicati in oggetto,salvo altri sconosciuti; per l'effetto, attribuire al sig. Alonzo Carmine, inqualità di erede, la corrispondente quota ex lege, secondo quanto verràstabilito anche dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di unprogetto divisionale ovvero per la formazione delle quote ereditarie;condannare i convenuti a restituire in favore dell'asse ereditario i beniereditari detenuti, oltre che le somme, gli oggetti di valore e preziosi daimedesimi ricevuti/prelevati/acquisiti/gestiti dal 2017, anche depositate suilibretti e conti correnti intestati al de cuius".Nel costituirsi in giudizio, Francesco Alonzo e Pierpaolo Alonzo eccepivano,in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale aditoindicando il Tribunale di Monza come competente ex art. 22 del codice dirito.3 di 7Numero registro generale 24993/2025Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 17984/2026Data pubblicazione 04/06/2026A sua volta, la Pavone Spurghi s.r.l. chiedeva, in via preliminare dichiararsil'incompetenza del Tribunale adito, stante la clausola compromissoriaprevista nell'art. 29 dello statuto sociale.2.
Il Tribunale, premesso che risultava ex actis e non era contestato che lade cuius fosse residente in Cologno Monzese, ove, peraltro, si trovavano ibeni oggetto della domanda di divisione (ad eccezione di un immobile sitoa Lecco), e che le domande formulate da parte attrice diverse dalladomanda di divisione erano tutte dirette ad ottenere la ricostituzione dellamassa ereditaria, asseritamente depauperata dalle azioni dei convenuti, conla conseguenza che tali domande risultavano accessorie rispetto alladomanda di divisione, da considerarsi quale domanda principale, dichiaravala propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale diMonza.3.
Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza CarmineAlonzo sulla base di tre motivi.La Pavone Spurghi s.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione dell’art.22 c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che tra l’azione revocatoria,causa personale, e la divisione vi è una connessione per pregiudizialitàlogico-giuridica.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 31 e40 c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che la causa pregiudiziale,da identificarsi, nel caso di specie, nell’azione revocatoria, prevale su quellaprincipale della divisione.3.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’errore del Tribunale nel nonseparare le due cause, una volta non ritenuta ammissibile la connessione insuo favore.4 di 7Numero registro generale 24993/2025Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 17984/2026Data pubblicazione 04/06/20264. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono infondati.Questa Corte (Cass., Sez. 3, ord. 24 gennaio 2020, n. 1594) ha affermatoche l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ha natura obbligatoria eche la competenza territoriale va determinata secondo i criteri alternativi dicui agli artt. 18‑20 c.p.c., con riferimento all’obbligazione sottostante alcredito da tutelare.Per Cass., Sez. 2, ord. 23 giugno 2023, n. 18021, rientrano nellacompetenza del foro dell’apertura della successione ex art. 22 c.p.c. sia ledomande di divisione dell’intera comunione ereditaria sia quelle relative alladivisione di singoli beni ereditari, giacché comunque attinenti all'universalitàdei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.Cass., Sez. 2, ord. 30 novembre 2023, n. 33452, ha ribadito che il foro exart. 22 c.p.c.
è esclusivo (ma derogabile) e si applica a tutte le controversietra coeredi funzionalmente collegate alla divisione ereditaria.Secondo Cass., Sez. 2, 7 ottobre 2019, n. 25021 (richiamata da Cass.18021/2023), in tema di competenza, quando più domande sonooggettivamente connesse, occorre avere riguardo alla domanda principaleper individuare il foro prevalente.Orbene, nel caso di cumulo, in un unico atto di citazione, della domanda direvocatoria ex art. 2901 c.c. di atti di disposizione di beni ereditari e delladomanda di divisione dell’asse ereditario, la competenza territoriale spettaal giudice del luogo di apertura della successione ex art. 22 c.p.c..Invero:- la domanda di divisione ereditaria è soggetta al foro speciale edesclusivo (seppur derogabile) dell’art. 22 c.p.c., radicando, quindi, lacompetenza del giudice del luogo dell’ultimo domicilio del de cuius;- la domanda di revocatoria, quando ha ad oggetto atti di disposizionedi beni ereditari ed è funzionalmente strumentale alla divisione(dovendo “ripulire” l’asse da atti pregiudizievoli), resta attratta dalla5 di 7Numero registro generale 24993/2025Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 17984/2026Data pubblicazione 04/06/2026competenza del giudice della successione, in applicazione del principiodi connessione oggettiva e del criterio per cui il foro speciale prevalesu quello ordinario.Non è condivisibile il diverso approccio secondo cui la domanda revocatoriasarebbe preliminare alla divisione o, addirittura, rispetto ad essapregiudiziale.In quest’ottica:Cass. n. 18021/2023, citata, qualifica come “cause di divisione ex art. 22c.p.c.” tutte le domande tra coeredi funzionalmente incidentisull’universalità ereditaria, anche se non consistenti nella divisione in sensostretto;Cass. n. 33452/2023, citata, ribadisce che il foro dell’apertura dellasuccessione si estende a tutte le controversie tra coeredi fino alla divisione,quando incidono sull’assetto dell’asse.E così, per Cass. n. 25021/2019, citata, in presenza di cumulo di domandeconnesse, la competenza va individuata in base alla domanda principale,che nel caso di specie è la divisione ereditaria.Il vincolo di accessorietà che, ai sensi dell'art. 31 c.p.c., determina la visquando tra le domande esista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica tale che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendoautonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesaoggetto dell'altra causa (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4007 del 18/03/2003).Nel caso di specie, le domande formulate da parte attrice diverse da quelladi divisione sono tutte dirette alla ricostituzione della massa ereditaria chesi assume essere stata lesa dalle azioni dei convenuti, sicché risultanoaccessorie rispetto alla domanda di divisione, da considerare comeprincipale.
Ciò perché, quando l’azione revocatoria ha funzione ancillare epreparatoria alla divisione ereditaria, la competenza territoriale è attratta6 di 7Numero registro generale 24993/2025Numero sezionale 1314/2026Numero di raccolta generale 17984/2026Data pubblicazione 04/06/2026dal foro ex art. 22 c.p.c., con prevalenza su quella ordinaria degli artt. 18‑20c.p.c..Da ultimo, va rilevato che non ricorrono le condizioni per una separazionedelle due cause, atteso che, in base al secondo comma dell’art. 104 c.p.c.,la stessa presuppone l’istanza di tutte le parti o che la continuazione dellaloro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.5.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’istanza di regolamentonon merita di essere accolta, dichiarandosi la competenza per territorio delTribunale di Monza, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta neitermini di legge.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto,trattandosi di norma applicabile anche al regolamento di competenza.
P.Q.MRigetta il ricorso, dichiara la competenza per territorio del Tribunale diMonza e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio,che si liquidano in euro 2.800 per compensi ed euro 200 per spese, oltrerimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.5.2026.Il PresidenteDott.
Francesco Maria Cirillo7 di 7