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Decreto — n. 17896/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17896/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17896/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ale dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Mariateresa Garbarini-controricorrente-nonché controMinistero Della Salute, Procuratore Generale Della Repubblica presso laCorte di cassazione-intimati-avverso la decisione della Comm.centr.eserc.professioni Sanitarie di Roman.47/2022 depositata il 07/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23331/2024Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 17896/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 17896/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23331/2024Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 17896/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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rinuncia alla concessione rinuncia alla sostanza ritiro a seguito di transazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ale dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Mariateresa Garbarini-controricorrente-nonché controMinistero Della Salute, Procuratore Generale Della Repubblica presso laCorte di cassazione-intimati-avverso la decisione della Comm.centr.eserc.professioni Sanitarie di Roman.47/2022 depositata il 07/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23331/2024Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 17896/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Mauro Criscuolo